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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4616 dell'anno 2019
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Marcantonio Parte_1
Marzano, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale ATTRICE
in persona di suo procuratore speciale, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Quarticelli, con studio in
Cerignola, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
e Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 7.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024,
sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato fra il 27 e il 29.8.2019, la ha quivi convenuto gli e Pt_1 CP_2
la deducendo quanto segue. Controparte_4
L'11.5.2018, verso le ore 19, in Barletta, attraversava a piedi la carreggiata di via Giuseppe Palmitessa, per portarsi da un marciapiede all'altro, muovendo dal civico 4 verso il lato opposto. Un <>, proveniente dalla sua sinistra, si fermava per lasciarla passare;
dopo di che, nel mentre essa continuava il suo cammino verso lo spartitraffico posizionato al centro della strada, al quale era ormai prossima,
veniva investita da un motociclo YAMAHA targato EJ79266, di proprietà di , condotto nell'occasione da Controparte_2
e assicurato dalla per la responsabilità Controparte_3 CP_1
civile derivante dalla circolazione, che ciò faceva nel sorpassare il predetto <>, senza avvedersi del passaggio dell'attrice. Questa di conseguenza cadeva, riportando
<
DESTRA. TRAUMA DI BACINO CON EMATOMA SOTTOCUTANEO COSCIA
BILATERALE SINISTRA. TRAUMA CONTUSIVO ESCORIATO CAVIGLIA
DESTRA>>, per tali diagnosticati presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, dove la stessa veniva nell'immediatezza trasportata in ambulanza. Tali lesioni hanno comportato un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica della Pt_1
avente < qualifica di impiegata, seppure all'epoca dell'incidente non svolgeva alcuna attività lavorativa>>, e la
2 connessa necessità di esborsi per spese mediche. A seguito della richiesta di risarcimento di tali danni previamente avanzata dall'attrice in via stragiudiziale, l'Assicurazione del veicolo investitore, con assegno emesso il 26.2.2019, ha inteso riconoscere in suo favore la complessiva somma di € 7.000,00, che ha ritenuto di liquidare per solo danno biologico e spese mediche,
assumendo la ricorrenza nella causazione dell'incidente di una corresponsabilità paritaria della con il conducente del Pt_1
motociclo. Tale somma è stata trattenuta dall'attrice in conto al maggiore credito risarcitorio vantato, complessivamente reclamato nella ben superiore misura di € 103.324,03, di cui € 63.156,25
per il danno non patrimoniale alla salute, corrispondenti ad una sua assai più consistente quantificazione, ed € 15.467,45 per danni patrimoniali, di cui € 12.631,25 per riduzione della capacità lavorativa, oltre ad € 2.836,20 per spese mediche, donde un suo residuo credito, detratto l'acconto ricevuto, di €
96.324,03. La Compagnia ha lasciato privo di riscontro l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita previamente inviatole con missiva del 2.5.2019.
La chiede pertanto condannarsi in solido gli e Pt_1 CP_2
l a pagare in proprio favore l'ulteriore somma di € CP_1
96.324,03 o, in subordine, la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo>>.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di tutti i convenuti, gli hanno omesso di CP_2
costituirsi in giudizio, sicché, con ordinanza resa all'udienza del 3.2.2020, a cui la causa è stata chiamata per la prima
3 comparizione delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La si è invece costituita in giudizio con comparsa di CP_1
risposta depositata il 31.1.2020, bensì tardivamente, il giorno successivo a quello indicato nell'atto di citazione quale data della prima udienza, anziché nel termine di 20 giorni prima di tale data prescritto dall'art. 166 c.p.c., ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi secondo e terzo del successivo art. 167 c.p.c., limitandosi ad opporre il carattere integralmente satisfattivo del pagamento eseguito anteriormente alla instaurazione della causa, per i motivi già prospettati in sede stragiudiziale.
