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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice, dott. ssa Fedora Cavalcanti
all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1054 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Taverna di Montalto Uffugo, Via Manzoni, Trav. P.
Borsellino 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiappetta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Cosenza, presso la sede provinciale (piazza Loreto n. 22/A), rappresentato e difeso dagli Avv. Umberto Ferrato e Gilda Avena in virtù di mandato generale alle liti per notar di Roma del 23.1.2023, n. 37590 di rep. Per_1
CONVENUTO
OGGETTO: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (indennità di accompagnamento e status ex art. 3 comma 3 legge n. 104/92) ESPOSIZIO NE DEI FATT I
Con ricorso depositato il 15-3-2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe, premesso di aver proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 nonché di quello utile per poter fruire dell'indennità di accompagnamento (denegati in sede amministrativa) e che lo stesso si è concluso negativamente, per avere il CTU nominato escluso la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ha quindi chiesto che, essendo lacunosa oltre che erronea sotto più profili la valutazione espressa dal CTU, sia giudizialmente accertata l'invalidità necessaria al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché la sussistenza del requisito ex art. 3 co. 3 cit. e condannato l' al pagamento dei relativi ratei di prestazione, oltre accessori CP_1
e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si è costituito l' sollevando eccezioni pregiudiziali e di merito e CP_1
contestando comunque la fondatezza della pretesa.
Disposta integrazione della CTU medico legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Infondata si rivela l'eccezione di inammissibilità atteso che dalla disamina del fascicolo del procedimento per ATPO (RG n. 2216/2023 RG) in atti si evince che parte ricorrente ha formulato atto di dissenso in data 23.2.2024, nel rispetto del termine perentorio assegnato nel decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (4.3.2024) e, ulteriormente, introdotto il presente giudizio nel rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni (art. 445 bis comma 6 c.p.c.) dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 15.3.2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede accertarsi il suo diritto all' indennità di accompagnamento nonché al riconoscimento dei – non meglio precisati – benefici correlati allo status di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione e alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass.
n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Ciò posto, nel merito, parte ricorrente lamenta – fondatamente – che il ctu nominato in seno al procedimento per atpo svoltosi inter partes non ha espresso alcun giudizio sulla sussistenza del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 della legge n.
104/92; in parte qua, invero, la relazione peritale è lacunosa, essendosi il ctu espresso
– escludendone la sussistenza - soltanto sul requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento. In relazione a tale secondo requisito, parte ricorrente prospetta l'aggravamento delle proprie condizioni patologiche sopravvenuto alla precedente visita peritale.
Non avendo il ctu risposto al quesito relativo alla sussistenza del requisito sanitario ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, è stata disposta integrazione peritale anche al fine di valutare eventuali aggravamenti, rilevanti ex art. 149 disp. att. c.p.c. (su tale ultimo aspetto, si veda Cass. sent. n. 30860/2019).
Orbene, il ctu – nella relazione in atti – ha escluso sia la sussistenza del requisito sanitario ex art. 3 c. 3 cit. sia che l'aggravamento prospettato sia di gravità tale da integrare il requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni ha rilevato che la parte ricorrente, stante il tipo di patologie da cui è affetta, pur essendo invalida al 100 per cento non versa nelle condizioni sanitarie di cui all'art.1 L.18/80 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e che la stessa non versa nelle condizioni di cui all'art. 3 c. 3 cit..
Orbene, parte ricorrente contesta tali conclusioni dell'ausiliare ma, di fatto, limitandosi ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato o non valutato le patologie.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico, risolvendosi le doglianze di parte attrice in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
Inoltre, si premette che l'art. 1 della Legge n. 18/1980 prevede che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un'assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, il requisito sanitario richiesto dalla norma citata è stato escluso;
il consulente, infatti, ha concluso che le patologie da cui è affetta la parte istante comportano soltanto una difficoltà ma non le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita e che la stessa è portatrice di handicap ma non in situazione di gravità. La parte ricorrente ha ritenuto errata tale valutazione ma si osserva che tali contestazioni non risultano in alcun modo dimostrate da un punto di vista medico legale e che contrastano con l'evidenza oggettiva emersa nel corso della visita peritale già svolta;
inoltre, parte ricorrente, sotto un profilo medico legale non spiega in alcun modo il motivo per il quale quelle stesse patologie riscontrate dal consulente, che secondo quest'ultimo non impedirebbero la deambulazione, né la possibilità di compimento in via autonoma degli atti quotidiani della vita, in senso opposto precluderebbero il compimento degli atti fondamentali ovvero la deambulazione autonoma.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate
("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Pertanto, sulla base dei risultati dell'elaborato peritale, tratti dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, condivisi da quest'Ufficio in quanto si presentano completi, precisi e persuasivi, oltre che non infirmate da serie e fondate contestazioni, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento in difetto del prescritto requisito sanitario.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso in ragione dell'insussistenza del requisito sanitario.
Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento;
Cosenza, il 24 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti