CASS
Sentenza 19 ottobre 2022
Sentenza 19 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2022, n. 39609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39609 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MM ED, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Amanda Gugliotta che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ED MM presenta ricorso contro il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano confermava, in veste di giudice del riesame, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti per il delitto di cessione di sostanze stupefacenti realizzato in plurime occasioni e nei confronti di un numero cospicuo di acquirenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39609 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/10/2022 2. Il ricorso, che consta di un unico motivo, lamenta come il tribunale del riesame non abbia tenuto conto del forte ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria, conseguito all'assoluzione dell'imputato per i reati di cui ai punti A, B, C della imputazione per il reato di cui al capo D, limitatamente all'episodio del 23/04/2021. In particolare, MM era stato originariamente indagato nell'ambito di un procedimento per cessione di droghe pesanti e leggere (73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990) e in relazione a più di 1271 cessioni, realizzate anche da altri compartecipi (capi di imputazione A, B, C, D). Successivamente, interveniva sentenza di primo grado, la quale ridimensionava fortemente la responsabilità dell'imputato, assolvendolo in relazione ai capi A, B, C e negando, quanto al capo D, la sua partecipazione ad alcuni episodi. I rimanenti fatti venivano, di conseguenza, riqualificati in cessione di droghe leggere, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, e MM era condannato a tre anni di reclusione. Nel reiterare le argomentazioni dedotte nelle precedenti sedi, il ricorrente lamenta violazione della legge penale per inosservanza ed erronea applicazione della legge, e cioè degli artt. 3 e 27 Cost., nonché degli artt. 5, 6, 7 e 8 CEDU, che si risolve anche in violazione degli artt. 275, 299, 273, 273 e 300 cod. proc. pen., oltre che in vizio della motivazione, in relazione alla contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in rapporto ai principi costituzionali e alla documentazione riversata negli atti processuali. In particolare, insiste sull'erronea applicazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la prognosi in ordine al superamento del limite dei tre anni, richiesta dalla disposizione di legge, presuppone un'analisi dinamica, da sviluppare nel corso del procedimento, e non limitata alla fase genetica. DO MM riportato condanna alla reclusione non superiore al limite di legge, la norma in questione non produce, dunque, alcun effetto preclusivo. Deduce inoltre vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, oltre che in rapporto all'adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale, apodittiche essendo le affermazioni sull'insufficienza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e non potendo derivarsi un'inversione dell'onere della prova dalla mancata dimostrazione del possesso di idoneo domicilio dell'imputato. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Va preliminarmente osservato che il quadro probatorio alla base del provvedimento cautelare è fissato, sebbene in modo non ancora definitivo, da una sentenza di primo grado da cui si desume, seppur nel contesto di un notevole ridimensionamento rispetto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, la responsabilità di MM per un numero considerevole di cessioni di sostanze stupefacenti leggere (ben duecentoventuno), commesse nell'arco di un breve lasso . di tempo (meno di un. mese). 3.1. Ciò premesso, viene qui in rilievo il dettato dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., a mente del quale, «[...] salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica [...] quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice». La disposizione, nel porre una presunzione di proporzionalità ed adeguatezza della misura custodiale, specifica, dunque, due requisiti: l'uno attinente alla pena che si prevede sarà applicata in concreto;
l'altro, relativo alle modalità di espletamento della eventuale diversa cautela. 3.2. Quanto al primo requisito, condivisibile appare l'affermazione del ricorrente che, sulla scorta di un orientamento di legittimità, osserva che il limite dei tre anni di cui parla la disposizione poc'anzi citata presuppone un'analisi dinamica, e cioè richiede una valutazione non limitata ai dati conoscibili nel momento in cui il giudice ne deve deciderne l'applicazione, dovendosi prendere in considerazione anche quelli che si rendono disponibili durante l'esecuzione della misura (Sez. 5, n. 8231 del 17/12/2021, dep., 2022, Ghezzi, Rv. 282860, secondo cui «in materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., opera non solo nella fase di applicazione della misura, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della stessa, sicché essa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite». Conformi, tra le altre, Sez. 5, n. 28360 del 04/06/2021, Quadrella, Rv. 281629; Sez. 4, n. 31430 del 17/03/2021, Nasraoui, Rv. 281837; Sez. 5, n. 4948 del 20/01/2021, Nikolli Renuar, Rv. 280418). 