Art. 13. Insequestrabilita' e impignorabilita'
Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sui prestiti stessi e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti.
Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria.
Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sui prestiti stessi e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti.
Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria.