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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3445 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 05.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
Di Calabria (RC) il 02/12/1970), rappresentato e difeso dall'avv. MADONIA ALICE, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Di Calabria, Via G.
Spagnolio n. 3/H, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(RC) il 24/09/1973), rappresentato e difeso dall'avv. CENTO ANTONIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC), Via
Roma n. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 03/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 20/09/1997;
-considerato che con decreto del 14.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 20/09/1997; b) dal matrimonio sono nate tre figlie: Per_1
(05/09/1999), (01/03/2004) e (20/03/2006), tutte maggiorenni e Per_2 Per_3
delle quali le ultime due non economicamente autosufficienti;
c) con decreto di omologa n. 181/19 del 10.07.2019 (dep. l'11.07.2019) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 21.02.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 21.02.2019
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025, il quale ha espresso il parere in data 22.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
03/12/2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 20/09/1997 tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di REGGIO DI CALABRIA, ufficio 1, atto n. 577, parte 2, serie A, anno 1997, alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale di proprietà del sig. , sita in Reggio Parte_1
Calabria via Provinciale Prumo Cannavò n. 135, ed attualmente abitata dalla sig.ra rimarrà nella disponibilità della stessa e delle tre figlie. Si precisa, che Parte_2
i beni mobili presenti nell'immobile ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi, continueranno a rimanere presso l'immobile ex casa coniugale, ad uso esclusivo della sig.ra e delle tre figlie;
Parte_2
2. Nulla disporre in merito all'affido e al diritto di visita in quanto le figlie sono ormai maggiorenni
3. Il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento per la stessa e per le figlie e ancora non Per_2 Per_3
economicamente indipendenti, la somma di euro 800,00 entro il venti del mese.
L'assegno sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT, si precisa che, ove il sig. dovesse perdere la propria attività lavorativa, l'importo relativo al Parte_1
predetto assegno di mantenimento verrà rideterminato in euro 400,00 mensili. Tutte le spese straordinarie per le figlie regolarmente documentate, preventivamente concordate tra i genitori, graveranno su entrambi in ragione del 50%, secondo quanto previsto dal Tribunale di Reggio Calabria.
4. L'assegno unico familiare, in favore delle figlie, continuerà ad essere percepito al
50% tra i coniugi. Salvo quanto sopra espressamente previsto e concordato, i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale e di non aver allo stato null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.” -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO DI CALABRIA per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3445 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 05.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
Di Calabria (RC) il 02/12/1970), rappresentato e difeso dall'avv. MADONIA ALICE, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Di Calabria, Via G.
Spagnolio n. 3/H, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(RC) il 24/09/1973), rappresentato e difeso dall'avv. CENTO ANTONIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC), Via
Roma n. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 03/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 20/09/1997;
-considerato che con decreto del 14.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 20/09/1997; b) dal matrimonio sono nate tre figlie: Per_1
(05/09/1999), (01/03/2004) e (20/03/2006), tutte maggiorenni e Per_2 Per_3
delle quali le ultime due non economicamente autosufficienti;
c) con decreto di omologa n. 181/19 del 10.07.2019 (dep. l'11.07.2019) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 21.02.2019;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 21.02.2019
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025, il quale ha espresso il parere in data 22.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
03/12/2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 20/09/1997 tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di REGGIO DI CALABRIA, ufficio 1, atto n. 577, parte 2, serie A, anno 1997, alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale di proprietà del sig. , sita in Reggio Parte_1
Calabria via Provinciale Prumo Cannavò n. 135, ed attualmente abitata dalla sig.ra rimarrà nella disponibilità della stessa e delle tre figlie. Si precisa, che Parte_2
i beni mobili presenti nell'immobile ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi, continueranno a rimanere presso l'immobile ex casa coniugale, ad uso esclusivo della sig.ra e delle tre figlie;
Parte_2
2. Nulla disporre in merito all'affido e al diritto di visita in quanto le figlie sono ormai maggiorenni
3. Il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento per la stessa e per le figlie e ancora non Per_2 Per_3
economicamente indipendenti, la somma di euro 800,00 entro il venti del mese.
L'assegno sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT, si precisa che, ove il sig. dovesse perdere la propria attività lavorativa, l'importo relativo al Parte_1
predetto assegno di mantenimento verrà rideterminato in euro 400,00 mensili. Tutte le spese straordinarie per le figlie regolarmente documentate, preventivamente concordate tra i genitori, graveranno su entrambi in ragione del 50%, secondo quanto previsto dal Tribunale di Reggio Calabria.
4. L'assegno unico familiare, in favore delle figlie, continuerà ad essere percepito al
50% tra i coniugi. Salvo quanto sopra espressamente previsto e concordato, i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale e di non aver allo stato null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.” -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO DI CALABRIA per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna