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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10285/2025 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] Parte_1
(cod.fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Littera del C.F._1
Foro di Bologna e , nata a [...] Parte_2
il 22 marzo 1979 (cod.fisc ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
TR CI del Foro di Bologna - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono chiedendo che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 2 dicembre 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio depositato il 18 luglio
2025 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 2 dicembre 2025, hanno confermato la volontà di divorziare e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 28 marzo 2009 nel Comune di Castello di Serravalle (Bologna), che dalla loro unione sono nati a Bologna i figli in data 15 aprile 2008 e Persona_1
in data 30 luglio 2003, non convivente con i genitori ed Persona_2
economicamente autosufficiente e che con la sentenza n. 1724/2024 emessa in data 15 maggio 2024 e depositata il 12 giugno 2024, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, omologando l'accordo contenente le condizioni della separazione raggiunto dagli stessi, i quali erano comparsi davanti al Giudice relatore e delegato il 14 maggio 2024; rilevato che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, in quanto, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e poichè deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi;
ritenuto inoltre che le condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e confermate all'udienza del 2 dicembre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore, al quale è assicurato un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza
2 sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“4) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e intendono effettuare il seguente Parte_1 Parte_2
trasferimento immobiliare
4.1 Consenso ed oggetto:
Il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla signora Parte_1
che accetta ed acquista, la proprietà dell'immobile come Parte_2
meglio di seguito specificato:
- abitazione ad uso civile con annessa area cortiliva in proprietà esclusiva e pertinenziale vano ad uso autorimessa sita nel comune di OG (Bologna), località Castello di Serravalle, via Tiola n.3081, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di OG (Bologna) Sezione Castello di Serravalle al foglio 38 con i mappali:
- 350 subb 12 et 22 graffati, via Tiola p.1, cat.A/3, cl.2, vani 3, rend.€.216,91
(l'abitazione e l'area cortiliva pertinenziale esclusiva inferiore a mq.5.000)
- 350 sub 4, via Tiola p.S1, cat.C/6, cl.2, mq.15, rend.€.60,43 (l'autorimessa)
In confine con: sub 2, sub 15 e parti comuni (l'abitazione), sub 3, sub 5 e parti comuni
(l'autorimessa), salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nelle planimetrie depositata al Catasto Fabbricati che si producono in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
4.2 provenienza
La proprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del dott. , Notaio in Cento (Ferrara) del 16 aprile 2024 Persona_3
repertorio n.6279 raccolta n.5381 registrato all'Agenzia delle Entrate di Ferrara il 30
3 aprile 2024 al n.2971 serie 1T e trascritto a Bologna il 2 maggio 2024 all'art.15125 e al n.20337 gen.
Costituisce oggetto della cessione tutto quanto, nulla escluso, è pervenuto al cedente con il predetto rogito relativamente al quale la signora Parte_1 [...]
si dichiara edotta di tutti i patti, convenzioni, prescrizioni, obblighi e Parte_2
servitù in esso contenuti e richiamati e che si vogliono qui come integralmente riportati e accettati.
4.3 consistenza
La porzione immobiliare in oggetto viene trasferita comprensiva dei beni mobili, arredi e suppellettili, a corpo, nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze ed in particolare con le parti comuni di cui alle risultanze dell'elaborato planimetrico con elenco subalterni, allegato al citato rogito di provenienza.
4.4 garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
4.5 dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente
, consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e Parte_1
4 reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata realizzata in forza di concessione edilizia n.27 prot.n.6849/10.11 pratica n.3514 dell'1 giugno 2001.
La parte cedente dichiara, inoltre, che l'immobile è stato Parte_1
successivamente interessato dei seguenti provvedimenti:
- D.I.A. in variante prot.n.4840 del 15 maggio 2003;
- Domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità prot.n.4883 del 10 aprile 2006 corredata da ogni richiesta e documento previsti dalla vigente legislazione regionale.
La stessa parte cedente , garantendo la regolarità urbanistica e Parte_1
catastale dei beni oggetto del presente atto, dichiara altresì che:
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi, siano essi licenze, autorizzazioni, concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di OG non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
4.6 conformità catastale
5 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 il cedente signor Parte_1
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 23 luglio 2002 protocollo n.214311 che sia allegano sub A e sub B)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria signora conferma la dichiarazione di conformità Parte_2
dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
4.7 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi e dichiarano che l'immobile in Parte_1 Parte_2
oggetto è dotato di Attestato di Prestazione Energetica numero , NumeroDiCartaI_1
rilasciato in data 25 marzo 2024 dal dott. Ing. quale tecnico preposto Persona_4
e soggetto certificatore con il n.08871, attestato che in originale si allega a far parte integrante e sostanziale del presente verbale sotto la lett.C).
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni Parte_2
e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità
6 di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
4.8 assenza di mediatore e corrispettivo
I coniugi e , consapevoli delle sanzioni penali Parte_1 Parte_2
previste dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo
4.9 rinuncia all' ipoteca legale
Il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale Parte_1
nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del Conservatore da responsabilità in sede di trascrizione.
4.10 effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio.
4.11 richiesta di esenzioni fiscali
7 I coniugi e dichiarano di avvalersi Parte_1 Parte_2
dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del
29.05.2013, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 26 novembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Castello di Serravalle
(Bologna) il 28 marzo 2009 da , nato a [...] il 4 Parte_1
ottobre 1948 e , nata a [...] il 22 Parte_2
marzo 1979, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 4, parte I, dell'anno 2009;
B) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castello di Serravalle di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti “Condizioni:
8 1) il figlio minore, è affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento presso il padre, cui viene assegnata la casa coniugale sita in OG
(Bologna) alla via Vandino n° 78, di proprietà esclusiva del padre;
2) la moglie può vedere il figlio liberamente previ accordi Parte_2
con lo stesso, in ogni caso a weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
due giorni infrasettimanali nella settimana il cui weekend è di spettanza paterna e un giorno nella settimana il cui weekend è di spettanza materna;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando il Natale e il Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive il minore può stare con ciascun genitore per tre settimane, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
3) la madre contribuisce al mantenimento del minore versando al padre la somma mensile di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese e rimborsando il 50% delle spese straordinarie, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 sino al raggiungimento della autosufficienza economica del figlio;
4) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”, “il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla signora Parte_1 [...]
che accetta ed acquista, la proprietà dell'immobile come meglio di Parte_2
seguito specificato: - abitazione ad uso civile con annessa area cortiliva in proprietà esclusiva e pertinenziale vano ad uso autorimessa sita nel comune di OG
(Bologna), località Castello di Serravalle, via Tiola n.3081, il tutto distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di OG (Bologna) Sezione Castello di Serravalle al foglio 38 con i mappali: - 350 subb 12 et 22 graffati, via Tiola p.1, cat.A/3, cl.2, vani
3, rend.€.216,91 (l'abitazione e l'area cortiliva pertinenziale esclusiva inferiore a mq.5.000) - 350 sub 4, via Tiola p.S1, cat.C/6, cl.2, mq.15, rend.€.60,43 (l'autorimessa)
9 In confine con: sub 2, sub 15 e parti comuni (l'abitazione), sub 3, sub 5 e parti comuni
(l'autorimessa), salvo altri”. “Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza”. “I coniugi e ” “dichiarano Parte_1 Parte_2
che” “per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo”. “Il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal Parte_1
presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del Conservatore da responsabilità in sede di trascrizione”.
“Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“5) Il marito dichiara di aver versato a titolo di liquidazione una Parte_1
tantum dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 n. 8 della legge n.898/1970 alla moglie
, che dichiara di aver accettato per i medesimi titoli, la somma Parte_2
di €.10.000,00 a mezzo di bonifico bancario eseguito il 10 novembre 2025 disposto da dal proprio conto corrente bancario Bper Banca S.pa. filiale di Parte_1
Castello di Serravalle iban [...] beneficiaria
[...]
sul proprio conto corrente bancario Bper Banca S.pa. filiale di Castello Parte_2
di Serravalle iban [...].
6) Quanto trasferimento delle sopradescritte proprietà immobiliari, tutti i costi e le spese, nessuna esclusa, compresi i compensi per l'ausiliario nominato e quant'altro necessario verranno interamente sostenuti dal marito . Spese legali Parte_1
interamente compensate fra le parti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 16 dicembre 2025.
10 Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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