Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3177/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Luigi Ferrandino, presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla via Salvatore Di
Giacomo n. 31, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Carlo Gagliardi e dall'avv. Carla Balsamo, presso il cui studio, sito in
Afragola (Na), alla via Pavia n. 74, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
P_
CONVENUTO CONTUMACE
1
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 27.1.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data Parte_1
23.8.2020, alle ore 22:30/22:45 circa, mentre si accingeva ad attraversare la via Consolare
Campana in Qualiano (Na) era stato investito da un motoveicolo Honda tg. EM15605, proveniente da sinistra;
che era stato colpito sulla parte sinistra del corpo dalla parte anteriore del suddetto ciclomotore ed era caduto al suolo sul lato destro;
che in conseguenza dell'incidente stradale si era reso necessario il suo trasporto, a mezzo servizio del 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Santa Maria Delle Grazie” di
Pozzuoli (Na) dove gli erano state diagnosticate lesioni personali per le quali era stato ricoverato;
che a causa del sinistro aveva riportato postumi invalidanti permanenti da valutare in sede medico-legale; che nelle suddette circostanze di tempo e luogo il motociclo Honda tg. EM15605, di proprietà del convenuto , era risultato P_
assicurato per la r.c.a. con la compagnia che, a mezzo raccomandata Controparte_1
a/r inoltrata in data 1.7.2021 e ricevuta in data 7.7.2021, era stata inviata alla compagnia convenuta una regolare richiesta di risarcimento di tutti i danni provocati dall'investimento; che la , dopo l'espletamento della visita medico-legale Controparte_1
ad opera del dott. , aveva corrisposto, a mezzo assegno bancario non Parte_2
trasferibile, l'importo di € 16.500,00 per il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro de quo;
che con nota inviata a mezzo pec aveva comunicato di aver accettato la somma di € 16.500,00 a titolo di acconto sul maggior importo dovuto a titolo di ristoro;
che a mezzo pec in data 8.11.2021 e a mezzo raccomandata a/r in data 9.11.2021 era stata avanzata una proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita nei confronti della e del responsabile civile , senza ottenere alcun esito. Controparte_1 P_
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio e la P_ Controparte_1
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concludeva affinché i convenuti in solido venissero condannati al pagamento di un'ulteriore somma – nei limiti di € 26.000,00 – per l'integrale risarcimento di tutti i danni da lui subiti, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_1
domanda, deduceva: che non era stata provata la dinamica dell'incidente e, in particolare, il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e le conseguenze pregiudizievoli lamentate;
che sulla base della relazione medico-legale del dott. era stata Parte_2
corrisposta la somma di € 16.500,00 a tacitazione di ogni danno subito in conseguenza del sinistro de quo;
che la quantificazione dei danni effettuata dall'attore era eccessiva e sproporzionata poiché non supportata da validi elementi probatori;
che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, il risarcimento doveva essere contenuto nei limiti dell'importo di € 16.500,00; che la richiesta di personalizzazione risarcitoria non era stata supportata da alcuna prova idonea;
che la vittima dell'incidente non aveva provato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada con riguardo all'utilizzo delle strisce pedonali;
che la richiesta congiunta di rivalutazione monetaria ed interessi determinava una duplicazione risarcitoria.
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché il risarcimento fosse ridotto in ragione del concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno e contenuto nella misura di quanto corrisposto in sede stragiudiziale.
Il convenuto seppur regolarmente evocato in giudizio, ometteva di P_
costituirsi. All'udienza del 12.9.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del 30.1.2025
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nella fattispecie in esame dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'attore ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le
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modalità narrate nell'atto di citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato, e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite all'incidente stradale coinvolgente il motociclo Honda tg. EM15605 di Controparte_3
la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, con riguardo alle modalità di
[...]
verificazione dell'accadimento dannoso, trova piena corrispondenza nelle risultanze istruttorie acquisite al processo: nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, oltre che nella documentazione processuale allegata, e in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n°150191/20022173 del 23.8.2020 in cui viene riportata una “frattura-avulsione malleolo mediale e del tubercolo tibiale posteriore tibia a destra” e indicata quale causa dell'infortunio un “trauma da incidente della strada”. (cfr. documentazione medica, cartella clinica e referto medico allegato al fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità di svolgimento del sinistro narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice, i quali descrivono con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale coinvolgente . Parte_1
In particolare, quanto alla dinamica dell'accadimento dannoso, i testi escussi, Tes_1
e da ritenersi attendibili, per avere reso dichiarazioni
[...] Testimone_2
sufficientemente circostanziate e coerenti, e per assistito visivamente ai fatti di causa, confermavano il verificarsi dell'investimento secondo le modalità allegate da parte attrice in citazione.
A riguardo, la teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che a Testimone_1
fine agosto 2020, verso le ore 22:30/23:00 circa, mentre attraversava Parte_1
la strada via Consolare Campana, al confine tra Qualiano e Villaricca, nei pressi della paninoteca Sweet Night, era stato investito da un motociclo Honda di colore scuro;
in particolare, la teste precisava che l'attore era stato colpito dalla parte Testimone_1
anteriore del motociclo sulla parte sinistra del corpo ed era caduto al suolo sul lato destro, lamentando poi dolore alla gamba destra (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro…i fatti risalgono a fine agosto 2020, ci trovavamo alla via Consolare Campana, nei pressi della paninoteca Sweet Night, ai confini tra Qualiano
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e Villaricca;
erano circa le 22:30/23:00. Io ero uscita con la mia amica con Tes_2
che è la sorella d , quest'ultimo ci avrebbe dovuto raggiungere.
[...] Parte_1
Vedo ad un certo punto arrivare l'attore ed attraversare la strada per raggiungerci;
contemporaneamente è arrivato un gruppo di scooter proveniente dal mio lato sinistro;
preciso che la strada percorsa dagli scooter era un tratto rettilineo e si dirigevano verso
Pozzuoli; uno di questi ha investit alla sua parte sinistra del corpo, facendolo Pt_1
così cadere sul lato destro. Lo scooter ha investito l'attore con la sua parte anteriore.
Preciso ch aveva da poco iniziato l'attraversamento, aveva fatto appena pochi Pt_1
passi e non aveva ancora raggiunto il centro della strada, che è a doppio senso di marcia.
Io ero abbastanza vicino, mi trovavo sul marciapiedi opposto, ho visto molto bene la scena. Lo scooter mi pare fosse un Honda, era scuro.: quel tratto di strada era poco illuminato. Non mi pare ci fossero strisce pedonali o altri segnali.: non mi sono resa conto a che velocità più o meno andassero gli scooter, ho solo notato che l'impatto co Pt_1
è stato abbastanza violento, quindi deduco che la velocità fosse sostenuta.: il conducente del motociclo si è fermato, non ricordo se abbia detto qualcosa. Io mi sono subito concentrata s per prestargli soccorso;
lui non riusciva ad alzarsi e lamentava Pt_1
dolore alla gamba destra” - cfr. testimonianza resa da all'udienza del Testimone_1
23.11.2023).
Le medesime modalità dell'accadimento dannoso sono state confermate dalla teste
- sorella dell'attore - che, ricostruendo con precisione la dinamica Testimone_2
dell'incidente, ha ribadito le circostanze dell'investimento subito dall'attore, il quale, dopo essere stato colpito alla gamba sinistra dalla parte anteriore del motociclo Honda, era caduto al suolo sul lato destro, lamentando poi dolore alla gamba destra e alla testa
(cfr. testimonianza resa da all'udienza del 15.4.2024). Testimone_2
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore all'arto inferiore destro a causa della colpevole condotta di guida tenuta dal conducente del motociclo
Honda.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dall'impatto con il Parte_1
motociclo investitore risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del
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dott. Prisco Tammaro.
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott. Prisco
Tammaro, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico
(l'investimento ad opera di un motociclo) e le lesioni iniziali riportate da Parte_1
, “frattura-avulsione del malleolomediale e del tubercolo tibiale posteriore tibia
[...]
a destra”, in quanto “tale lesione è, per dinamica lesiva, per evoluzione riparatrice e per la documentazione esibita, compatibile con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dalla parte attrice, sicché è recepibile la dipendenza causale del sinistro in oggetto” (pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio del dott. Prisco Tammaro)
Si rileva in consulenza che i postumi invalidanti permanenti concernenti la compromissione anatomica e funzionale dell'arto inferiore destro, “esiti di frattura scomposta bimalleolare della caviglia destra trattata chirurgicamente”, sono in pieno rapporto causale con le lesioni traumatiche obiettivamente riscontrate, atteso che le modalità di verificazione del trauma risultano compatibili con la natura e la tipologia di evento lesivo, risultando, in particolare, “soddisfatti i criteri necessari per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e della esclusione di altri momenti
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etiologici) tra l'evento traumatico e la lesione documentata” (cfr. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio del dott. Prisco Tammaro).
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto nell'atto di citazione, consentendo di ritenere provato il nesso di causalità intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati della frattura ossea alla caviglia destra subita dall'attore.
L'investimento di un pedone, da parte di un automobilista, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale
“senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa.
In caso di sinistro coinvolgente un pedone, gravando sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054 comma 1 c.c., egli si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro, tenendo conto che a tal fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia stata ragionevolmente prevedibile.
Ragion per cui il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente a tal fine una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto;
da ciò discende che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione, dovendosi accertare se il pedone abbia tenuto una condotta pericolosa e imprudente, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente” (cfr. cass. Civ., n. 18872 del
10.7.2008).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa convenuta non ha offerto elementi specifici e circostanziati tali da revocare in dubbio l'esistenza del fatto storico o da ingenerare il
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convincimento che le lesioni personali patite dall'attore si siano verificata con modalità
o conseguenze diverse da quelle descritte e documentate.
Sul punto la non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto circostanze Controparte_1
idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
Vale aggiungere che per la Suprema Corte, l'art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. civ. n.8663/2017).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”: così Cassazione civile sez. III
28.2.2020 n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c.
è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
Nel caso di specie, sulla base della dinamica del sinistro così come descritta dai testimoni escussi, emerge che l'attore si trovava sul margine della carreggiata durante la fase iniziale dell'attraversamento stradale.
Orbene, l'art. 190 del Codice della Strada stabilisce che “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”
Nella fattispecie in esame, le testi escusse hanno riferito che , al Parte_1
momento del sinistro, si stava accingendo ad attraversare la strada, in assenza di strisce pedonali, nei pressi di una paninoteca, elemento che avrebbe dovuto indurre il conducente
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ad una maggiore diligenza presumendosi la presenza di possibili pedoni avventori dell'esercizio commerciale.
Dalle risultanze istruttorie non sono emerse circostanze concrete e precise da cui desumere un comportamento anomalo e del tutto imprevedibile da parte del pedone che fosse idoneo a superare la presunzione di responsabilità del conducente o ad incidere causalmente in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., della persona investita, in quanto non è stato provato che il comportamento di quest'ultima sia stato improntato ad imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza.
Di contro se ne inferisce che il conducente del motociclo Honda, con una condotta di guida imprudente ed avventata ha provocato in via esclusiva il sinistro.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è ravvisabile una responsabilità esclusiva del ciclomotore investitore nel sinistro verificatosi in data
23.8.2020 in danno di . Parte_1
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del
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danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. Prisco Tammaro.
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
A tal riguardo, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di
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reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti, dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico “esiti di frattura scomposta bimalleolare della caviglia destra trattata chirurgicamente”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, Dott. Prisco Tammaro, sulla base delle “considerazioni riguardanti le limitazioni funzionali, la tipologia di consolidazione, la persistenza dei mezzi di sintesi e l'esito cicatriziale”, ha quantificato complessivamente in una percentuale del 9% di danno biologico (cfr. pag. 10 della risposta del CTU alle note controdeduttive del consulente tecnico di parte).
A tal riguardo, si condividono pienamente in quanto frutto di valutazioni chiaramente motivate ed immuni da vizi logici la valutazione cui è pervenuto l'ausiliario.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 20 il periodo di invalidità temporanea totale, in 20 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, ed in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge
57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 trattandosi di fattispecie in cui si è in presenza di una lesione personale di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, derivante da sinistro conseguenti alla circolazione di un veicolo a motore.
In tale ipotesi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica per lesioni c.d. "micropermanenti" derivante da incidente stradale va calcolato sulla base di Tabelle
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legalmente prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede un meccanismo di conversione che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, la norma dell'art. 139 cod. ass. può trovare applicazione richiamando i criteri tabellari indicanti i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, nonché
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta o temporanea.
Sul tema giova premettere che, con sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014, la Corte
Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass., con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost., nonché
2, 3, 6 e 8 della CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del
Trattato UE, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali UE, espressamente dichiarando che il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità, derivante da sinistro stradale, è ancorato a livelli pecuniari ex ante riconosciuti come equi. In conformità con la giurisprudenza costituzionale deve parimenti escludersi una qualsivoglia disparità di trattamento in presenza di identiche lievi lesioni, atteso che nel sistema la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati da eventi diversi, poiché solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento.
Inoltre, alcuna disparità può riscontrarsi per quanto concerne la personalizzazione del danno, non trascurando il dato normativo la diversa incidenza che identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, consentendo al giudice di incrementare entro limiti legali l'importo liquidabile, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
In particolare, ai sensi dell'art. 139 cod. ass. il danno biologico, da intendere secondo la definizione normativa quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica
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della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” deve essere monetizzato sulla base dei criteri e dei parametri di conversioni previsti dalla Tabella ministeriale, aggiornata dal D.M. 16.10.2023, precisando il terzo comma dell' art. 139 cod. ass. che l'ammontare del danno biologico liquidato [...] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
I parametri risarcitori legalmente previsti dal sistema tabellare ministeriale tengono quindi conto dell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli di natura dinamico- relazionale subite dal danneggiato da liquidarsi nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
La conversione della clausola generale equitativa in ipotesi standardizzate previste dalla tabella ministeriale, alla stessa stregua di fattispecie, risponde quindi all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza, consentendo però al contempo al Giudice la personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire l'integralità del risarcimento a fronte dell'allegazione e prova di circostante anomale e del tutto peculiari.
L'applicazione della Tabella ministeriale non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur
(sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
Sul tema la Giurisprudenza di legittimità pronunciandosi a Sezioni unite (sentenza n.
26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del Giudice accertare l'effettiva
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consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il Giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni e con i parametri proporzionali previsti dalla normativa stessa.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale può essere definito come uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che per quanto il danno morale possa considerarsi una voce autonoma di danno non rientrante nella previsione di cui all'art 139 c.d.a., ciò non è sufficiente a ritenerla ex se risarcibile, atteso che “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti) purché si tengo conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dall'allegazione e dalla prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. Civ. n 339/2016).
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve
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consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. civ. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, le sofferenze allegate in termini di pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali non possono essere valorizzate quale autonoma voce di danno morale, trattandosi, infatti, di un danno dinamico-relazionale indefettibilmente connesso alla perdita anatomica e funzionale di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente.
Sulla base dell'istruttoria, la sussistenza del danno da sofferenza soggettiva di natura puramente interiore non è stata provata, neanche in via presuntiva, sicché tale posta risarcitoria ulteriore non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 18 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle ministeriali, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 20 di ITT → € 1.104,80
- gg. 20 di ITP al 75% → € 828,60
- gg. 30 di ITP al 50% → € 828,60
- gg. 30 di ITP al 25% → € 414,30
- danno biologico permanente al 9% → € 18.824,75
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Pertanto, va stimato in € 3.176,30 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
18.824,75 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 22.001,05.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura del risarcimento prevista dalle tabelle ministeriali può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari tramite una personalizzazione che, all'interno delle aliquote previste dall'art. 139 cod. ass., deve avvenire in maniera unitaria, tenendo conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale, sia della eventuale e correlata maggior sofferenza soggettiva interiore (Tribunale Milano sez. X, 05.10.2022, n.7670).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, questo Giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile alcuna personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali e del materiale istruttorio, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita peculiari, anomali ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la normale sofferenza soggettiva ad esso correlata.
Non risultano poi prodotte in giudizio ricevute o fatture per spese mediche, sicché in assenza di idonea documentazione comprovante gli esborsi effettivamente sostenuti, la relativa voce di danno patrimoniale non può essere risarcita.
Dunque, il valore complessivo del danno non patrimoniale risarcibile ammonta pertanto ad € 22.001,05 secondo valori attuali.
Occorre tuttavia considerare che la compagnia convenuta, in data ha Controparte_1
corrisposto in favore del danneggiato la somma di € 16.500,00 come riconosciuto in atti dallo stesso attore e da questi trattenuta a titolo di acconto.
Al fine di sottrarre il predetto acconto dal credito risarcitorio si rende preliminarmente necessario rendere tali valori omogenei secondo i dettami della Suprema Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24539 del 01.12.2016 secondo cui “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno
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da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”).
Dunque, l'acconto versato in data 4.1.2022 da devalutato alla data Controparte_1
del sinistro (23.8.2020), è pari ad € 15.699,33 e va sottratto al valore del danno complessivamente liquidato in questa sede che, devalutato alla data del sinistro, è pari ad
€ 18.582,05.
Emerge dal predetto calcolo una differenza pari ad € 2.882,72 che, rivalutata in attualità,
è pari ad € 3.541,96 e corrisponde al danno da risarcire in favore dell'attore.
Vanno ulteriormente riconosciuti in favore dell'attore gli interessi compensativi nella misura del tasso legale sino al saldo, da calcolarsi secondo quanto stabilito dalla
Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 17.12.95, n. 1712 secondo cui occorre in primo luogo considerare quale base del calcolo il credito originario via via rivalutato con periodicità annuale, non essendo consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Nel caso di versamento di acconto, gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero danno, con decorrenza dalla data dell'evento dannoso fino a quella di corresponsione dell'acconto e poi sul credito residuo (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20.04.2017 secondo cui “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l' acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell' acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”).
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, le parti convenute devono essere condannate in solido a corrispondere in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali, l'importo di € 3.541,96 oltre interessi compensativi calcolati al saggio legale sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza, secondo le modalità sopra chiarite (calcolando gli interessi compensativi, per il periodo
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intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente).
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza delle parti convenute, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum - quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 1.100,01 a € 5.200,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. e al pagamento, in favore di P_
, dell'ulteriore residua somma di € 3.541,96 riconosciuta a titolo di Parte_1
risarcimento per il danno non patrimoniale, oltre interessi legali da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
• condanna in solido la in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese processuali P_ Parte_1
che si liquidano in € 270,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compenso professionale,
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oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Luigi
Ferrandino, dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di C.T.U..
Così deciso in data 16.5.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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