Art. 4. Tavolo permanente per i cammini d'Italia 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilita', nonche' la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato «tavolo permanente».
2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, e' definita con il decreto di cui al comma 1.
3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilita', delle universita', degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonche' esperti della materia. Il tavolo permanente puo' articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non da' diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonche' l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalita' del tavolo permanente e' quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attivita' tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilita', promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonche' valore culturale e paesaggistico.
5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente e' assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attivita' svolta.
Note all'art. 4:
- Si riporta l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8. - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, e' definita con il decreto di cui al comma 1.
3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilita', delle universita', degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonche' esperti della materia. Il tavolo permanente puo' articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non da' diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonche' l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalita' del tavolo permanente e' quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attivita' tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilita', promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonche' valore culturale e paesaggistico.
5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente e' assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attivita' svolta.
Note all'art. 4:
- Si riporta l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8. - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».