Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04842/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4842 del 2025, proposto da
Idea 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Zerella, AN Maria Salanitri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Magliano Romano, Associazione Ecologica Monti Sabatini - No Discarica Magliano Romano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 21085 del reg. prov. coll. del Tar del Lazio – Sede di Roma, emessa in data 25.11.2024, passata in giudicato in data 06.04.2025;
e per l’annullamento e/o declaratoria di nullità
- della nota prot. N. 276558 del 5.3.2025 adottata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Autorizzazione Integrata Ambientale, avente ad oggetto “Avvio del procedimento e convocazione della I Seduta di Conferenza di Servizi decisoria ai sensi degli artt. 7, 8, 14, co. 2, L. n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona in via telematica, ai sensi dell’art. 14 ter della L. n. 241/1990, per il giorno mercoledì 7 maggio 2025 alle ore 11.00”;
- della nota prot. N. 289171 del 7.3.2025 adottata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Autorizzazione Integrata Ambientale, di “Rettifica e integrazione della nota prot. reg. n. 0276559 del 05/03/2025”;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e con riserva di proporre in seguito motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente:
- ha adito l’intestato T.A.R. allegando, in punto di fatto: che con ricorso iscritto al NRG 3908/2024 impugnava la D.D. regionale N. G03300 del 2.3.2024, avente ad oggetto la “presa d’atto” del rinnovo ai sensi dell’art. 209, d.lgs. 152/2006 dell’autorizzazione all’esercizio della discarica per rifiuti inerti sita in località Monte della Grandine, nel territorio del Comune di Magliano Romano. L’impugnativa investiva la parte della prescrizione a suo carico di demolizione e/o riposizionamento di alcuni manufatti presenti all’interno del perimetro dell’impianto, in quanto
(erroneamente) ritenuti realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica; che a sostegno dell’impugnativa promossa eccepiva l’incompetenza della Regione Lazio ad adottare un provvedimento di natura demolitoria stante, invece, la competenza comunale prevista dalla L.R. Lazio n. 8/2012; che con sentenza n. 21085 del 25 novembre 2024, l’intestato TAR accoglieva il ricorso limitatamente al profilo di incompetenza della Regione, ritenendo assorbite le ulteriori ragioni di impugnazione prospettate. Nello specifico il TAR statuiva, da un lato, che il contenuto prescrittivo dell’atto impugnato costituiva a tutti gli effetti un ordine demolitorio; dall’altro, che qualora le opere oggetto di “accertamento” fossero state realizzate al di fuori dell’area originariamente autorizzata, la Regione non avrebbe potuto compiere alcun accertamento del tipo di quello effettuato in sede di rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale, mentre, di converso, ove invece - come emerso nel corso del giudizio – si fosse trattato di opere realizzate all’interno del perimetro già assentito, l’eventuale rivalutazione avrebbe potuto aver luogo solo nell’ambito del procedimento partecipato della conferenza di servizi, secondo il principio del contrariusactus e con il necessario coinvolgimento dell’istante;
- ha impugnato, in sede di ottemperanza, le note, di cui in epigrafe, mediante le quali la Regione Lazio ha dato avvio a una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona,
avente ad oggetto il “ procedimento di esecuzione della citata Sent. TAR Lazio Sede di Roma
Sezione V n. 21085 /2024, avvalendosi del modello procedimentale della Conferenza di Servizi, al fine di valutare le eventuali ricadute dell’annullamento parziale G03300 del 02/03/2024, nel rispetto delle specifiche e rispettive competenze degli enti interessati, garantendo al contempo il pieno contraddittorio con la Società Idea 4 S.r.l. ”;
- ha dedotto, in punto di diritto, che la convocazione della conferenza di servizi da parte della Regione Lazio, formalizzata con nota prot. n. 0276558 del 5.3.2025 era viziata;
Letta la memoria depositata dalla Regione lazio, con la quale ha dedotto, ex adverso , che la conferenza di servizi era stata convocata in quanto il TAR, con la sentenza indicata, aveva affermato quanto segue: “ ove l’area su cui insistono i manufatti per cui è stato adottato l’ordine di demolizione fosse al di fuori di quella autorizzata illo tempore ed ora interessata dall’istanza di rinnovo ex art. 209 del d. lgs. n. 152/2006, la stessa non avrebbe dovuto, a rigore, essere considerata nell’ambito del procedimento autorizzatorio di cui all’art. 209, non essendo riguardata dall’originaria autorizzazione unica di cui all’art. 208. Ove invece, come pure è emerso nel corso
del processo, tale area sia ricompresa nell’ambito di quella oggetto dell’iniziale autorizzazione, e questa abbisogni di essere rivalutata o in ragione di inesatte rappresentazioni progettuali della società istante ovvero di un regime vincolistico sopravvenuto, tale attività non potrebbe che aver luogo nell’ambito del contesto procedimentale della conferenza dei servizi e con la partecipazione procedimentale dell’istante secondo la regola del contrarius actus ”;
Dato atto che all’udienza dell’11 febbraio 2026 il Collegio adito dava avviso alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., di inammissibilità del ricorso per ottemperanza atteso che la mera convocazione di una conferenza di servizi - peraltro sospesa in attesa delle determinazioni del Comune interessato in ordine alla eventuale demolizione del manufatto asseritamente abusivo – non costituisce provvedimento amministrativo di per sé lesivo e, quindi, elusivo del giudicato, potendo la stessa non concludersi con la adozione di un provvedimento amministrativo;
Ritenuto che, per le ragioni già esposte e da confermare, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile, ai sensi dell’art. 74 c.p.a. - secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] inammissibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – in quanto proposto in via eccessivamente anticipata rispetto alla finalità, sottesa all’azione proposta, di tutela dell’interesse alla continuazione dell’esercizio dell’impianto tuttora autorizzato. Nel contempo precisando che, alla luce del giudicato di cui in epigrafe, può essere oggetto di valutazione delle Regione Lazio, in sede di conferenza di servizi, unicamente l’iniziale autorizzazione all’esercizio dell’impianto (nel senso della conferma o della revoca purchè motivata “ in ragione di inesatte rappresentazioni progettuali della società istante ”, previo accertamento dal Comune competente) e non già la abusività dell’opere;
Atteso che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dichiara il ricorso manifestamente inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AV, Presidente
AN TE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TE | AR AV |
IL SEGRETARIO