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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 153/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e da Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappr. e dif. dall'Avv. MARIA CASTELLANO, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 14/01/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato a Giarre (CT) il 06.06.2011, dal quale è nato un figlio, (nato a [...] Persona_1 il 04.12.2010).
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi in data 08.05.2019 nel corso del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 09.08.2019 n. 2820/19, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
1 In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione del 09.08.2019 n. 2820/19.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Giarre in data 06/06/2011, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Giarre, Anno 2011, atto n. 8, parte II, Serie A, uff. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giarre, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto liberi ciascuno di fissare a loro piacimento il rispettivo domicilio, con obbligo reciproco di comunicarne le eventuali variazioni, prestandosi reciproco consenso per l'eventuale rilascio di passaporto o altro documento valido, nonché per eventuali viaggi in Italia o all'estero con il figlio minore . Persona_1
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi genitori e Persona_1 collocato presso la madre con la quale continuerà ad abitare in Giarre, via Etna n. 10/E. I genitori si impegnano ad adottare tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla piena salvaguardia dell'interesse dello stesso. Si impegnano sin d'ora a prestarsi piena collaborazione nella fase di formazione e crescita del minore, secondo buona fede del disegno educativo concordato tra gli stessi.
4) Il sig. verserà mensilmente un assegno di mantenimento per il figlio Pt_2 Per_1 pari ad € 250,00(duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT, oltre al 50% per le spese mediche, scolastiche e straordinarie che andranno preventivamente concordate. L'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla sig.ra Pt_1
2 5) ) il sig. avrà la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio minore Pt_2 Persona_1 nei seguenti modi: a) dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore 19,00 della domenica (durante le vacanze scolastiche, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica) a settimane alternate nonchè due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00, restando in facoltà delle parti la possibilità di modificare le giornate e gli orari degli incontri compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e le reciproche esigenze lavorative dei genitori, previa intesa anche telefonica;
b) quindici giorni consecutivi durante il mese di Agosto;
c)cinque giorni il periodo natalizio, alternando il Natale al Capodanno e tre giorni nel periodo pasquale, alternando la Pasqua col lunedì dell'Angelo.
9) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere qualsivoglia decisione di notevole importanza per il figlio.
10) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione di carattere alimentare e di mantenimento, essendo ciascuno in condizioni patrimoniali di assoluta autonomia.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Giarre (CT) il 06.06.2011 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2 dello stato civile del Comune di Giarre (CT) dell'anno 2011, al n. 8, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore Persona_1 come in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 153/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e da Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappr. e dif. dall'Avv. MARIA CASTELLANO, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 14/01/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato a Giarre (CT) il 06.06.2011, dal quale è nato un figlio, (nato a [...] Persona_1 il 04.12.2010).
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi in data 08.05.2019 nel corso del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 09.08.2019 n. 2820/19, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
1 In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con ordinanza del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione del 09.08.2019 n. 2820/19.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Giarre in data 06/06/2011, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Giarre, Anno 2011, atto n. 8, parte II, Serie A, uff. 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giarre, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto liberi ciascuno di fissare a loro piacimento il rispettivo domicilio, con obbligo reciproco di comunicarne le eventuali variazioni, prestandosi reciproco consenso per l'eventuale rilascio di passaporto o altro documento valido, nonché per eventuali viaggi in Italia o all'estero con il figlio minore . Persona_1
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi genitori e Persona_1 collocato presso la madre con la quale continuerà ad abitare in Giarre, via Etna n. 10/E. I genitori si impegnano ad adottare tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla piena salvaguardia dell'interesse dello stesso. Si impegnano sin d'ora a prestarsi piena collaborazione nella fase di formazione e crescita del minore, secondo buona fede del disegno educativo concordato tra gli stessi.
4) Il sig. verserà mensilmente un assegno di mantenimento per il figlio Pt_2 Per_1 pari ad € 250,00(duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT, oltre al 50% per le spese mediche, scolastiche e straordinarie che andranno preventivamente concordate. L'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla sig.ra Pt_1
2 5) ) il sig. avrà la possibilità di vedere e tenere con sé il figlio minore Pt_2 Persona_1 nei seguenti modi: a) dal sabato all'uscita da scuola sino alle ore 19,00 della domenica (durante le vacanze scolastiche, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica) a settimane alternate nonchè due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00, restando in facoltà delle parti la possibilità di modificare le giornate e gli orari degli incontri compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e le reciproche esigenze lavorative dei genitori, previa intesa anche telefonica;
b) quindici giorni consecutivi durante il mese di Agosto;
c)cinque giorni il periodo natalizio, alternando il Natale al Capodanno e tre giorni nel periodo pasquale, alternando la Pasqua col lunedì dell'Angelo.
9) I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di prendere qualsivoglia decisione di notevole importanza per il figlio.
10) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione di carattere alimentare e di mantenimento, essendo ciascuno in condizioni patrimoniali di assoluta autonomia.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Giarre (CT) il 06.06.2011 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2 dello stato civile del Comune di Giarre (CT) dell'anno 2011, al n. 8, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore Persona_1 come in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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