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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2022 depositato il 25/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 966/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 03/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010200197 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. TVM010200197/2019 – relativa all'IVA anno d'imposta 2015 - notificato in data 18/02/2019 emesso dalla AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce il Sig. Ricorrente_1 per i seguenti motivi: 1) in primo luogo non era plausibile che i floricoltori fossero stati complici della contestata organizzazione in Italia di società estera;
tanto era confermato dalla circostanza che la Procura della
Repubblica non aveva mosso alcuna contestazione nei confronti dei produttori di Leverano e Taviano;
2) nel caso di specie non sussisteva il trasferimento fisico dei beni fuori dal territorio comunitario ex art.8 DPR
633/72 per beneficiare del regime di non imponibilità; 3) il contribuente aveva esibito tutta la documentazione doganale per la prova del trasporto internazionale su strada.
Nelle conclusioni chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato e che ne fosse disposto, per l'effetto, l'annullamento. Con vittoria di spese e competenze.
Con controdeduzioni del 16/01/2020 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – con le quali evidenziava che l'avviso di accertamento era scaturito in conseguenza del PVC della G.d.F. con il quale veniva constatato l'indebita intestazione delle fatture alla Società_1 Ltd. Ed invero, il contribuente operava attraverso società estere ma di fatto erano operanti in Italia e aveva omesso di fatturare la vendita di fiori nei confronti di dette società.
Nelle conclusioni chiedeva nel merito, che fosse respinto il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, che fosse confermata la legittimità dell'atto impositivo. Chiedeva, inoltre, la condanna della parte alla refusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.546/92, maggiorate di diritto del 50% a titolo di spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, comma 10, del D.Lgs.
n.546/92.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n. 966/2021 emessa in data 03/05/2021 rigettava il ricorso. Condannava la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle competenze di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Distaccata di Lecce - il Sig. Ricorrente_1, con il quale ripercorreva le stesse difese di prime cure e nelle conclusioni chiedeva la riforma della sentenza appellata, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato, e per l'effetto disporre l'annullamento. Con vittoria di spese.
Con controdeduzioni del 23/02/2022 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – con le quali eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.53 del decreto legislativo 31/12/1992, n.546, ossia per difetto dei motivi specifici d'impugnazione; precisava, inoltre, che i primi giudici avevano condiviso l'operato dell'Ufficio, confermando il recupero e la legittimità dell'avviso di accertamento respingendo il ricorso di controparte, in quanto avevano ritenuto non provata l'esportazione della merce in territorio extra.
Nelle conclusioni chiedeva -) che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 53 del
D.Lgs. n.546 del 1992; -) nel merito, che fosse respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado e, per l'effetto, l'atto impugnato;
-) che fosse condannato il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, come da allegata nota spese.
Il Sig. Ricorrente_1 depositava proposta di conciliazione giudiziale del 02/04/2025 con la quale proponeva la conciliazione della controversia con lo sgravio delle sanzioni ed il pagamento della sola IVA accertata. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – depositava Accordo Conciliativo del 18/07/2025 con il quale dichiarava di accettare i termini e le modalità del pagamento del contribuente, ivi comprese le somme liquidate nonché la compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 10/12/2025 l'Ufficio chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la proposta di conciliazione giudiziale depositata dal contribuente, nonché l'accordo conciliativo depositato dall'Ufficio che ha richiesto all'udienza che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2022 depositato il 25/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 966/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 03/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010200197 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. TVM010200197/2019 – relativa all'IVA anno d'imposta 2015 - notificato in data 18/02/2019 emesso dalla AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce il Sig. Ricorrente_1 per i seguenti motivi: 1) in primo luogo non era plausibile che i floricoltori fossero stati complici della contestata organizzazione in Italia di società estera;
tanto era confermato dalla circostanza che la Procura della
Repubblica non aveva mosso alcuna contestazione nei confronti dei produttori di Leverano e Taviano;
2) nel caso di specie non sussisteva il trasferimento fisico dei beni fuori dal territorio comunitario ex art.8 DPR
633/72 per beneficiare del regime di non imponibilità; 3) il contribuente aveva esibito tutta la documentazione doganale per la prova del trasporto internazionale su strada.
Nelle conclusioni chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato e che ne fosse disposto, per l'effetto, l'annullamento. Con vittoria di spese e competenze.
Con controdeduzioni del 16/01/2020 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – con le quali evidenziava che l'avviso di accertamento era scaturito in conseguenza del PVC della G.d.F. con il quale veniva constatato l'indebita intestazione delle fatture alla Società_1 Ltd. Ed invero, il contribuente operava attraverso società estere ma di fatto erano operanti in Italia e aveva omesso di fatturare la vendita di fiori nei confronti di dette società.
Nelle conclusioni chiedeva nel merito, che fosse respinto il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, che fosse confermata la legittimità dell'atto impositivo. Chiedeva, inoltre, la condanna della parte alla refusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.546/92, maggiorate di diritto del 50% a titolo di spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, comma 10, del D.Lgs.
n.546/92.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n. 966/2021 emessa in data 03/05/2021 rigettava il ricorso. Condannava la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle competenze di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Distaccata di Lecce - il Sig. Ricorrente_1, con il quale ripercorreva le stesse difese di prime cure e nelle conclusioni chiedeva la riforma della sentenza appellata, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato, e per l'effetto disporre l'annullamento. Con vittoria di spese.
Con controdeduzioni del 23/02/2022 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – con le quali eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.53 del decreto legislativo 31/12/1992, n.546, ossia per difetto dei motivi specifici d'impugnazione; precisava, inoltre, che i primi giudici avevano condiviso l'operato dell'Ufficio, confermando il recupero e la legittimità dell'avviso di accertamento respingendo il ricorso di controparte, in quanto avevano ritenuto non provata l'esportazione della merce in territorio extra.
Nelle conclusioni chiedeva -) che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 53 del
D.Lgs. n.546 del 1992; -) nel merito, che fosse respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado e, per l'effetto, l'atto impugnato;
-) che fosse condannato il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, come da allegata nota spese.
Il Sig. Ricorrente_1 depositava proposta di conciliazione giudiziale del 02/04/2025 con la quale proponeva la conciliazione della controversia con lo sgravio delle sanzioni ed il pagamento della sola IVA accertata. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – depositava Accordo Conciliativo del 18/07/2025 con il quale dichiarava di accettare i termini e le modalità del pagamento del contribuente, ivi comprese le somme liquidate nonché la compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 10/12/2025 l'Ufficio chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la proposta di conciliazione giudiziale depositata dal contribuente, nonché l'accordo conciliativo depositato dall'Ufficio che ha richiesto all'udienza che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.