Art. 194.
(Distruzione di nave nemica catturata).
La nave nemica catturata puo' essere distrutta, quando le circostanze rendano pericolosa o difficile la sua conservazione, e specialmente nei seguenti casi:
1° se, avvicinandosi una forza navale avversaria, si palesa la probabilita' che la nave catturata venga ripresa dal nemico;
2° se la nave catturata non puo', per avarie o per altre ragioni, seguire la nave di scorta;
3° se la nave catturata non puo' essere condotta in un porto, senza compromettere od ostacolare le operazioni della nave catturante.
(Distruzione di nave nemica catturata).
La nave nemica catturata puo' essere distrutta, quando le circostanze rendano pericolosa o difficile la sua conservazione, e specialmente nei seguenti casi:
1° se, avvicinandosi una forza navale avversaria, si palesa la probabilita' che la nave catturata venga ripresa dal nemico;
2° se la nave catturata non puo', per avarie o per altre ragioni, seguire la nave di scorta;
3° se la nave catturata non puo' essere condotta in un porto, senza compromettere od ostacolare le operazioni della nave catturante.