Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00915/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza presentata dal ricorrente in data 27 maggio 2025, con conseguente condanna dell’Amministrazione a riscontrare l’istanza stessa e a provvedere, nel termine di trenta giorni, all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno a tempo determinato e nomina di un commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. RE De OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha fatto ingresso nel territorio italiano grazie al nulla osta per lavoro stagionale ottenuto dal proprio datore di lavoro.
2. Tuttavia il datore di lavoro non ha provveduto all’assunzione del ricorrente, ragion per cui quest’ultimo in data 29 settembre 2024, tramite il proprio legale, ha presentato alla Prefettura di -OMISSIS- un’istanza per il «rilascio della dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico di indisponibilità del datore di lavoro all’assunzione, ai fini della domanda di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in applicazione della Circolare n. 3836 del 20.08.2007, stante il venir meno della disponibilità del datore di lavoro o il subentro di altro datore di lavoro» .
3. La Prefettura di -OMISSIS- – Sportello Unico per l’Immigrazione in data 28 ottobre 2024 ha riscontrato negativamente l’istanza, assumendo che il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato al lavoratore entrato nel territorio dello Stato grazie ad un nulla osta per lavoro stagionale.
4. Il ricorrente però in data 27 maggio 2025 ha ripresentato l’istanza, rappresentando alla Prefettura di avere nel frattempo reperito un’altra opportunità di lavoro e chiedendo di essere convocato «al fine di ottenere la dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico in ordine al venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione, indispensabile per il rilascio del permesso per attesa occupazione».
5. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente in data 9 febbraio 2026 ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. - corredato da un’autonoma domanda cautelare depositata il 23 febbraio 2026 – con cui chiede al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio formatosi sulla predetta istanza presentata in data 27 maggio 2025 e di condannare l’Amministrazione a riscontrare l’istanza stessa, nel termine di trenta giorni, mediante l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento finalizzato alla successiva presentazione di una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Inoltre, per il caso di perdurante inadempimento oltre il predetto termine, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta .
6. Per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 1° marzo 2026, depositando in data 21 aprile 2026 il preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 10- bis , l. n. 241/1990, evidenziando in motivazione quanto segue: «Non risulta allegata alla domanda l’asseverazione di cui all’art.44 D.L.73/22. Per la verifica della capacità economica del datore di lavoro, occorre riferirsi alla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro numero 3 del 05/07/2022, nonché alla nota INL numero 2066 del 21/03/2023, relativamente ai requisiti reddituali del datore di lavoro in materia di flussi migratori. In particolare, per richieste plurime il datore di lavoro deve dimostrare di possedere un reddito imponibile o un fatturato (al netto degli acquisti) non inferiori a 30.000,00 euro annui Dalla consultazione al SIATEL dell’Agenzia delle Entrate, non risulta soddisfatto tale requisito».
7. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, fissata a seguito della rinuncia alla domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2- bis , l. n. 241/1990, deducendo, in particolare, che: A) la Prefettura di -OMISSIS- non abbia valorizzato la possibilità, per il lavoratore straniero che perda il posto di lavoro, di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; B) l’accertamento dell’indisponibilità all’assunzione, da parte del datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta «si rivela essere una condizione ineludibile affinché lo straniero possa successivamente richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione».
9. Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
10. Il ricorso ha ad oggetto l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza presentata in data 27 maggio 2025, con cui il ricorrente - a fronte del dichiarato subentro di un nuovo datore di lavoro, diverso da quello che aveva richiesto il prescritto nulla osta - chiede alla Prefettura di essere convocato «al fine di ottenere la dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico in ordine al venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione, indispensabile per il rilascio del permesso per attesa occupazione». Tale istanza, a detta del ricorrente, ha determinato l’obbligo di avviare di un procedimento amministrativo, prodromico all’avvio di un successivo procedimento finalizzato al rilascio di un titolo di soggiorno.
Sempre a detta del ricorrente, merita quantomeno una valutazione, da parte della Prefettura, la posizione del lavoratore straniero che, entrato regolarmente ne territorio dello Stato, senza propria colpa non abbia potuto stipulare il contratto di soggiorno per cause imputabili al datore di lavoro che aveva richiesto il prescritto nulla osta, ma abbia comunque reperito un’ulteriore opportunità lavorativa.
11. Orbene, non è controverso che il ricorrente abbia sollecitato lo Sportello Unico per l’Immigrazione ad attivare un procedimento preordinato alla verifica del venir meno della disponibilità a formalizzare l’assunzione, da parte del datore di lavoro che aveva richiesto il prescritto nulla osta, e della sopravvenuta disponibilità, da parte di un nuovo datore di lavoro, all’assunzione e alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Tale procedimento - che si pone logicamente a monte rispetto all’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno - avrebbe dovuto concludersi, a detta del ricorrente, entro il termine di otto giorni, che la ricorrente ritiene di poter rinvenire nell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 (vigente ratione temporis ) - secondo il quale “entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno” - fermo restando che nel caso in esame sarebbe decorso anche il termine di sessanta giorni, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998.
12. A tal riguardo, il OLlegio ritiene innanzi tutto che la fattispecie in esame - caratterizzata dalla presenza nel territorio nazionale di un lavoratore straniero che, per cause a lui non imputabili, non ha potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro che aveva richiesto il prescritto nulla osta, ma ha individuato un diverso datore di lavoro disponibile ad assumerlo - sebbene non espressamente disciplinata dal legislatore, sia assimilabile a quella del lavoratore in attesa di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta, ragion per cui al ricorrente dev’essere riconosciuta la titolarità di un interesse legittimo alla tempestiva attivazione del procedimento avviato con l’istanza presentata in data 27 maggio 2025 e alla conclusione del procedimento stesso, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Inoltre la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 16 luglio 2025, n. 6254) ha precisato che nei procedimenti in materia di immigrazione il termine generale di trenta giorni, di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 può subire deroghe e che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo volto alla convocazione del lavoratore straniero, da parte della Prefettura, non è quello generale di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, bensì quello, speciale, previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, ossia il termine di otto giorni (applicabile ratione temporis nel caso in esame). Tale previsione esprime infatti l’esigenza - comune alle diverse fattispecie innanzi delineate - di una celere gestione del procedimento, in modo da evitare che lo straniero permanga nel territorio dello Stato in una condizione di incertezza giuridica.
13. Resta allora solo da precisare che non vale ad escludere l’inerzia della Prefettura il preavviso di rigetto dell’istanza presentata in data 27 maggio 2025, peraltro tardivamente prodotto in giudizio dall’Amministrazione in data 21 aprile 2026.
Difatti la mera comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non può essere qualificata come l’atto conclusivo del procedimento avviato a seguito della predetta istanza, trattandosi di un mero atto endoprocedimentale.
14. Tenuto conto di quanto precede, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza presentata dal ricorrente in data 27 maggio 2025 e ordine alla Prefettura di -OMISSIS- di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
15. Confidando nella spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione nei termini sopra indicati, il OLlegio non ritiene necessario procedere fin d’ora anche alla nomina del commissario ad acta , che sarà disposta su istanza del ricorrente, qualora l’Amministrazione non adempia nel termine assegnato
16. Con riferimento alle spese di lite - che in applicazione della regola della soccombenza dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione intimata - il OLlegio osserva che essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’Amministrazione intimata dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” . Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 17 aprile 2026 dall’avvocato Claudia Pedrini, per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il OLlegio osserva che - tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso, dell’immediatezza della pronuncia - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente, che ha già patrocinato cause analoghe ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 258/2026), può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad -OMISSIS-, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza presentata dal ricorrente in data 27 maggio 2025 e ordina alla Prefettura di -OMISSIS- di provvedere, nel termine indicato in motivazione, sull’istanza stessa.
Liquida in favore dell’avvocato Claudia Pedrini, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di € -OMISSIS-, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo OR, Presidente
RE De OL, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RE De OL | Carlo OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.