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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE (ex Commissione Tributaria Regionale del
MOLISE) Sezione 1, riunita in udienza il 06/09/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 06/09/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 325/2019 depositato il 23/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 - Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 315/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez.
3 e pubblicata il 25/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030300761 RE-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030300761 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030300761 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società Ricorrente_1 srl con sede in Vinchiaturo, in persona del suo legale rappresentante pt Nominativo_1 , impugnava gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso con l'Ufficio accertava in capo alla stessa ai fini impositivi RE ,
IRAP e IVA per la annualità 2013 maggiori redditi recuperati a tassazione riferiti ad operazioni ritenute inesistenti intercorse tra la società stessa e la società Società_3 sas.
L'accertamento fiscale nei confronti della società contribuente scaturiva per relationem dalla verifica fiscale operata nei confronti della società Società_3 di Nominativo_2
&C. sas per gli anni dal 2013 al 2016.
Dalla verifica effettuata In capo a detta società ,emergeva che la stessa era priva di personale dipendente , di mezzi operativi e di una reale struttura;
che detta società emetteva fatture per operazioni commerciali al solo scopo di fornire una giustificazione relativa a flussi di danaro percepiti con provenienza illecita.
L'Ufficio accertava che la indica società prima della emissione delle fatture consegnava ai clienti somme di danaro che successivamente venivano riversate alla stessa a mezzo bonifici bancari .
Inoltre l'ufficio accertava che la Società_3 indicava quali uniche voci di costi il pagamento di fatture per provvigioni a mediatori ed agenti di commercio ,senza fornire relativa idonea documentazione attestante la sussistenza ed effettività delle prestazioni ricevute.
Dal sistema informatico della Anagrafe Tributaria risultava che la società Ricorrente_1 era destinataria di alcune fatture emesse dalla Società_3 con rettifica della dichiarazione presentata per gli anni di imposta in contestazione.
A sostegno delle proprie ragioni , la società contribuente deduceva la illegittimità ed infondatezza dell'operato dell'Ufficio stante la carenza di motivazione dell'atto impositivo e la violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative in materia.
Altresì, nel merito la società contribuente , contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio , sosteneva di aver provato , a mezzo di idonea documentazione contabile allegata agli atti del giudizio , la effettiva esistenza dei rapporti commerciali intercorsi con la Società_3 srl inquanto le fatture emesse dalla stessa e i pagamenti relativi erano attinenti ad un rapporto di intermediazione commerciale tra le due società al fine di operare nei mercati romani della grande distribuzione .
Precisava la società contribuente che negli anni in contestazione di fatto i suoi fatturati erano lievitati sensibilmente stante la collaborazione commerciale con la Società_3 srl.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la piena legittimità e fondatezza dell'Accertamento fiscale in oggetto .
Nel merito deduceva che a seguito della trasmissione degli atti alla Autorità Giudiziaria e da indagini eseguite si rilevava che i soci della Società_3 sas fino al 2015 erano il NA e tale EL HI , questo ultimo dedito al riciclaggio di danaro di provenienza illecita.
Pertanto l'Ufficio , nella fattispecie , insisteva nella sussistente fittizia fatturazione , come innanzi indicato , in capo alla società contribuente. La Commissione tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza N. 315/03/2019 accoglieva il ricorso della società contribuente con condanna dell'Ufficio alle spese processuali .
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Ufficio e la società appello incidentale.
Nelle more e in pendenza del giudizio di appello iscritto al NRG 325 /2019 , considerato il ritardo del relatore assegnatario nella redazione della sentenza e visto il decreto prot. N. 2491 del 25/03/2025 del Presidente f.f. dott. Antonio Clemente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
LI , nonché visti gli artt. 276 ult. Comma c.p.c. e 118 ult. Comma disp. Att. C.p.c. , il Presidente
f.f. dott. Antonio Clemente assegnava all'avv. Antonio Liberatore la stesura della motivazione della sentenza nella sua qualità di Giudice Estensore come da Decreto N. 99 /2025 del 02/07/2025 allegato agli atti del giudizio di Appello .
DIRITTO : L'appello principale proposto dall'ufficio risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato ed i motivi di cui all'appello incidentale vanno dichiarati assorbiti.
Le deduzioni tutte e le richieste formulata dall'Ufficio nella impugnativa in oggetto si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo Giudicante .
Nella fattispecie questa Corte rileva sussistere la illegittimità dell'operato dell'Ufficio non potendosi riconoscere in capo alla società alcuna violazione fiscale contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio stesso .
Nel merito questo Giudicante nel caso di specie deduce , contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio nella impugnativa prodotta , la sussistente piena validità della fatturazione in contestazione, assumendo detta documentazione rilevante valore probatorio ai fini del disconoscimento in capo alla società contribuente di qualsivoglia violazione di carattere fiscale.
Infatti , dalla documentazione allegata agli atti del giudizio , emerge che la società contribuente in relazione agli anni oggetto di accertamento fiscale , intratteneva regolari rapporti commerciali con la società Società_3 sas corrente in Roma a fronte dei quali venivano emesse da questa ultima, in favore della società Ricorrente_1 fatture relative alla attività di intermediazione commerciale intercorsa con la stessa Società_3.
Altresì dalla documentazione agli atti si evince che la società contribuente intratteneva rapporti commerciali nel settore alimentare anche con altre e diverse società operanti nel settore stesso con emissione di regolare fatturazione in merito.
Si precisa che alla documentazione fiscale oggetto di contestazione , di fatto non può riconoscersi alcun carattere di fatturazione fittizia ricollegabile ad attestazione di esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti inquanto dalla dichiarazione fiscale presentata dalla società contribuente si evince il conseguimento di un maggior reddito di impresa gestione 2013 2015 rispetto alle precedenti annualità di imposta stante la operatività della società nei grandi mercati alimentari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti , questa Commissione rileva che il danaro contante di cui ai bonifici emessi dalla società Ricorrente_1 in favore della Società_3 non risulta derivante dallo svolgimento di attività criminali illecite , ma rappresenta una risorsa derivante invero dallo svolgimento di attività economiche pienamente lecite , quali l'inserimento della società nel mercato alimentare e la commercializzazione di prodotti alimentari nei mercati delle grandi distribuzioni .
RB , questa Commissione osserva che la società contribuente svolgeva la propria attività economica presso i mercati innanzi indicati solo a seguito degli interventi e rapporti di intermediazione commerciale intercorsi con la società Società_3 sas , a fronte dei quali questa ultima veniva regolarmente remunerata dalla società contribuente con emissione di fatturazione in suo favore a sua volta parimenti registrata nella contabilità aziendale della società Ricorrente_1 .
Inoltre, nella fattispecie si osserva che la posizione del Nominativo_1 riferita alle vicende penali che lo hanno coinvolto in relazione al supposto riciclaggio di danaro non può costituire elemento giustificatore delle commesse violazioni fiscali a lui presuntivamente attribuite , collegate alla emissione di falsa e fittizia fatturazione contestata al medesimo ed oggetto del presente giudizio.
Peraltro nella fattispecie questa Commissione rileva che con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure , la società contribuente produceva e depositava agli atti copiosa documentazione rappresentante la prova certa dell'intercorso rapporto commerciale tra la Ricorrente_1
e la Società_3 , oltre che con il NA socio della Società_3 .
Dunque la produzione da parte della società contribuente nel presente giudizio della documentazione fiscale contabile e contrattuale rende illegittima la ripresa a tassazione degli importi portati in deduzione afferenti i costi sostenuti dalla stessa e contestati dall'Ufficio.
Di conseguenza , priva di ogni giustificazione appare la sostenuta e dedotta indeducibilità dei costi de quibus sollevata dall'Ufficio , i quali , invero devono essere riconosciuti in toto in capo alla società.
Peraltro , nella fattispecie , questa Commissione osserva che la sussistenza del procedimento penale a carico del Nominativo_1 non determina alcuna ingerenza nel presente procedimento tributario , trattandosi di procedimenti che operano in doppio binario e quindi distinti e separati ex lege.
Pertanto, l'appello principale proposto dall'Ufficio , appalesandosi del tutto illegittimo ed infondato , deve essere rigettato nel merito , per insussistenza dei presupposti giuridici giustificatori dello stesso.
Inoltre, in merito all'appello incidentale proposto dalla società contribuente , questa Commissione per tutto quanto indicato nella parte motiva della sentenza rileva che i motivi in esso esplicitati debbano essere dichiarati assorbiti ipso iure.
Di conseguenza, questa Commissione rigetta l'appello principale e dichiara assorbi i motivi dell'appello incidentale , confermando la sentenza appellata.
In ossequio ed applicazione del principio della soccombenza in giudizio , questa Commissione condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore della società contribuente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione, in conferma della sentenza appellata, rigetta l'appello principale e dichiara assorbiti i motivi dell'appello incidentale. Condanna la soccombente Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della società Ricorrente_1 srl delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE (ex Commissione Tributaria Regionale del
MOLISE) Sezione 1, riunita in udienza il 06/09/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 06/09/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 325/2019 depositato il 23/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 - Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 315/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez.
