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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249012032761000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.04.2025, RGR n. 469/25, Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento N. 29920249012032761/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 28.01.25, contenente n. 2 cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 29920170010206660000, presumibilmente notificata in data 30.12.2017, relativa a tassa automobilistica anno 2013, per un importo di € 513.71;
2) Cartella di pagamento n. 29920180009783590000 presumibilmente notificata in data 26.2.2019, relativa a tassa automobilistica del 2014 per un importo di € 504.94;
sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente precisava che, avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, era stato nel 2022 ritualmente proposto ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Trapani recante il n.
RGR 579/2022 e che in data 27.2.2025, depositata sentenza di rigetto, avverso la sentenza n. 239/2025 è stato ritualmente proposto ricorso in appello notificato il 28.3.2025.
Assume parte ricorrente la nullità' assoluta dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione delle cartelle sottese al medesimo, nonché per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate l'11.09.2025, insisteva sulla regolare notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento n. 29920229000351801000 avvenuta in data 20.04.2022, ed invocava l'irretrattabilità del credito a seguito della mancata impugnazione delle cartelle entro i termini di legge.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato con ordinanza del 10.10.25, all'udienza del 16.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Giudice ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla omessa notifica delle cartelle presupposte alla intimazione impugnata.
Dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio, non contestata dal ricorrente, risultano essere stati regolarmente notificati sia le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, che la successiva intimazione di pagamento n. 29920229000351801000, in data 20.04.2022
Dette cartelle di pagamento non risultano essere state oggetto di impugnazione da parte del ricorrente e, quindi, sono da considerarsi definitive.
In materia tributaria, la mancata impugnazione nei termini di una cartella di pagamento regolarmente notificata determina l'irretrattabilità del credito e preclude al contribuente la possibilità di eccepire, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, vizi relativi alla prescrizione o alla decadenza per tardiva notifica della cartella stessa.
Il termine perentorio previsto per l'opposizione agli atti di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva, una volta decorso, produce infatti l'effetto sostanziale di rendere definitivo il credito, non potendo più essere messa in discussione la legittimità della pretesa tributaria attraverso l'impugnazione di atti successivi della procedura di riscossione.
Tale principio discende dalla natura perentoria del termine di impugnazione e dalla conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione, che cristallizza definitivamente la pretesa dell'amministrazione finanziaria.
Ne consegue che eventuali eccezioni relative alla prescrizione del credito o alla tardività della notifica della cartella devono necessariamente essere sollevate entro il termine di impugnazione della cartella stessa, non potendo essere differite al momento dell'impugnazione di successivi atti della riscossione, come l'intimazione di pagamento.
La violazione di tale principio da parte del giudice tributario, che dichiari prescritta la pretesa impositiva per tardiva notifica della cartella nonostante la mancata tempestiva impugnazione di quest'ultima, costituisce error in iudicando censurabile in sede di legittimità per violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3, in relazione all'art. 2946 c.c.” (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 2937 del 31 gennaio 2023).
Per tale assorbente motivo, il ricorso non può essere accolto.
Alla soccombenza segue il pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese di giudizio liquidate in Euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249012032761000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.04.2025, RGR n. 469/25, Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento N. 29920249012032761/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 28.01.25, contenente n. 2 cartelle di pagamento:
1) Cartella di pagamento n. 29920170010206660000, presumibilmente notificata in data 30.12.2017, relativa a tassa automobilistica anno 2013, per un importo di € 513.71;
2) Cartella di pagamento n. 29920180009783590000 presumibilmente notificata in data 26.2.2019, relativa a tassa automobilistica del 2014 per un importo di € 504.94;
sostenendone la illegittimità.
Parte ricorrente precisava che, avverso le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, era stato nel 2022 ritualmente proposto ricorso innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Trapani recante il n.
RGR 579/2022 e che in data 27.2.2025, depositata sentenza di rigetto, avverso la sentenza n. 239/2025 è stato ritualmente proposto ricorso in appello notificato il 28.3.2025.
Assume parte ricorrente la nullità' assoluta dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione delle cartelle sottese al medesimo, nonché per intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate l'11.09.2025, insisteva sulla regolare notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento n. 29920229000351801000 avvenuta in data 20.04.2022, ed invocava l'irretrattabilità del credito a seguito della mancata impugnazione delle cartelle entro i termini di legge.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato con ordinanza del 10.10.25, all'udienza del 16.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Giudice ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla omessa notifica delle cartelle presupposte alla intimazione impugnata.
Dalla documentazione versata in atti dall'Ufficio, non contestata dal ricorrente, risultano essere stati regolarmente notificati sia le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, che la successiva intimazione di pagamento n. 29920229000351801000, in data 20.04.2022
Dette cartelle di pagamento non risultano essere state oggetto di impugnazione da parte del ricorrente e, quindi, sono da considerarsi definitive.
In materia tributaria, la mancata impugnazione nei termini di una cartella di pagamento regolarmente notificata determina l'irretrattabilità del credito e preclude al contribuente la possibilità di eccepire, in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento, vizi relativi alla prescrizione o alla decadenza per tardiva notifica della cartella stessa.
Il termine perentorio previsto per l'opposizione agli atti di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva, una volta decorso, produce infatti l'effetto sostanziale di rendere definitivo il credito, non potendo più essere messa in discussione la legittimità della pretesa tributaria attraverso l'impugnazione di atti successivi della procedura di riscossione.
Tale principio discende dalla natura perentoria del termine di impugnazione e dalla conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione, che cristallizza definitivamente la pretesa dell'amministrazione finanziaria.
Ne consegue che eventuali eccezioni relative alla prescrizione del credito o alla tardività della notifica della cartella devono necessariamente essere sollevate entro il termine di impugnazione della cartella stessa, non potendo essere differite al momento dell'impugnazione di successivi atti della riscossione, come l'intimazione di pagamento.
La violazione di tale principio da parte del giudice tributario, che dichiari prescritta la pretesa impositiva per tardiva notifica della cartella nonostante la mancata tempestiva impugnazione di quest'ultima, costituisce error in iudicando censurabile in sede di legittimità per violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3, in relazione all'art. 2946 c.c.” (Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 2937 del 31 gennaio 2023).
Per tale assorbente motivo, il ricorso non può essere accolto.
Alla soccombenza segue il pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese di giudizio liquidate in Euro 200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico