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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1882/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'Avv. D. Iacono) contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano) avente ad oggetto: CP_1 opposizione a ordinanza ingiunzione;
premesso che ha proposto opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-000228807 Parte_1 CP_ ricevuta il 22/07/2022 con la quale l' ha intimato il pagamento della somma di € 21.500 a titolo di sanzioni e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, contestata per omesso versamento nel termine di legge delle ritenute previdenziali relative all'anno 2011; che l' , costituitosi in giudizio, preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione e CP_1 dando atto di avere riesaminato la pratica e di aver annullato l'ordinanza d' ingiunzione in questione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
che parte ricorrente si è opposta alla declaratoria invocata dall' , rilevando la mancanza di CP_2 prova in ordine alla tempestiva notifica dell'accertamento e chiedendo, comunque, la refusione delle spese processuali. osserva L'art. 35 co. 4 l. 689/1989 prevede che l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione emessa per l'omissione del versamento di contributi (quali sono quelle qui opposte) deve essere proposta “nel termine di cui all'art. 22”. Tale disposizione, come modificata dal d.lgs. 150/2011, non prevede più alcun termine, limitandosi a rinviare all'art. 6 del medesimo d.lgs. Da ciò non può certo desumersi la libera proponibilità dell'opposizione, perché l'esistenza di un termine di decadenza risulta tuttora dall'art. 35. Tale rinvio deve quindi essere necessariamente qualificato come rinvio fisso, ossia avente ad oggetto non la fonte, ma la disposizione com'era all'epoca in cui il rinvio fu fatto, ed insensibile alle sue successive modifiche. L'opposizione va quindi tuttora proposta nel termine di 30 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 22 prima della modifica ad opera del d.lgs. 150/2011. Peraltro, l'alternativa sarebbe quella di ritenere applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 6 co. 6 d.lgs. 150/2011 tramite un doppio rinvio. Né può soccorrere la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, atteso che detta sospensione non opera per le controversie - come la presente - aventi ad oggetto violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o comunque connesse ad obblighi contributivi. Tanto ha affermato la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 2145/2021: "Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1"; ciò in ragione del fatto che oggetto di tali controversie è il corretto esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell'ente previdenziale o assicuratore, avente finalità, oltre che general-preventiva e comminatoria, più propriamente recuperatoria, e che, dunque, la sollecita definizione di dette controversie risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. Ciò premesso, è opportuno notare che se – da un lato – il ricorrente ha ammesso che l'ordinanza opposta è stata notificata in data 20.07.2022, - dall'altro - per l' detto provvedimento risulta CP_1 notificato in data 22.07.2022; in ogni caso, in quanto depositato in data 29 agosto 2022 e dunque ben oltre il termine di 30 giorni di cui al combinato disposto degli artt. 35 co. 4 e 22 l. 689/1981, il ricorso si rivela tardivo. Per le ragioni di cui innanzi, la spiegata opposizione va ritenuta inammissibile, in tale pronuncia rimanendo assorbite le ulteriori questioni, preliminari e di merito. Per l'effetto, l'opposta ordinanza-ingiunzione dev'essere confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese di lite che si liquidano in € CP_1
1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%. Ragusa, 5 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia M. A. Catalano