3 e pubblicata il 25/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030300761 RE-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030300761 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030300761 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società Ricorrente_1 srl con sede in Vinchiaturo, in persona del suo legale rappresentante pt Nominativo_1 , impugnava gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso con l'Ufficio accertava in capo alla stessa ai fini impositivi RE ,
IRAP e IVA per la annualità 2013 maggiori redditi recuperati a tassazione riferiti ad operazioni ritenute inesistenti intercorse tra la società stessa e la società Società_3 sas.
L'accertamento fiscale nei confronti della società contribuente scaturiva per relationem dalla verifica fiscale operata nei confronti della società Società_3 di Nominativo_2
&C. sas per gli anni dal 2013 al 2016.
Dalla verifica effettuata In capo a detta società ,emergeva che la stessa era priva di personale dipendente , di mezzi operativi e di una reale struttura;
che detta società emetteva fatture per operazioni commerciali al solo scopo di fornire una giustificazione relativa a flussi di danaro percepiti con provenienza illecita.
L'Ufficio accertava che la indica società prima della emissione delle fatture consegnava ai clienti somme di danaro che successivamente venivano riversate alla stessa a mezzo bonifici bancari .
Inoltre l'ufficio accertava che la Società_3 indicava quali uniche voci di costi il pagamento di fatture per provvigioni a mediatori ed agenti di commercio ,senza fornire relativa idonea documentazione attestante la sussistenza ed effettività delle prestazioni ricevute.
Dal sistema informatico della Anagrafe Tributaria risultava che la società Ricorrente_1 era destinataria di alcune fatture emesse dalla Società_3 con rettifica della dichiarazione presentata per gli anni di imposta in contestazione.
A sostegno delle proprie ragioni , la società contribuente deduceva la illegittimità ed infondatezza dell'operato dell'Ufficio stante la carenza di motivazione dell'atto impositivo e la violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative in materia.
Altresì, nel merito la società contribuente , contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio , sosteneva di aver provato , a mezzo di idonea documentazione contabile allegata agli atti del giudizio , la effettiva esistenza dei rapporti commerciali intercorsi con la Società_3 srl inquanto le fatture emesse dalla stessa e i pagamenti relativi erano attinenti ad un rapporto di intermediazione commerciale tra le due società al fine di operare nei mercati romani della grande distribuzione .
Precisava la società contribuente che negli anni in contestazione di fatto i suoi fatturati erano lievitati sensibilmente stante la collaborazione commerciale con la Società_3 srl.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la piena legittimità e fondatezza dell'Accertamento fiscale in oggetto .
Nel merito deduceva che a seguito della trasmissione degli atti alla Autorità Giudiziaria e da indagini eseguite si rilevava che i soci della Società_3 sas fino al 2015 erano il NA e tale EL HI , questo ultimo dedito al riciclaggio di danaro di provenienza illecita.
Pertanto l'Ufficio , nella fattispecie , insisteva nella sussistente fittizia fatturazione , come innanzi indicato , in capo alla società contribuente. La Commissione tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza N. 315/03/2019 accoglieva il ricorso della società contribuente con condanna dell'Ufficio alle spese processuali .
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Ufficio e la società appello incidentale.
Nelle more e in pendenza del giudizio di appello iscritto al NRG 325 /2019 , considerato il ritardo del relatore assegnatario nella redazione della sentenza e visto il decreto prot. N. 2491 del 25/03/2025 del Presidente f.f. dott. Antonio Clemente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
LI , nonché visti gli artt. 276 ult. Comma c.p.c. e 118 ult. Comma disp. Att. C.p.c. , il Presidente
f.f. dott. Antonio Clemente assegnava all'avv. Antonio Liberatore la stesura della motivazione della sentenza nella sua qualità di Giudice Estensore come da Decreto N. 99 /2025 del 02/07/2025 allegato agli atti del giudizio di Appello .
DIRITTO : L'appello principale proposto dall'ufficio risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato ed i motivi di cui all'appello incidentale vanno dichiarati assorbiti.
Le deduzioni tutte e le richieste formulata dall'Ufficio nella impugnativa in oggetto si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo Giudicante .
Nella fattispecie questa Corte rileva sussistere la illegittimità dell'operato dell'Ufficio non potendosi riconoscere in capo alla società alcuna violazione fiscale contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio stesso .
Nel merito questo Giudicante nel caso di specie deduce , contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio nella impugnativa prodotta , la sussistente piena validità della fatturazione in contestazione, assumendo detta documentazione rilevante valore probatorio ai fini del disconoscimento in capo alla società contribuente di qualsivoglia violazione di carattere fiscale.
Infatti , dalla documentazione allegata agli atti del giudizio , emerge che la società contribuente in relazione agli anni oggetto di accertamento fiscale , intratteneva regolari rapporti commerciali con la società Società_3 sas corrente in Roma a fronte dei quali venivano emesse da questa ultima, in favore della società Ricorrente_1 fatture relative alla attività di intermediazione commerciale intercorsa con la stessa Società_3.
Altresì dalla documentazione agli atti si evince che la società contribuente intratteneva rapporti commerciali nel settore alimentare anche con altre e diverse società operanti nel settore stesso con emissione di regolare fatturazione in merito.
Si precisa che alla documentazione fiscale oggetto di contestazione , di fatto non può riconoscersi alcun carattere di fatturazione fittizia ricollegabile ad attestazione di esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti inquanto dalla dichiarazione fiscale presentata dalla società contribuente si evince il conseguimento di un maggior reddito di impresa gestione 2013 2015 rispetto alle precedenti annualità di imposta stante la operatività della società nei grandi mercati alimentari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti , questa Commissione rileva che il danaro contante di cui ai bonifici emessi dalla società Ricorrente_1 in favore della Società_3 non risulta derivante dallo svolgimento di attività criminali illecite , ma rappresenta una risorsa derivante invero dallo svolgimento di attività economiche pienamente lecite , quali l'inserimento della società nel mercato alimentare e la commercializzazione di prodotti alimentari nei mercati delle grandi distribuzioni .
RB , questa Commissione osserva che la società contribuente svolgeva la propria attività economica presso i mercati innanzi indicati solo a seguito degli interventi e rapporti di intermediazione commerciale intercorsi con la società Società_3 sas , a fronte dei quali questa ultima veniva regolarmente remunerata dalla società contribuente con emissione di fatturazione in suo favore a sua volta parimenti registrata nella contabilità aziendale della società Ricorrente_1 .
Inoltre, nella fattispecie si osserva che la posizione del Nominativo_1 riferita alle vicende penali che lo hanno coinvolto in relazione al supposto riciclaggio di danaro non può costituire elemento giustificatore delle commesse violazioni fiscali a lui presuntivamente attribuite , collegate alla emissione di falsa e fittizia fatturazione contestata al medesimo ed oggetto del presente giudizio.
Peraltro nella fattispecie questa Commissione rileva che con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure , la società contribuente produceva e depositava agli atti copiosa documentazione rappresentante la prova certa dell'intercorso rapporto commerciale tra la Ricorrente_1
e la Società_3 , oltre che con il NA socio della Società_3 .
Dunque la produzione da parte della società contribuente nel presente giudizio della documentazione fiscale contabile e contrattuale rende illegittima la ripresa a tassazione degli importi portati in deduzione afferenti i costi sostenuti dalla stessa e contestati dall'Ufficio.
Di conseguenza , priva di ogni giustificazione appare la sostenuta e dedotta indeducibilità dei costi de quibus sollevata dall'Ufficio , i quali , invero devono essere riconosciuti in toto in capo alla società.
Peraltro , nella fattispecie , questa Commissione osserva che la sussistenza del procedimento penale a carico del Nominativo_1 non determina alcuna ingerenza nel presente procedimento tributario , trattandosi di procedimenti che operano in doppio binario e quindi distinti e separati ex lege.
Pertanto, l'appello principale proposto dall'Ufficio , appalesandosi del tutto illegittimo ed infondato , deve essere rigettato nel merito , per insussistenza dei presupposti giuridici giustificatori dello stesso.
Inoltre, in merito all'appello incidentale proposto dalla società contribuente , questa Commissione per tutto quanto indicato nella parte motiva della sentenza rileva che i motivi in esso esplicitati debbano essere dichiarati assorbiti ipso iure.
Di conseguenza, questa Commissione rigetta l'appello principale e dichiara assorbi i motivi dell'appello incidentale , confermando la sentenza appellata.
In ossequio ed applicazione del principio della soccombenza in giudizio , questa Commissione condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore della società contribuente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione, in conferma della sentenza appellata, rigetta l'appello principale e dichiara assorbiti i motivi dell'appello incidentale. Condanna la soccombente Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della società Ricorrente_1 srl delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.