3 Vero è, dunque, che, avendo la sentenza di primo grado condannato l'imputato a tre anni di reclusione, tale limite risulta per tabulas rispettato nel caso di specie, sulla base della surriferita "lettura dinamica". 3.3. Tuttavia, l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. è inequivoco là dove - in maniera del tutto consequenziale sul piano logico - subordina la concessione degli arresti domiciliari alla disponibilità, da parte dell'imputato, di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. Ebbene, tale secondo requisito difetta nel caso di specie. Nel riportare testualmente le ragioni del proprio precedente diniego sul punto, il Tribunale del riesame scrive che: «l'applicabilità degli arresti domiciliari è preclusa anche dalla mancanza di un domicilio idoneo all'esecuzione della misura poiché nessun documento attesta effettivamente la locazione di un appartamento in capo all'imputato, né è stata documentata la disponibilità della sorella ad ospitarlo». Quindi, precisa che «la difesa non ha documentato tale disponibilità in occasione del precedente appello ex art. 310 c.p.p.; non lo ha fatto nel rinnovare l'istanza ex art. 299 c.p.p., né ha provveduto a documentare la disponibilità della sorella ad accogliere l'imputato in regime di arresti domiciliari, o la autonoma disponibilità dell'alloggio di via Volta n. 18 in Cardano al Campo, già indirizzo ove l'imputato risiedeva in passato. Tanto da non rinnovare neppure, in sede di conclusioni orali, la richiesta di modifica della misura cautelare in atto con gli arresti domiciliari che pure era indicata nell'atto d'appello». 3.4. L'obbligo motivazionale appare, pertanto, ineccepibilmente assolto dal Tribunale del riesame, senza che dalla rilevata omessa dimostrazione del possesso, da parte dell'imputato, di un domicilio dove eseguire la misura degli arresti possa farsi logicamente derivare - come invece pretenderebbe il ricorrente - una inversione dell'onere probatorio in ordine ai requisiti di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare. Per questa ragione, il motivo è manifestamente infondato. 4. Al giudizio di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 5. In ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente, la Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2022
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Amanda Gugliotta che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ED MM presenta ricorso contro il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano confermava, in veste di giudice del riesame, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti per il delitto di cessione di sostanze stupefacenti realizzato in plurime occasioni e nei confronti di un numero cospicuo di acquirenti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 39609 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 06/10/2022 2. Il ricorso, che consta di un unico motivo, lamenta come il tribunale del riesame non abbia tenuto conto del forte ridimensionamento dell'ipotesi accusatoria, conseguito all'assoluzione dell'imputato per i reati di cui ai punti A, B, C della imputazione per il reato di cui al capo D, limitatamente all'episodio del 23/04/2021. In particolare, MM era stato originariamente indagato nell'ambito di un procedimento per cessione di droghe pesanti e leggere (73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990) e in relazione a più di 1271 cessioni, realizzate anche da altri compartecipi (capi di imputazione A, B, C, D). Successivamente, interveniva sentenza di primo grado, la quale ridimensionava fortemente la responsabilità dell'imputato, assolvendolo in relazione ai capi A, B, C e negando, quanto al capo D, la sua partecipazione ad alcuni episodi. I rimanenti fatti venivano, di conseguenza, riqualificati in cessione di droghe leggere, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, e MM era condannato a tre anni di reclusione. Nel reiterare le argomentazioni dedotte nelle precedenti sedi, il ricorrente lamenta violazione della legge penale per inosservanza ed erronea applicazione della legge, e cioè degli artt. 3 e 27 Cost., nonché degli artt. 5, 6, 7 e 8 CEDU, che si risolve anche in violazione degli artt. 275, 299, 273, 273 e 300 cod. proc. pen., oltre che in vizio della motivazione, in relazione alla contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in rapporto ai principi costituzionali e alla documentazione riversata negli atti processuali. In particolare, insiste sull'erronea applicazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la prognosi in ordine al superamento del limite dei tre anni, richiesta dalla disposizione di legge, presuppone un'analisi dinamica, da sviluppare nel corso del procedimento, e non limitata alla fase genetica. DO MM riportato condanna alla reclusione non superiore al limite di legge, la norma in questione non produce, dunque, alcun effetto preclusivo. Deduce inoltre vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, oltre che in rapporto all'adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale, apodittiche essendo le affermazioni sull'insufficienza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e non potendo derivarsi un'inversione dell'onere della prova dalla mancata dimostrazione del possesso di idoneo domicilio dell'imputato. