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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23902/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. EA CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23902/2025 R.G. promosso da
) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale, in comproprietà dei coniugi e sita in Ospitaletto (BS), Via Monsignor Girolamo Rizzi 3, attualmente gravata da mutuo ipotecario per € 660,00 mensili, verrà assegnata alla Sig.ra affinché Pt_1
ci viva con figli minori sino alla loro maggiore età ed autosufficienza economica. 3) Il Sig. entro Pt_2
giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza di separazione/deposito del presente ricorso, trasferirà la propria residenza. 4) Le spese relative alle utenze ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile sito in
Ospitaletto (BS), Via Monsignor Girolamo Rizzi 3, saranno sostenute integralmente dalla Sig.ra Pt_1
per tutto il tempo di assegnazione a suo favore della casa coniugale;
parimenti la Sig.ra si obbliga Pt_1 per tutta la durata dell'assegnazione a suo favore della casa coniugale a sostenere il pagamento integrale della quota di mutuo (attualmente pari ad € 660 mensili) gravante sull'immobile e manlevando lo stesso
1 da ogni responsabilità al riguardo anche nei confronti dell'Istituto mutuante. Il Sig. dichiara di Pt_2 essere consapevole che lo stesso risulterà comunque debitore nei confronti dell'Istituto di Credito mutuante e l'accollo non avrà valore liberatorio. 5) Le parti precisano che la Sig.ra per tutte le mensilità Pt_1
di mutuo corrisposte da gennaio 2025 sino a gennaio 2035 compresi, rinuncia a qualsiasi diritto di regresso anche parziale nei confronti del Sig. per la rispettiva quota delle rate di mutuo di Pt_2 competenza di quest'ultimo. Successivamente, invece, da febbraio 2035 restano salvi ed impregiudicati i diritti di regresso per la quota del 50% di tutte le ulteriori rate di mutuo a scadere che verranno integralmente saldate dalla Sig.ra da febbraio 2035 sino all'estinzione del rapporto di mutuo. 6) Pt_1
I figli verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre con la quale manterranno la residenza. 7) Il Sig. avrà diritto e dovere di frequentare i figli Pt_2
il mercoledì di ogni settimana dalle ore 17.00 circa (o comunque dal termine del proprio orario lavorativo) sino alle ore 23.00 quando li riaccompagnerà dalla madre, oltre a fine settimana alternati dal sabato dalle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 21.30 circa. Le parti danno atto che gli orari sono indicativi e potranno variare in ragione delle esigenze proprie e dei figli. 8) I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori, al fine di garantire loro un progetto educativo comune e un sano contesto di crescita psico-fisica, nonché
a tutelare la figura paterna e materna, impegnandosi a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della famiglia e a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel primario interesse dei figli, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 9)
Altresì i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, riferendo tutte le circostanze che si verificano e che riguardano, anche indirettamente, i minori, quando quest'ultimi sono collocati presso di loro. 10) Le festività seguiranno saranno programmate in modo tale da garantire l'effettiva alternanza delle stesse e quindi a rotazione, ad anni alterni, presso ciascuno dei genitori le festività della Vigilia di Natale e del
Natale, del capodanno, della Pasqua e della Pasquetta;
11) Le vacanze estive saranno regolate come da
Protocollo del Tribunale di Brescia, con previsione di permanenza dei minori presso ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi;
previo accordo tra le parti i figli minori durante il periodo estivo potranno trascorrere una settimana ulteriore, oltre al periodo di cui sopra, anche non consecutiva, con entrambi i genitori;
12) Le parti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti;
13) Il Sig. provvederà al pagamento a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese a favore della Pt_2
Sig.ra della somma di € 600,00 mensili (rivalutabili secondo indici ISTAT) a titolo di Pt_1
mantenimento ordinario dei figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio); 14) In ogni caso i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Brescia (doc. 9 protocollo del tribunale di Brescia, il cui contenuto si intende qui riportato integralmente), compresa la mensa scolastica
2 dei minori. 15) Ai fini del rimborso, le spese straordinarie dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta. 16) Nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% dell'importo dovuto, documentando successivamente l'avvenuto pagamento. 17) La
Sig.ra anche in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti in merito all'accollo integrale del Pt_1
mutuo da parte della stessa, percepirà le somme a titolo di Assegno Unico, nella misura del 100%. 18) I coniugi confermano di essere titolari di adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti e non richiedono, allo stato, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro.
19) Null'altro avendo le parti definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la separazione coniugale e la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e dichiarando le stesse di non avere reciprocamente altro a pretendere rispetto a quanto concordato con il presente atto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/5/2013, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Castegnato (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2013), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 30/7/2011) (17/3/2017) e EA (n. Per_1 Per_2
17/3/2017).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA NE EA CH
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. EA CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23902/2025 R.G. promosso da
) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. COEN RAFFAELE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con obbligo del mutuo rispetto. 2) La casa coniugale, in comproprietà dei coniugi e sita in Ospitaletto (BS), Via Monsignor Girolamo Rizzi 3, attualmente gravata da mutuo ipotecario per € 660,00 mensili, verrà assegnata alla Sig.ra affinché Pt_1
ci viva con figli minori sino alla loro maggiore età ed autosufficienza economica. 3) Il Sig. entro Pt_2
giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza di separazione/deposito del presente ricorso, trasferirà la propria residenza. 4) Le spese relative alle utenze ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile sito in
Ospitaletto (BS), Via Monsignor Girolamo Rizzi 3, saranno sostenute integralmente dalla Sig.ra Pt_1
per tutto il tempo di assegnazione a suo favore della casa coniugale;
parimenti la Sig.ra si obbliga Pt_1 per tutta la durata dell'assegnazione a suo favore della casa coniugale a sostenere il pagamento integrale della quota di mutuo (attualmente pari ad € 660 mensili) gravante sull'immobile e manlevando lo stesso
1 da ogni responsabilità al riguardo anche nei confronti dell'Istituto mutuante. Il Sig. dichiara di Pt_2 essere consapevole che lo stesso risulterà comunque debitore nei confronti dell'Istituto di Credito mutuante e l'accollo non avrà valore liberatorio. 5) Le parti precisano che la Sig.ra per tutte le mensilità Pt_1
di mutuo corrisposte da gennaio 2025 sino a gennaio 2035 compresi, rinuncia a qualsiasi diritto di regresso anche parziale nei confronti del Sig. per la rispettiva quota delle rate di mutuo di Pt_2 competenza di quest'ultimo. Successivamente, invece, da febbraio 2035 restano salvi ed impregiudicati i diritti di regresso per la quota del 50% di tutte le ulteriori rate di mutuo a scadere che verranno integralmente saldate dalla Sig.ra da febbraio 2035 sino all'estinzione del rapporto di mutuo. 6) Pt_1
I figli verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre con la quale manterranno la residenza. 7) Il Sig. avrà diritto e dovere di frequentare i figli Pt_2
il mercoledì di ogni settimana dalle ore 17.00 circa (o comunque dal termine del proprio orario lavorativo) sino alle ore 23.00 quando li riaccompagnerà dalla madre, oltre a fine settimana alternati dal sabato dalle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 21.30 circa. Le parti danno atto che gli orari sono indicativi e potranno variare in ragione delle esigenze proprie e dei figli. 8) I genitori s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse dei minori, al fine di garantire loro un progetto educativo comune e un sano contesto di crescita psico-fisica, nonché
a tutelare la figura paterna e materna, impegnandosi a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della famiglia e a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel primario interesse dei figli, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con i genitori, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 9)
Altresì i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente, riferendo tutte le circostanze che si verificano e che riguardano, anche indirettamente, i minori, quando quest'ultimi sono collocati presso di loro. 10) Le festività seguiranno saranno programmate in modo tale da garantire l'effettiva alternanza delle stesse e quindi a rotazione, ad anni alterni, presso ciascuno dei genitori le festività della Vigilia di Natale e del
Natale, del capodanno, della Pasqua e della Pasquetta;
11) Le vacanze estive saranno regolate come da
Protocollo del Tribunale di Brescia, con previsione di permanenza dei minori presso ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi;
previo accordo tra le parti i figli minori durante il periodo estivo potranno trascorrere una settimana ulteriore, oltre al periodo di cui sopra, anche non consecutiva, con entrambi i genitori;
12) Le parti danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti;
13) Il Sig. provvederà al pagamento a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese a favore della Pt_2
Sig.ra della somma di € 600,00 mensili (rivalutabili secondo indici ISTAT) a titolo di Pt_1
mantenimento ordinario dei figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio); 14) In ogni caso i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Brescia (doc. 9 protocollo del tribunale di Brescia, il cui contenuto si intende qui riportato integralmente), compresa la mensa scolastica
2 dei minori. 15) Ai fini del rimborso, le spese straordinarie dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla richiesta. 16) Nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento anticipato del 50% dell'importo dovuto, documentando successivamente l'avvenuto pagamento. 17) La
Sig.ra anche in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti in merito all'accollo integrale del Pt_1
mutuo da parte della stessa, percepirà le somme a titolo di Assegno Unico, nella misura del 100%. 18) I coniugi confermano di essere titolari di adeguati redditi propri e di essere economicamente autosufficienti e non richiedono, allo stato, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro.
19) Null'altro avendo le parti definito ogni ulteriore questione di natura personale e patrimoniale afferente la separazione coniugale e la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e dichiarando le stesse di non avere reciprocamente altro a pretendere rispetto a quanto concordato con il presente atto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/5/2013, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Castegnato (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2013), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 30/7/2011) (17/3/2017) e EA (n. Per_1 Per_2
17/3/2017).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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