Versione
10 novembre 1971
10 novembre 1971
Art. 15. (Proroga e modifica di agevolazioni: interpretazioni autentiche)
Limitatamente ai territori di cui all' articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , sono prorogate sino al 31 dicembre 1980 le disposizioni di cui all' articolo 17-bis del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , concernenti le riduzioni delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali ed agricoli.
Sino a tutto l'esercizio 1980 l'esenzione prevista dall' articolo 107 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e successive modifiche e integrazioni, e' concessa sul 70 per cento degli utili dichiarati, e sino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti.
A modifica del secondo comma dell'articolo 83 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali di cui al primo comma del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 147 del citato testo unico.
La dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' e la procedura di espropriazione di cui al precedente comma sono estese alle espropriazioni occorrenti per la realizzazione, nei territori di cui al primo comma, delle iniziative alberghiere e turistiche di cui al primo comma dell'articolo 125 del citato testo unico.
Le norme di cui agli articoli 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 125 del citato testo unico concernenti le agevolazioni per iniziative turistiche.
La norma di cui al primo comma dell'articolo 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , va interpretata nel senso che l'esenzione ivi prevista spetta anche alle societa' che gestiscano - a seguito di fusione per incorporazione o di concentrazione - iniziative produttive realizzate nei territori agevolati ed entrate in funzione dopo il 30 giugno 1965.
Limitatamente ai territori di cui all' articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , sono prorogate sino al 31 dicembre 1980 le disposizioni di cui all' articolo 17-bis del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , concernenti le riduzioni delle tariffe dell'energia elettrica per usi industriali ed agricoli.
Sino a tutto l'esercizio 1980 l'esenzione prevista dall' articolo 107 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e successive modifiche e integrazioni, e' concessa sul 70 per cento degli utili dichiarati, e sino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti.
A modifica del secondo comma dell'articolo 83 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , per le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle iniziative industriali di cui al primo comma del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 147 del citato testo unico.
La dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' e la procedura di espropriazione di cui al precedente comma sono estese alle espropriazioni occorrenti per la realizzazione, nei territori di cui al primo comma, delle iniziative alberghiere e turistiche di cui al primo comma dell'articolo 125 del citato testo unico.
Le norme di cui agli articoli 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 125 del citato testo unico concernenti le agevolazioni per iniziative turistiche.
La norma di cui al primo comma dell'articolo 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , va interpretata nel senso che l'esenzione ivi prevista spetta anche alle societa' che gestiscano - a seguito di fusione per incorporazione o di concentrazione - iniziative produttive realizzate nei territori agevolati ed entrate in funzione dopo il 30 giugno 1965.
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 19/03/1986 n. 52 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 19 marzo 1986 · 0.71341157
Il terzo comma dell\'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 stabilisce che: "nei confronti delle imprese costituite in forma societaria, fermo restando il disposto dei commi precedenti, l\'imposta sul reddito delle persone giuridiche e\' ridotta alla meta\' nelle ipotesi e nei limiti di cui all\'art. 115 del Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno e all\'art. 15 della L. 6 ottobre 1971, n. 853". L\'art. 115 del Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523 richiamato nel riportato art. 26 del D.P.R. n. 601, al primo comma, prevedeva, a sua volta, che "le societa\' che si costituiscono con sede nei territori indicati all\'art. 1 per la realizzazione di …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1989, n. 409Provvedimento: In tema di espropriazioni disposte in favore di privati per interventi industriali nel Mezzogiorno, la legge 22 ottobre 1971 n. 865, che ha abrogato l'art. 12 della legge 18 aprile 1962 n. 167, comporta l'applicabilità, al fine della Determinazione della indennità, del criterio del valore venale di cui alla legge 25 giugno 1865 n. 2359, richiamata dall'art. 83 del T.U. 30 giugno 1967 n. 1523, mentre restano inoperanti le modificazioni di tale ultima norma previste dall'art. 15 della legge 6 ottobre 1971 n. 853, in considerazione della sua entrata in vigore in data successiva (10 novembre 1971) a quella della legge n. 865 del 1971 (30 ottobre 1971).*Leggi di più...
- espropriazione per pubblico interesse (o utilità)·
- liquidazione dell'indennità·
- procedimento·
- applicabilità·
- criterio del valore venale·
- espropriazione in favore di privati per interventi nel mezzogiorno·
- determinazione (stima)