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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), re- Parte_1 P.IVA_1 sidente in VIA LA MARMORA, 20 09084 Parte_1 Pt_2
ITALIA CP_1 Difeso dall'avv. PORCU STEFANO (c.f. ) C.F._1
BARBERIO MAURO ( ) VIA GARIBALDI, C.F._2 105 CAGLIARI;
con studio in VIA GARIBALDI, 105 09125 CA- GLIARI
– Parte principale –
(c.f. ) Pt_3 P.IVA_2
Difeso dall'avv. CABBOI FRANCESCO (c.f. ) C.F._3 e FIRINU MARISTELLA (c.f. ) C.F._4
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3 Contumace
– Controparte –
Ruolo: n. 76/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 11 luglio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
— 1 — Le parti concludono come segue:
COMUNE DI : Parte_1
- accerti l'illegittimità e/o inefficacia e, per l'effetto, disapplichi la determinazione del Direttore Generale di
[...]
della Regione Autonoma della Sar- Controparte_3 degna n. 3758 del 21.06.2018, la determinazione del Servizio Territo- riale di Oristano n. 3270 del 29.09.2017, la nota di ARGEA -Azienda regionale per il sostengo all'agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 63496 del 17.10.2017, la nota di
[...]
, 18.05.2020 e tutti gli altri atti presup- Controparte_4 posti, conseguenti e, comunque, connessi tra i quali tutti gli atti istruttori posti a base dei provvedimenti impugnati, in ispecie del verbale istrut- torio prot. 53058 in data 29.09.2017 richiamato nei provvedimenti im- pugnati ma non conosciuto direttamente né posseduto dal ricorrente nonché la iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento N. 075 2024 00023713 21 000, notificata il 13.06.2024;
- accerti il diritto dell'attore alla conservazione integrale dei con- tributi percepiti da sostegno all'agri- Controparte_5 coltura per cui è causa. Con vittoria di spese e onorari di giudizio
ARGEA: B) nel merito, accertare e confermare la piena efficacia e legitti- mità della Determinazione di revoca n°3270 del 29.09.2017 adottata da Argea Sardegna e di tutti gli atti alla stessa presupposti e conseguenti;
C) per l'effetto, rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate per i motivi di cui all'espositiva; D) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
Il 21 novembre 2007 la Regione Sardegna ha pubblicato un bando in attuazione del programma di sviluppo rurale 2007/2013, che prevede il finanziamento di interventi per la viabilità rurale e forestale.
— 2 — Il 5 settembre 2012 il Comune di ha ottenuto un finan- Parte_1 ziamento per ripristinare 1,4 km di strada rurale e per realizzare 1 km di percorso naturalistico pedonale. Tra il 28 e il 29 novembre 2012, tut- tavia, si sono verificate precipitazioni molto intense, che hanno danneg- giato gravemente le opere realizzate fino a quel momento. Il Pt_1 ha quindi disposto una variante senza ulteriori oneri, riducendo di mezzo metro la larghezza e di un centimetro lo spessore della superficie stradale bitumata. Il 29 luglio 2017 ha disposto la decadenza dal finanzia- Pt_3 mento. Il ha quindi impugnato la determinazione per i motivi Pt_1 di seguito illustrati, chiedendo l'accertamento del diritto al tratteni- mento del finanziamento ricevuto.
* * *
Con un primo motivo, il lamenta una carenza di istrutto- Pt_1 ria da parte di che l'avrebbe condotta a un errore di fatto. L'art. Pt_3 12 del bando, infatti, prevedeva il ripristino di almeno il 50% della mas- sicciata stradale del tracciato di 2.400 m. Ebbene, il sostiene Pt_1 che il ripristino abbia riguardato il 58,33% del tracciato, pari a 1.400 m, e sostiene che il funzionario di non abbia compiuto accertamenti Pt_3 tecnici per concludere che l'opera non rispondeva ai requisiti del bando. Il motivo è infondato. La problematica di fondo, che nessuna delle parti sembra consi- derare adeguatamente, è il fatto che il progetto esecutivo approvato da non ha mai previsto realmente il rifacimento della massicciata Pt_3 stradale, ma solo del rilevato stradale. In sede di citazione il Pt_1 ha sostenuto che i due termini siano sinonimi, ma non è affatto così. La massicciata, infatti, è la base portante della pavimentazione stradale, un elemento fondamentale, formato con ghiaia, pietrisco o mi- sto stabilizzato. Il rilevato stradale, invece, è un elemento del tutto even- tuale, formato di terreno o sabbia, che serve solo a rialzare la strada rispetto al livello del terreno, quando questo è troppo basso o irregolare, e che si posa sotto alla massicciata. In altre parole, il progetto non avrebbe mai dovuto essere appro- vato, e la carenza, rilevata a posteriori da su base meramente do- Pt_3 cumentale, essendo sufficiente l'esame di un progetto esecutivo privo della previsione del rifacimento della massicciata, era del tutto idonea a giustificare la revoca del contributo. Nessun difetto di istruttoria è imputabile ad nella revoca, Pt_3
— 3 — in quanto, come si è chiarito, l'inadempimento del emerge sin Pt_1 dal progetto esecutivo, che, questo è pacifico, non prevede il ripristino della massicciata stradale. Le considerazioni sopra esposte rendono del tutto superfluo l'esame dell'altro motivo di impugnazione, ossia l'omessa approva- zione della variante, in quanto la determina di revoca si regge autono- mamente sui motivi sopra esposti.
* * *
Le spese devono essere compensate, in quanto appro- Pt_3 vando erroneamente un progetto non conforme al bando, ha concorso a causare la revoca del finanziamento.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta le domande proposte
2. compensa le spese
Si comunichi.
11 luglio 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 4 —