Art. 200.
Sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile , le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.
Sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile , le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.