Art. 15.
Per la stipulazione degli atti previsti e dipendenti dalla applicazione della presente legge, gli onorari notarili sono liquidati nella misura prevista dalla tariffa notarile ridotta di un quarto.
Per la stipulazione degli atti previsti e dipendenti dalla applicazione della presente legge, gli onorari notarili sono liquidati nella misura prevista dalla tariffa notarile ridotta di un quarto.