È incontroverso che il sinistro oggetto del giudizio è
effettivamente avvenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo come innanzi prospettate nell'atto di citazione, peraltro confermate in sede istruttoria dall'unico teste escusso e dallo stesso conducente del motociclo investitore, il quale,
ingiustificatamente non comparso in giudizio a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232, co. 1, c.p.c., per ciò che tanto è a lui stesso opponibile, rese tuttavia conformi dichiarazioni agli agenti della
Polizia Municipale di Barletta a suo tempo intervenuti sul posto a constatare l'incidente sùbito dopo il suo accadimento, riportate a sua firma nella <> della Polizia
Municipale che entrambe le parti costituite in giudizio hanno prodotto in identica copia.
L'unica questione relativa alla dinamica del sinistro su cui v'è
contrasto fra le parti è se la abbia o meno concorso alla Pt_1
sua causazione tenendo essa pure una condotta non conforme alle
4 prescrizioni del caso;
ed infatti gli agenti verbalizzanti contravvenzionarono anche lei, oltre al conducente del motociclo investitore: questi per l'impudenza sanzionata dall'art. 141, co.
2, c.d.s., e l'attrice per violazione dell'art. 190, co. 2, c.d.s.
Tale norma così dispone: <
carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare,
con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri>>.
Si ricava dal suddetto rapporto e dalla documentazione fotografica ad esso allegata che, benché al loro arrivo i verbalizzanti avessero trovato che l'attrice era già stata trasportata in ospedale e il motociclo che l'aveva investita era fermo in un punto diverso da quello in cui l'investimento era avvenuto, essi sono stati comunque in grado di individuare con precisione tale punto, in forza delle macchie di sangue lasciate al suolo dalle escoriazioni occorse alla ed hanno quindi accertato che Pt_1
la passante aveva nella specie attraversato la carreggiata al di fuori dell'apposito attraversamento pedonale ivi esistente a distanza inferiore di 100 metri.
Insegna la Suprema Corte che <
conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054,
comma 1, del Cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito
5 la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del Cc>> (Cass. 17.5.2024, n.
13786).
Ebbene, nel caso del presente giudizio, deve ritenersi che, ferma la presunzione di colpa in capo al conducente del motociclo,
contro la quale nessuna prova è stata raggiunta, la responsabilità
di , derivante dal fatto di non essere stato in Controparte_3
grado di arrestare per tempo la marcia del suo veicolo o comunque di evitare di investire la passante, è certamente temperata dall'affidamento che la segnaletica esistente in loco lo legittimava a fare in ordine alla circostanza che non dovessero esservi in quel punto della carreggiata pedoni in fase di attraversamento della stessa, che l'attrice ha colpevolmente tradito, con concreta incidenza della sua condotta nel determinismo del sinistro (v. Cass. 23.3.2023 n. 8311): donde una ripartizione delle rispettive responsabilità, fra investitore e investita, nella misura del 60% in capo al primo e del 40% in capo alla seconda.
La chiede qui il maggiore risarcimento spettantele, oltre Pt_1
a quanto già riconosciutole dall'Assicurazione e trattenuto in acconto, per danno biologico, non patrimoniale, da invalidità
temporanea e invalidità permanente, e per il danno patrimoniale costituito dalla come innanzi confusamente lamentata riduzione di capacità lavorativa specifica, di non meglio specificata
"impiegata" "non occupata", e dagli esborsi relativi alle spese mediche necessitate dal danno biologico.
6 Quanto al danno biologico, dispone l'art. 2059 c.c. che <
non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005 proprio nella materia di cui qui si tratta, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, con previsione a cui deve poi attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, per cui il danno biologico è costituito dalla
<
della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2,
cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una speciale incidenza della menomazione, particolarmente rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico-
legale d'ufficio espletata sulla persona dell'attrice, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della parte e della
7 certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza dell'investimento di cui la è stata come sopra vittima, Pt_1
la stessa ha effettivamente riportato – Parte_2
ADDOMINALE, … LUSSAZIONE DI SPALLA DESTRA DI IV GRADO TRATTATA
CHIRURGICAMENTE, … TRAUMA CONTUSIVO DEL BACINO E DELLA COSCIA
DX>>, i quali hanno comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 89 giorni, di cui 9 al 100%,
30 al 75%, 30 al 50% e 20 al 25%, e da invalidità permanente nella misura di 9 punti percentuali, di cui non è riferita incidenza alcuna sulla capacità lavorativa.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali,
causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico, necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139
d.l.vo n. 209/2005 (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più
recente formulazione, giacché in subiecta materia <
non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 16.7.2024 (in G.U. n. 173 del 25.7.2024), in favore della
, che all'epoca del sinistro aveva 47 anni, va ad oggi Pt_1
riconosciuto per risarcimento del danno biologico, la complessiva somma di € 18.826,28, di cui € 2.844,86 per invalidità temporanea
8 ed € 15.981,42 per invalidità permanente, senza personalizzazione alcuna, in mancanza anche soltanto della allegazione di speciali riflessi dei postumi permanenti sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita della danneggiata.
A detta somma va poi aggiunto, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali, l'importo di € 2.836,90, che l'attrice ha documentato di avere complessivamente sborsato per spese mediche e che il c.t.u. ha valutato necessitate dall'infortunio e congrue.
Null'altro può essere riconosciuto in favore della per Pt_1
danni patrimoniali, in particolare per riduzione della capacità
lavorativa, di cui la c.t.u. espletata non ha dato riscontro.
La complessiva somma di € 21.663,18 a cui ammonterebbe pertanto per l'intero il risarcimento spettante all'attrice, per danni patrimoniali e non patrimoniali, va poi rapportata alla misura in cui la concorrente responsabilità delle parti antagoniste va ripartita fra le stesse, sicché va proporzionalmente decurtata del 40%, venendo così ad ammontare ad € 12.997,90, di cui €
11.295,76 per danno non patrimoniale ed € 1.702,14 per danni patrimoniali.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è
verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto
9 tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006
n. 5234).
Nella specie, la somma di € 11.295,76 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata all'attualità
e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 1.702,14 riconosciuta per risarcimento dei danni patrimoniali va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT,
dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere, per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di
10 ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dalla complessiva somma di € 12.997,90, oltre a rivalutazione ed interessi come innanzi, va detratto l'acconto di € 7.000,00 pagato dalla Compagnia il 26.2.2019, imputato al dovuto a norma dell'art. 1194 c.c. e quindi prima agli interessi e poi al capitale.
La somma residua, infine, come dall'attrice richiesto, in forza dell'art. 1224 c.c. va ulteriormente maggiorata degli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La grandissima entità del divario fra petitum e decisum giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa, ivi compresa la spesa di c.t.u., che rimane a definitivo carico di chi l'ha anticipata, nella relativa misura.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da Parte_1
nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 12.997,90, oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione, da cui va come in motivazione detratto l'acconto di € 7.000,00;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
11 Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 26.4.2025
12
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4616 dell'anno 2019
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Marcantonio Parte_1
Marzano, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale ATTRICE
in persona di suo procuratore speciale, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Quarticelli, con studio in
Cerignola, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
e Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
sulle
CONCLUSIONI
come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 7.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024,
sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato fra il 27 e il 29.8.2019, la ha quivi convenuto gli e Pt_1 CP_2
la deducendo quanto segue. Controparte_4
L'11.5.2018, verso le ore 19, in Barletta, attraversava a piedi la carreggiata di via Giuseppe Palmitessa, per portarsi da un marciapiede all'altro, muovendo dal civico 4 verso il lato opposto. Un <>, proveniente dalla sua sinistra, si fermava per lasciarla passare;
dopo di che, nel mentre essa continuava il suo cammino verso lo spartitraffico posizionato al centro della strada, al quale era ormai prossima,
veniva investita da un motociclo YAMAHA targato EJ79266, di proprietà di , condotto nell'occasione da Controparte_2
e assicurato dalla per la responsabilità Controparte_3 CP_1
civile derivante dalla circolazione, che ciò faceva nel sorpassare il predetto <>, senza avvedersi del passaggio dell'attrice. Questa di conseguenza cadeva, riportando
<
DESTRA. TRAUMA DI BACINO CON EMATOMA SOTTOCUTANEO COSCIA
BILATERALE SINISTRA. TRAUMA CONTUSIVO ESCORIATO CAVIGLIA
DESTRA>>, per tali diagnosticati presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, dove la stessa veniva nell'immediatezza trasportata in ambulanza. Tali lesioni hanno comportato un periodo di invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica della Pt_1
avente < qualifica di impiegata, seppure all'epoca dell'incidente non svolgeva alcuna attività lavorativa>>, e la
2 connessa necessità di esborsi per spese mediche. A seguito della richiesta di risarcimento di tali danni previamente avanzata dall'attrice in via stragiudiziale, l'Assicurazione del veicolo investitore, con assegno emesso il 26.2.2019, ha inteso riconoscere in suo favore la complessiva somma di € 7.000,00, che ha ritenuto di liquidare per solo danno biologico e spese mediche,
assumendo la ricorrenza nella causazione dell'incidente di una corresponsabilità paritaria della con il conducente del Pt_1
motociclo. Tale somma è stata trattenuta dall'attrice in conto al maggiore credito risarcitorio vantato, complessivamente reclamato nella ben superiore misura di € 103.324,03, di cui € 63.156,25
per il danno non patrimoniale alla salute, corrispondenti ad una sua assai più consistente quantificazione, ed € 15.467,45 per danni patrimoniali, di cui € 12.631,25 per riduzione della capacità lavorativa, oltre ad € 2.836,20 per spese mediche, donde un suo residuo credito, detratto l'acconto ricevuto, di €
96.324,03. La Compagnia ha lasciato privo di riscontro l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita previamente inviatole con missiva del 2.5.2019.
La chiede pertanto condannarsi in solido gli e Pt_1 CP_2
l a pagare in proprio favore l'ulteriore somma di € CP_1
96.324,03 o, in subordine, la diversa somma a ritenersi di giustizia, <
legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo>>.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di tutti i convenuti, gli hanno omesso di CP_2
costituirsi in giudizio, sicché, con ordinanza resa all'udienza del 3.2.2020, a cui la causa è stata chiamata per la prima
3 comparizione delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La si è invece costituita in giudizio con comparsa di CP_1
risposta depositata il 31.1.2020, bensì tardivamente, il giorno successivo a quello indicato nell'atto di citazione quale data della prima udienza, anziché nel termine di 20 giorni prima di tale data prescritto dall'art. 166 c.p.c., ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi secondo e terzo del successivo art. 167 c.p.c., limitandosi ad opporre il carattere integralmente satisfattivo del pagamento eseguito anteriormente alla instaurazione della causa, per i motivi già prospettati in sede stragiudiziale.
È incontroverso che il sinistro oggetto del giudizio è
effettivamente avvenuto, nelle circostanze di tempo e di luogo come innanzi prospettate nell'atto di citazione, peraltro confermate in sede istruttoria dall'unico teste escusso e dallo stesso conducente del motociclo investitore, il quale,
ingiustificatamente non comparso in giudizio a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232, co. 1, c.p.c., per ciò che tanto è a lui stesso opponibile, rese tuttavia conformi dichiarazioni agli agenti della
Polizia Municipale di Barletta a suo tempo intervenuti sul posto a constatare l'incidente sùbito dopo il suo accadimento, riportate a sua firma nella <> della Polizia
Municipale che entrambe le parti costituite in giudizio hanno prodotto in identica copia.
L'unica questione relativa alla dinamica del sinistro su cui v'è
contrasto fra le parti è se la abbia o meno concorso alla Pt_1
sua causazione tenendo essa pure una condotta non conforme alle
4 prescrizioni del caso;
ed infatti gli agenti verbalizzanti contravvenzionarono anche lei, oltre al conducente del motociclo investitore: questi per l'impudenza sanzionata dall'art. 141, co.
2, c.d.s., e l'attrice per violazione dell'art. 190, co. 2, c.d.s.
Tale norma così dispone: <
carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare,
con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri>>.
Si ricava dal suddetto rapporto e dalla documentazione fotografica ad esso allegata che, benché al loro arrivo i verbalizzanti avessero trovato che l'attrice era già stata trasportata in ospedale e il motociclo che l'aveva investita era fermo in un punto diverso da quello in cui l'investimento era avvenuto, essi sono stati comunque in grado di individuare con precisione tale punto, in forza delle macchie di sangue lasciate al suolo dalle escoriazioni occorse alla ed hanno quindi accertato che Pt_1
la passante aveva nella specie attraversato la carreggiata al di fuori dell'apposito attraversamento pedonale ivi esistente a distanza inferiore di 100 metri.
Insegna la Suprema Corte che <
conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054,
comma 1, del Cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito
5 la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del Cc>> (Cass. 17.5.2024, n.
13786).
Ebbene, nel caso del presente giudizio, deve ritenersi che, ferma la presunzione di colpa in capo al conducente del motociclo,
contro la quale nessuna prova è stata raggiunta, la responsabilità
di , derivante dal fatto di non essere stato in Controparte_3
grado di arrestare per tempo la marcia del suo veicolo o comunque di evitare di investire la passante, è certamente temperata dall'affidamento che la segnaletica esistente in loco lo legittimava a fare in ordine alla circostanza che non dovessero esservi in quel punto della carreggiata pedoni in fase di attraversamento della stessa, che l'attrice ha colpevolmente tradito, con concreta incidenza della sua condotta nel determinismo del sinistro (v. Cass. 23.3.2023 n. 8311): donde una ripartizione delle rispettive responsabilità, fra investitore e investita, nella misura del 60% in capo al primo e del 40% in capo alla seconda.
La chiede qui il maggiore risarcimento spettantele, oltre Pt_1
a quanto già riconosciutole dall'Assicurazione e trattenuto in acconto, per danno biologico, non patrimoniale, da invalidità
temporanea e invalidità permanente, e per il danno patrimoniale costituito dalla come innanzi confusamente lamentata riduzione di capacità lavorativa specifica, di non meglio specificata
"impiegata" "non occupata", e dagli esborsi relativi alle spese mediche necessitate dal danno biologico.
6 Quanto al danno biologico, dispone l'art. 2059 c.c. che <
non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartiene per l'appunto il danno biologico, espressamente contemplato dagli artt. 138 e 139 d.l.vo n. 209/2005 proprio nella materia di cui qui si tratta, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, con previsione a cui deve poi attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, per cui il danno biologico è costituito dalla
<
della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e 139, co. 2,
cit.), a risarcirsi nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una speciale incidenza della menomazione, particolarmente rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico-
legale d'ufficio espletata sulla persona dell'attrice, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della parte e della
7 certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza dell'investimento di cui la è stata come sopra vittima, Pt_1
la stessa ha effettivamente riportato – Parte_2
ADDOMINALE, … LUSSAZIONE DI SPALLA DESTRA DI IV GRADO TRATTATA
CHIRURGICAMENTE, … TRAUMA CONTUSIVO DEL BACINO E DELLA COSCIA
DX>>, i quali hanno comportato danno biologico costituito da invalidità temporanea di complessivi 89 giorni, di cui 9 al 100%,
30 al 75%, 30 al 50% e 20 al 25%, e da invalidità permanente nella misura di 9 punti percentuali, di cui non è riferita incidenza alcuna sulla capacità lavorativa.
Poiché si tratta di lesione c.d. micropermanente, cioè comportante postumi permanenti di entità non eccedente i 9 punti percentuali,
causata dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, la liquidazione del danno biologico, necessariamente equitativa, ex art. 1226 c.c., espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, co. 1, c.c., va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139
d.l.vo n. 209/2005 (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), nella sua più
recente formulazione, giacché in subiecta materia <
non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell'attore vittorioso>> (Cass.