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Va preliminarmente osservato che il quadro probatorio alla base del provvedimento cautelare è fissato, sebbene in modo non ancora definitivo, da una sentenza di primo grado da cui si desume, seppur nel contesto di un notevole ridimensionamento rispetto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, la responsabilità di MM per un numero considerevole di cessioni di sostanze stupefacenti leggere (ben duecentoventuno), commesse nell'arco di un breve lasso . di tempo (meno di un. mese). 3.1. Ciò premesso, viene qui in rilievo il dettato dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., a mente del quale, «[...] salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica [...] quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice». La disposizione, nel porre una presunzione di proporzionalità ed adeguatezza della misura custodiale, specifica, dunque, due requisiti: l'uno attinente alla pena che si prevede sarà applicata in concreto;
l'altro, relativo alle modalità di espletamento della eventuale diversa cautela. 3.2. Quanto al primo requisito, condivisibile appare l'affermazione del ricorrente che, sulla scorta di un orientamento di legittimità, osserva che il limite dei tre anni di cui parla la disposizione poc'anzi citata presuppone un'analisi dinamica, e cioè richiede una valutazione non limitata ai dati conoscibili nel momento in cui il giudice ne deve deciderne l'applicazione, dovendosi prendere in considerazione anche quelli che si rendono disponibili durante l'esecuzione della misura (Sez. 5, n. 8231 del 17/12/2021, dep., 2022, Ghezzi, Rv. 282860, secondo cui «in materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., opera non solo nella fase di applicazione della misura, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della stessa, sicché essa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite». Conformi, tra le altre, Sez. 5, n. 28360 del 04/06/2021, Quadrella, Rv. 281629; Sez. 4, n. 31430 del 17/03/2021, Nasraoui, Rv. 281837; Sez. 5, n. 4948 del 20/01/2021, Nikolli Renuar, Rv. 280418). 3 Vero è, dunque, che, avendo la sentenza di primo grado condannato l'imputato a tre anni di reclusione, tale limite risulta per tabulas rispettato nel caso di specie, sulla base della surriferita "lettura dinamica". 3.3. Tuttavia, l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. è inequivoco là dove - in maniera del tutto consequenziale sul piano logico - subordina la concessione degli arresti domiciliari alla disponibilità, da parte dell'imputato, di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. Ebbene, tale secondo requisito difetta nel caso di specie. Nel riportare testualmente le ragioni del proprio precedente diniego sul punto, il Tribunale del riesame scrive che: «l'applicabilità degli arresti domiciliari è preclusa anche dalla mancanza di un domicilio idoneo all'esecuzione della misura poiché nessun documento attesta effettivamente la locazione di un appartamento in capo all'imputato, né è stata documentata la disponibilità della sorella ad ospitarlo». Quindi, precisa che «la difesa non ha documentato tale disponibilità in occasione del precedente appello ex art. 310 c.p.p.; non lo ha fatto nel rinnovare l'istanza ex art. 299 c.p.p., né ha provveduto a documentare la disponibilità della sorella ad accogliere l'imputato in regime di arresti domiciliari, o la autonoma disponibilità dell'alloggio di via Volta n. 18 in Cardano al Campo, già indirizzo ove l'imputato risiedeva in passato. Tanto da non rinnovare neppure, in sede di conclusioni orali, la richiesta di modifica della misura cautelare in atto con gli arresti domiciliari che pure era indicata nell'atto d'appello». 3.4. L'obbligo motivazionale appare, pertanto, ineccepibilmente assolto dal Tribunale del riesame, senza che dalla rilevata omessa dimostrazione del possesso, da parte dell'imputato, di un domicilio dove eseguire la misura degli arresti possa farsi logicamente derivare - come invece pretenderebbe il ricorrente - una inversione dell'onere probatorio in ordine ai requisiti di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare. Per questa ragione, il motivo è manifestamente infondato. 4. Al giudizio di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 5. In ragione del permanere della misura della custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente, la Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2022