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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9993/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9993/2022 tra
(c.f. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Demetrio CR, Parte_1 C.F._1
DA CR e CL CR ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Sommariva del Bosco (CN), via Piave n. 28
-ATTORE -
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Lara Stefani Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Collegano, via XX Settembre 3
- CONVENUTO -
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25/05/2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente sciistico
[...] verificatosi il 17/01/2021 sulle piste del comprensorio di Bardonecchia per asserita colpa esclusiva di e quantificati in euro 34.047,92 o nella diversa somma accertanda. Controparte_1
costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea sostenendo, Controparte_1 al contrario, che lo scontro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore.
La causa è stata istruita a mezzo testi e CTU medico legale
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono pagina 1 di 6 L'attore, maestro di sci e allenatore federale di 1° livello, asserisce che in data 17/01/2021, si trovava con lo Sci Club Valsangone sulle piste di Bardonecchia, nel comprensorio Colomion S.p.a. e che mentre stava sciando in località Pian del Sole, sulla destra della Pista 1 Alta, intorno alle ore 11.30, si avvedeva con la coda dell'occhio che, dietro di lui, uno sciatore che stava sciando nella parte centrale della medesima pista, iniziava bruscamente a deviare verso destra non controllando la velocità; al fine di evitare l' impatto l'attore deviava a sua volta verso destra ma nonostante tale manovra veniva travolto da dietro dal convenuto sopraggiunto dalla sinistra cadendo e riportando un trauma cranico (nonostante indossasse correttamente il casco protettivo) e un trauma al ginocchio sinistro (lesione al legamento crociato anteriore, al legamento crociato mediale ed a parte del menisco).
Sul posto, successivamente al sinistro, sono intervenuti i Carabinieri del Soccorso Piste della Stazione di Bardonecchia, nel cui rapporto di incidente, prodotto in atti, si sono limitati ad annotare che i due sciatori “si scontravano tra di loro mentre scendevano”.
L'attore invoca una responsabilità esclusiva del convenuto ex art. 2043 c.c.
Nella responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe sul danneggiato l'onere di provare il fatto illecito, il nesso di causalità tra il fatto e il danno, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva del fatto al danneggiante.
Il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante;
in particolare non risulta provata la responsabilità esclusiva del convenuto che mentre sciava nella parte centrale della pista avrebbe iniziato bruscamente a virare verso destra, ove si trovava l'attore, e non controllando la velocità lo avrebbe travolto da dietro facendolo cadere rovinosamente.
Il rapporto dei Carabinieri intervenuti successivamente al sinistro non apporta alcuna utilità alla tesi attorea essendosi gli stessi limitatati a constatare che gli sciatori si scontravano tra di loro mentre scendevano.
Nessuno dei testimoni escussi all'udienza del 25 febbraio 2025 ha dichiaro di aver visto lo scontro o ha fornito elementi utili per per ricostruire la dinamica del sinistro ed in particolare la responsabilità del convenuto.
I testi e hanno più volte ribadito “ non ho visto lo scontro”. Testimone_1 Testimone_2
Quanto alla posizione degli sciatori, i testi hanno dato versioni discordanti.
Il teste ha dichiarato “quando io e il mio allenatore siamo risaliti perché non li vedevamo Tes_1 arrivare quando siano arrivati al punto dello scontro io ho visto il sig. al centro della pista”. Pt_1
Il teste ha dichiarato “quando io scendevo in una curva ho visto il sig. a monte sul lato destro Tes_2 Pt_1 della pista e il sig. l'ho visto più in basso ma io non ho visto lo scontro;
in una curva successiva CP_1 ho solo vista una nuvola bianca e il sig. che rotola verso il lato destro della pista”. Pt_1
pagina 2 di 6 Dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria orale espletata non sono emersi elementi utili per accertare in concreto le modalità del sinistro e in quale misura la condotta dei due sciatori abbia cagionato l'evento.
In particolare, non è stato possibile accertare la colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.
In presenza di dubbio sulla dinamica del sinistro deve dunque trovare applicazione l'art. 19 della L.
24.12.2003, n. 363 la quale stabilisce che “in caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.
La norma è stata ripresa anche all'art. 28 del recente Decreto Legislativo 28.2.2021, n.40, che regola e aggiorna le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
In punto quantum
Danno non patrimoniale
La CTU espletata, le cui conclusioni sono condivise da questo Tribunale in quanto logiche non contraddittorie e sorrette da dati oggettivi, ha riconosciuto in capo all'attore un' invalidità permanente nella misura del 7%; una temporanea di giorni 1 al 100%, di giorni 20 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al 25%
Per la quantificazione, occorre far riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal
Tribunale di Milano le cui tabelle aggiornate al 2024 prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo funzionali che relazionali nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Come affermato dalla Suprema Corte ( Cass. ordinanza 30462 del 26-11-2024) il giudice nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile deve congiuntamente ma distintamente valutare sia l'aspetto interiore del danno sofferto cosiddetto ( c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione ) sia quello dinamico – relazionale destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne al soggetto.
Nella fattispecie in esame, ritiene questo Tribunale che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della suddetta componente morale con riferimento al danno biologico permanente, che pertanto verrà liquidato nella sola componente dinamico-relazionale.
Infatti, tale voce di danno, soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova (da fornirsi eventualmente anche a mezzo di presunzioni semplici, cfr. Cass. n. 11269/2018) è stata soltanto menzionata dall'attore pagina 3 di 6 nei conteggi riepilogativi senza che sia stata offerta alcuna concreta prospettazione in ordine alla sussistenza e alla consistenza della sofferenza soggettiva di cui si chiede il risarcimento.
Quanto al danno biologico temporaneo, invece, tenuto conto dell'intervento subito dall'attore e del lungo periodo di recupero, si ritiene che la natura della sofferenza patita giustifichi il riconoscimento del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale nella duplice componente per danno biologico/dinamico-relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
Sulla base di quanto sopra il danno non patrimoniale di natura permanente subito dall'attore di anni 50 alla data del sinistro, considerata la percentuale di invalidità riconosciuta dal CTU ( 7%) viene liquidato tenendo conto della sola componente biologica/dinamico relazionale e dunque in euro 11.045,00 come da tabelle citate.
A tale importo deve essere aggiunta la somma di euro 4.427,50 per il periodo di invalidità temporanea
(gg. 1 al 100% euro 115,00; gg. 20 al 75% euro 1725,00 ( euro 86,24 x 20); gg. 30 al 50% euro 1725,00
(euro 57,50 x 30); gg. 30 al 25% euro 862,50 ( euro 28,75 x 30).
Nessun aumento viene riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno non avendo parte attrice dimostrato di avere subito pregiudizi ulteriori rispetto a quelli patiti da chiunque sia stato vittima delle sue medesime lesioni omettendo sia nel proprio atto introduttivo sia nella seconda memoria ex art. 183
VI c. cpc di fornire sul punto “ circostanze specifiche ed eccezionali” solo alla presenza delle quali
è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass.ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084).
Danno patrimoniale
Il CTU dedotte le spese già in parte indennizzate da ha ritenuto congrue Controparte_2
e pertinenti quelle residuate a carico dell' attore in misura di euro 2932,00.
Sulla base di tutto quanto sopra i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa ammontano ad euro 18.404,50 di cui euro 11.045,00 per danno biologico solo nella sua componente dinamico relazionale;
euro 4427,50 per il periodo di invalidità temporanea comprensivo della componente dinamico relazionale e morale;
euro 2932,00 per il danno patrimoniale. pagina 4 di 6 Nessuna rivalutazione monetaria del danno non patrimoniale viene disposta essendo le tabelle redatte dall' Osservatorio Milanese aggiornate al giugno 2024 e pertanto le somme relative al danno non patrimoniale sono da ritenersi già calcolate all'attualità.
In ragione del concorso di colpa di cui sopra, a parte attrice spetta pertanto il 50% dell' ammontare complessivo dei danni subiti e dunque l'importo di euro 9202,25 oltre interessi legali data della presente sentenza al saldo.
Spese di causa
Le spese di causa liquidate, sulla base del decisum, ex D.M. 55/14, in euro 875,00 per la fase studio ed in euro 740,00 per la fase introduttiva ed ex D.M. 147/2022 in euro 1680,00 per la fase istruttoria ed in euro 1701,00 per la fase decisionale oltre euro 441,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita e così complessivamente in euro 5437,00 oltre 15% spese generali oltre Iva e CpA come per legge oltre rimborso contributo unificato e marca vengono compensate al 50% tenuto conto del concorso paritetico di colpa accertato.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto del 3/1/2025 in euro 1499,41 vengono poste per le medesime ragioni a carico delle parti in misura del 50%.
Spese di CTP a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede
- in parziale accoglimento della domanda attorea condanna parte convenuta Controparte_1 al pagamento, in favore dell' attore della somma di euro 9.202,25 oltre interessi legali Parte_1 dalla data della presente sentenza al saldo;
-condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 Pt_1
, delle spese di causa che liquida, previa compensazione del 50%, in euro 2718,50 oltre 15% spese
[...] generali oltre Iva e CpA come per legge oltre 50% rimborso contributo unificato e marca;
-pone le spese di CTU medico legale liquidate in euro 1499,41 a carico di entrambe le parti in misura del 50%;
-spese di CTP a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Torino, 19 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Daniela Guerra
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