16.11.2005 n. 23225).
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 16.7.2024 (in G.U. n. 173 del 25.7.2024), in favore della
, che all'epoca del sinistro aveva 47 anni, va ad oggi Pt_1
riconosciuto per risarcimento del danno biologico, la complessiva somma di € 18.826,28, di cui € 2.844,86 per invalidità temporanea
8 ed € 15.981,42 per invalidità permanente, senza personalizzazione alcuna, in mancanza anche soltanto della allegazione di speciali riflessi dei postumi permanenti sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita della danneggiata.
A detta somma va poi aggiunto, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali, l'importo di € 2.836,90, che l'attrice ha documentato di avere complessivamente sborsato per spese mediche e che il c.t.u. ha valutato necessitate dall'infortunio e congrue.
Null'altro può essere riconosciuto in favore della per Pt_1
danni patrimoniali, in particolare per riduzione della capacità
lavorativa, di cui la c.t.u. espletata non ha dato riscontro.
La complessiva somma di € 21.663,18 a cui ammonterebbe pertanto per l'intero il risarcimento spettante all'attrice, per danni patrimoniali e non patrimoniali, va poi rapportata alla misura in cui la concorrente responsabilità delle parti antagoniste va ripartita fra le stesse, sicché va proporzionalmente decurtata del 40%, venendo così ad ammontare ad € 12.997,90, di cui €
11.295,76 per danno non patrimoniale ed € 1.702,14 per danni patrimoniali.
Per consolidato orientamento del Supremo Collegio, <
risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è
verificato l'evento dannoso;
la rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da esso subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto
9 tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi>> c.d. compensativi (Cass. 10.3.2006 n. 5234).
Rivalutazione monetaria e interessi compensativi vanno riconosciuti anche d'ufficio (v. Cass. 27.6.2016 n. 13225; Cass.
15.2.2017 n. 4028). Gli interessi compensativi possono computarsi o sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (v. ancora Cass. 10.3.2006
n. 5234).
Nella specie, la somma di € 11.295,76 riconosciuta per risarcimento del danno non patrimoniale è liquidata all'attualità
e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria.
La somma di € 1.702,14 riconosciuta per risarcimento dei danni patrimoniali va invece rivalutata, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT,
dalla data dell'esborso di ciascuno degli importi che concorrono a formarla, fino alla data della presente sentenza.
L'importo risultante dalla sommatoria di quanto liquidato per risarcimento del danno non patrimoniale e di quanto liquidato per risarcimento dei danni patrimoniali come sopra rivalutato va poi maggiorato degli interessi compensativi e quindi degli interessi annualmente maturati al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data della presente sentenza: quanto al danno non patrimoniale, a decorrere dalla data del sinistro, sulla media fra la somma quivi liquidata per risarcimento di tale danno devalutata fino alla data del sinistro medesimo e la somma qui allo stesso titolo liquidata all'attualità; e quanto ai danni patrimoniali, a decorrere, per ciascuno degli importi che concorrono, dalla data dell'esborso di
10 ciascuno di essi, sull'ammontare di ciascuno anno per anno rivalutato fino alla data della presente sentenza.
Dalla complessiva somma di € 12.997,90, oltre a rivalutazione ed interessi come innanzi, va detratto l'acconto di € 7.000,00 pagato dalla Compagnia il 26.2.2019, imputato al dovuto a norma dell'art. 1194 c.c. e quindi prima agli interessi e poi al capitale.
La somma residua, infine, come dall'attrice richiesto, in forza dell'art. 1224 c.c. va ulteriormente maggiorata degli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
La grandissima entità del divario fra petitum e decisum giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa, ivi compresa la spesa di c.t.u., che rimane a definitivo carico di chi l'ha anticipata, nella relativa misura.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da Parte_1
nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- condanna i convenuti in solido a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di € 12.997,90, oltre a rivalutazione ed interessi come in motivazione, da cui va come in motivazione detratto l'acconto di € 7.000,00;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
11 Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 26.4.2025
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Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo