Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2025, proposto da:
Solarplanbz S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Mari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja 18;
contro
- Comune di Musei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Succu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Unione dei Comuni di Metalla e il Mare, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Villamassargia e Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento del SUAPE dell'Unione dei Comuni di Metalla e il Mare n.43 del 30/04/2025 (prot. n. 1502 del 30/04/2025, 3482M_03184740219-03052024-1619.747287 ProvvedimentoUnico_n43-2025 -NEG), ricevuto a mezzo pec il 30/04/2025, con il quale non è stato autorizzato il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo della potenza nominale di 5.600 kW e relative opere di connessione presso Località Su Planu De Sa Pietadi nei Comuni di Musei e Villamassargia, di cui alla PAS presentata dalla Ricorrente in data 13/09/2024 prot. n. 3449, e con il quale la Ricorrente è stata invitata a non procedere alla realizzazione dell'intervento;
b) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, ivi inclusi:
- il preavviso di diniego del SUAPE n. 15 del 14/02/2025 (prot. n. 500 del 13/02/2025);
- il parere del Comune di Musei del 24/04/2025, con il quale si esprime parere negativo al progetto in quanto la sua realizzazione “risulta, allo stato attuale, in contrasto con le disposizioni previste dalla L.R. n. 20/2024”;
- il provvedimento del Comune di Musei dell'11/02/2025, di annullamento in auto-tutela del precedente assenso implicito del medesimo Comune al progetto in considerazione della sopravvenuta L.R. 20/2024.
nonché per l'accertamento:
- del diritto della Ricorrente di effettuare l'intervento di cui alla PAS presentata il 13/09/2024 prot. n. 3449.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Musei.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Antonio SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
In data 12 settembre 2024 la Società SolarplanBZ S.r.l., odierna ricorrente, ha presentato allo Sportello SUAPE dell’Unione dei Comuni di Metalla e il Mare un’istanza di procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, con potenza di 5.600, su area agricola compresa nel territorio del Comune di Musei, Localita Su Planu De Sa Pietadi, e delle relative opere di connessione, insistenti (anche) nel territorio del Comune di Villamassargia. L’area interessata, non interessata da vincoli, rientra fra quelle “idonee per legge” ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 8, c- ter , del d.lgs. n. 99/2021, trovandosi a non più di 500 metri da preesistenti stabilimenti industriali.
A seguito della convocazione della prevista conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona, il Servizio del Genio Civile di Cagliari della Regione Sardegna, con nota 13 ottobre 2024, n. 42980, ha comunicato di non potere “ ad oggi ” rilasciare il parere di sua competenza a causa del fatto che con l’art. 3 della legge 3 luglio 2024, n. 5, la Regione Sardegna aveva disposto -nelle more dell’adozione di una nuova disciplina organica della materia- una “moratoria” generalizzata dei progetti di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Dopo la presentazione di osservazioni da parte dell’interessata -la quale evidenziava, tra l’altro, che la citata disciplina regionale era stata, nel frattempo, impugnata dal Governo con ricorso alla Corte Costituzionale e che, comunque, essa vietava soltanto la realizzazione e non anche l’autorizzazione dei nuovi impianti- il SUAPE competente ha dato impulso all’istruttoria ed indetto, esattamente con nota 4 novembre 2024, n. 4095, una nuova conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona, con nuovo termine finale al 5 dicembre 2024 per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza.
Dopo la produzione della documentazione richiesta, il Comune di Villamassargia, con nota 28 gennaio 2025, n. 1138, ha espresso parere favorevole, mentre il Comune di Musei è rimasto silente.
Con legge 5 dicembre 2024, n. 20, entrata in vigore il 6 dicembre 2024, la Regione Sardegna, abrogata la precedente l.r. n. 5/2024, ha dettato la nuova disciplina “ a regime” per l’ubicazione degli impianti per la produttivi produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio sardo, vietandone la tout court la realizzazione su gran parte dello stesso, comprese, secondo l’elencazione introdotta nell’Allegato A, lett. ee), “Le zone urbanistiche omogenee E di cui all'Art. 3 del Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 20/12/1983, n. 2266/U” , estendendo tale regime restrittivo “anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione” (così l’art. 1, comma 5).
Sulla scorta di tale disciplina sopravvenuta, con nota 11 febbraio 2025 il Comune di Musei, riconosciuta la precedente intervenuta formazione del proprio assenso in via tacita, lo ha annullato in autotutela, rilevando che, mentre “la normativa transitoria in salvaguardia L.R. n. 5/2024 seppur bloccando la realizzazione di nuovi impianti fino all’individuazione delle aree idonee da parte della Regione Sardegna, non contemplava l’interruzione dell’iter autorizzativo dell’intervento in oggetto…con l’entrata in vigore della L.R. n° 20/2024 del 8 05/12/2024 l’area su cui insiste l’intervento in oggetto, non viene indicata nell’allegato F come area idonea per la realizzazione di impianti fotovoltaici”, di modo che l’intervento “attualmente” non sarebbe “realizzabile in quanto non ricadente in area idonea” .
Inoltre lo stesso Comune ha evidenziato che “ l’intervento proposto prevede il passaggio della linea di connessione nelle strade comunali in cui sono già presenti sottoservizi che occupano tutta la carreggiata. Ebbene, nel progetto “non risultano essere state effettuate le verifiche relative alla presenza di altri sottoservizi presenti nelle aree interessate e non è stata verificata l'eventuale conflitto con questi” , evidenziando che “l’intervento prevede la realizzazione di una linea elettrica di connessione interrata della lunghezza di circa 6.850 ml alla Cabina Primaria di Villamassargia” e che “detta linea elettrica relativamente al territorio del Comune di Musei andrà ad interessare la viabilità della Zona Artigianale (PIP) posta in località “Su Pranu”, via Cagliari, via Cavour, via Puccini, via Bellini e via Mascagni per immettersi poi in strada provinciale” , avanzando “profondi dubbi in merito ad un regolare passaggio della linea di connessione in quanto nelle strade comunali interessate sono già presenti sottoservizi che occupano tutta la carreggiata e che non risultano essere state effettuate le verifiche relative alla presenza di altri sottoservizi presenti nelle aree interessate e non è stata verificata l'eventuale conflitto con questi” .
Su tali presupposti, con nota 13 febbraio 2025, prot. n. 500, il SUAPE, ha comunicato all’interessata il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990, evidenziando come il sopra descritto parere del Comune di Musei determinasse “la sussistenza di ragioni ostative assolute alla realizzazione dell’intervento, non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali”
A fronte delle osservazioni, poi, trasmesse dall’interessata in data 27 febbraio 2025, con nota 3 marzo 2025, n. 729, il SUAPE ha indetto una nuova conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, assegnando agli Enti invitati il termine del 2 aprile 2025 per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza.
Con nota 8 aprile 2025, prot. 15565, il Genio Civile della Regione Sardegna, superando il proprio precedente parere fondato sulla l.r. n. 5/2024, ha espresso parere favorevole sul progetto ai sensi del R.D. 523/1904 e delle concessioni demaniali per gli attraversamenti dei corpi idrici.
Successivamente tutte le amministrazioni interessate hanno espresso parere favorevole alla realizzazione del Progetto ad eccezione del solo Comune di Musei, che in data 24 aprile 2025 ha espresso parere negativo, rilevando che “la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto risulta, allo stato attuale, in contrasto con le disposizioni previste dalla L.R. n. 20/2024”, e ciò visti: − l’Allegato A della L.R. n. 20/2024, recante "Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e termodinamici", che individua tra le aree non idonee le zone urbanistiche omogenee E, di cui all’Art. 3 del Decreto dell’Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 20/12/1983 n. 2266/U, per impianti di piccola, media e grande taglia; − l’Allegato F della stessa legge, concernente le "Aree idonee", dal quale si rileva che l’area in oggetto non risulta inclusa tra quelle individuate come idonee all’installazione di impianti fotovoltaici; − l’Allegato G, che, al punto 2, prevede la possibilità di realizzazione di impianti agrivoltaici in zone E esclusivamente da parte di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) ”.
Su tale presupposto, dunque, pur a fronte delle controdeduzioni dell’interessata, con provvedimento 30 aprile 2025, prot. n. 1502, il SUAPE, ritenendo sussistenti “ragioni ostative assolute alla realizzazione dell’intervento, non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali” , ha emesso la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 37, comma 8, della l.r. n. 24/2016.
Con il ricorso in esame, notificato in data 30 giugno 2025, la SolarPlanbz S.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, degli esiti procedimentali sopra descritti, nonché l’accertamento del proprio diritto alla realizzazione dell’impianto, deducendo censure aventi a oggetto, qui in sintesi:
- l’omesso esame delle proprie controdeduzioni e il conseguente difetto di motivazione e istruttoria;
- la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 sull’individuazione delle aree idonee;
- la violazione del principio di irretroattività e l’illegittimità dell’interpretazione estensiva della disciplina vincolistica introdotta dalla l.r. n. 20/2024;
- la violazione del dovere di disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto euro-unitario;
- la violazione degli artt. 14-bis della legge n. 241/1990 e 37 della l.r. n. 24/2016;
- l’illegittimità costituzionale della sopravvenuta l.r. n. 20/2024.
Si è costituito in giudizio il Comune di Musei, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 luglio 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, il Collegio, “dopo breve discussione, trattandosi di questione da trattare più propriamente in sede di merito, con l'accordo del difensore presente”, ha dichiarato “assorbita dal merito la fase cautelare” , dando atto che “Verrà presentata istanza di prelievo per una celere fissazione della udienza di discussione, con assicurazione - da parte del Presidente - di individuazione della stessa, tra quelle fissate per il primo trimestre 2026” .
Con sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, a definizione del ricorso proposto dal Governo, la Corte Costituzionale ha, poi, dichiarato l’illegittimità di molte delle disposizioni dettate dalla l.r. n. 20/2024.
Con atto notificato in data 13 marzo 2026 la Società ricorrente ha proposto una nuova domanda cautelare, evidenziando la sussistenza di un grave e rinnovato periculum in mora legato, qui in sintesi, al rischio concreto di perdita della disponibilità delle aree per imminente scadenza del relativo contratto preliminare, prossima inefficacia del contratto intervenuto con il soggetto investitore e perdita della disponibilità delle soluzioni di connessione, anche alla luce delle “disposizioni del recente D.L. 20/02/2026 n. 21 sulla assegnazione definitiva della capacità di rete ai soli progetti abilitati o autorizzati (Art. 7(3))”.
Su tali presupposti la stessa ricorrente ha chiesto che “in via cautelare, venga sospesa l’efficacia del Diniego PAS e dei pareri del Comune e venga ordinato al SUAPE dell’Unione Comuni di consentire la realizzazione del Progetto oggetto della PAS sotto condizione dell’esito favorevole del giudizio e
fissazione a breve dell’udienza di merito” .
Con memoria difensiva il Comune di Musei ha eccepito l’inammissibilità di tale nuova domanda cautelare perché non giustificata da elementi sopraggiunti dopo la precedente rinuncia alla domanda cautelare proposta in ricorso e, in generale, si è opposto all’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026 le parti sono state avvertite della possibilità che la causa fosse definita con sentenza all’esito della fase cautelare del giudizio.
All’esito della relativa discussione il Collegio ritiene che effettivamente sussistano i presupposti per decidere direttamente la controversia nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 c.p.a.
In primo luogo non è fondata l’eccezione di inammissibilità della nuova domanda cautelare proposta dalla ricorrente, trovando essa fondamento nel rilevante lasso di tempo trascorso dalla rinuncia alla domanda cautelare originaria, durante il quale è divenuto più concreto, come specificamente illustrato dalla ricorrente, il rischio di perdita delle risorse economiche e della disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del progetto.
In ogni caso si evidenzia, per completezza, che -quand’anche la domanda cautelare fosse ritenuta inammissibile- ciò, comunque, non osterebbe ad un immediata decisione nel merito nella presente sede, non rientrando detta inammissibilità tra le condizioni preclusive indicate dalla disciplina di riferimento, laddove, secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, “la definizione del giudizio, in esito all'udienza cautelare, rientra nella discrezionalità dell'organo giudicante (“può definire”), al quale è preclusa l'emanazione della sentenza in forma semplificata solo quando sussistano le condizioni ostative previste dalla norma” (Consiglio di Stato, Sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10840; Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, Sez. Giurisdizionale, 5 settembre 2022, n. 944).
Passando all’esame della controversia nel merito, giova premettere che, come emerge dalla precedente trattazione, gli impugnati esiti negativi del procedimento autorizzativo si basano su due distinti assunti motivazionali: - la possibile interferenza delle opere di connessione dell’impianto realizzando con sottoservizi giù presenti in loco; - la portata ostativa della disciplina recata dalla l.r. n. 20/2024.
Orbene il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia efficacemente contestato entrambi questi elementi, con la conseguente fondatezza della sua domanda di annullamento degli atti impugnati.
Cominciando dal rilievo comunale relativo alla possibile interferenza con sottoservizi già esistenti in loco, colgono nel segno il primo e il sesto motivo di ricorso, tra loro connessi, con cui si deduce il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria.
Risulta, infatti, per tabulas , che la Società interessata -nel corso del procedimento ed esattamente con note del 13 febbraio 2025 (doc. n. 16 di parte ricorrente) e del 27 febbraio 2025 (controdeduzioni sul preavviso diniego (doc. n. 18 di parte ricorrente)- aveva opposto articolate (e identiche nelle due note) controdeduzioni riguardo al rilievo motivazionale sopra descritto, evidenziando, in particolare, che “nessuna Amministrazione in Italia ha mai espresso parere nega vo a causa della eventuale presenza di sottoservizi, atteso che, come è noto, esistono specifiche procedure per la risoluzione di eventuali interferenze; prima dell’avvio dell’iter autorizzativo ai sensi delle normativa vigente, il progetto dell’impianto e della connessione, come indicato da e-distribuzione nella scheda STMG, è stato presentato dalla società Solarplanbz Srl, con il responsabile tecnico ing. Marco Murru, presso l’Ufficio Tecnico del Comune. In tale occasione, la suddetta società ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere eventuali indicazioni fornite dall’amministrazione comunale, riservandosi, qualora ritenuto utile e praticabile, di prevedere una variante del percorso progettuale; - ben avrebbe potuto e dovuto il Comune di Musei, se del caso, richiedere integrazioni documentali/approfondimenti sul punto nel corso della procedura e nel termine assegnato dal SUAPE, cosa che, invece, non ha fatto; il Comune, peraltro, nel corso della conferenza e certamente prima di annullare in autotutela, sarebbe senz’altro e in ogni caso stato obbligato non soltanto a motivare congruamente, ma anche a indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso e/o eventuali prescrizioni (cfr. Art. 14-bis L. 241/1990 e Art. 37 L.R. Sardegna 24/2016); la Società ha effettuato tutti i preventivi sopralluoghi sul campo dove era possibile e proprio per la risoluzione di eventuali interferenze ha richiesto la convocazione della conferenza dei servizi con gli Enti Gestori competenti; tra gli Enti Gestori, solo ENAS ha fornito un parere, che è favorevole e ha suggerito di verificare sul campo l'interferenza con SIMR 7D.C9, gestito dal Consorzio di Bonifica; la Società ha effettuato un sopralluogo con un tecnico del Consorzio di Bonifica, il quale ha successivamente emesso parere positivo; gli altri En Gestori (Servizio idrico potabile e fognario: Gestore ABBANOA; Luce: Gestore ENEL, e-distribuzione; Telefono/Fibra: Gestore Ministero delle Telecomunicazioni) sono stati convocati alla conferenza dei servizi e hanno espresso parere positivo mediante silenzio assenso” .
Pur avendo, poi, riaperto i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Amministrazioni interessate (cfr. documenti nn. 19-20-21 di parte ricorrente), il Comune di Musei, nei propri successivi atti (si veda, in particolare, il parere del 24 aprile 2025: doc. 23 di parte ricorrente), co sì come lo stesso SUAPE, non hanno dato alcun riscontro ai citati rilievi endoprocedimentali della ricorrente e, in generale, alla questione dei sottoservizi, che è stata, poi, riproposta solo nella presente sede processuale.
Evidente, dunque, la sussistenza del denunciato difetto di motivazione e istruttoria.
Quanto al secondo assunto motivazionale addotto dal Comune, relativo alla portata ostativa della disciplina introdotta dalla l.r. n. 20/2024, colgono nel segno le relative censure dedotte con il settimo motivo di ricorso, avente a oggetto plurimi profili di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 20/2024.
Difatti le relative censure hanno trovato pieno accoglimento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con la nota sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, pronunciata su ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna.
In particolare la Consulta -ribadendo quanto già, peraltro, stabilito con la precedente sentenza n. 134/2025, di annullamento della l.r. n. 5/2024- ha affermato “che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico” e questo per scongiurare il rischio che “gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)” .
Inoltre la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024 nella parte in cui vietava la realizzazione (anche) di quegli impianti, come quello ora in esame, la cui procedura autorizzativa fosse già in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Pertanto gli uffici regionali non possono -come illegittimamente accaduto nel caso ora in esame- ricollegare al fatto che l’area in discussione è stata individuata come inidonea dalla l.r. n. 20/2024 l’assoluta e automatica irrealizzabilità del progetto, essendo, piuttosto, chiamati a verificare caso per caso, nel procedimento amministrativo, senza automatismi e alla luce di una valutazione in concreto, la compatibilità dell’impianto proposto con le caratteristiche e il regime giuridico (sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e così via) dell’area interessata, ancorché individuata come non idonea dal legislatore.
Per quanto sin qui esposto, dunque, la domanda impugnatoria proposta in ricorso deve essere accolta, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, affinché, all’esito della presente pronuncia, le Amministrazioni competenti possano nuovamente pronunciarsi sul progetto della ricorrente, rispettando i criteri ricostruttivi e interpretativi del quadro normativo vigente sopra esposti, nonché sulla scorta di una motivazione e istruttoria adeguate sulle circostanze del caso concreto, al riguardo tenendo conto (anche) delle controdeduzioni sollevate dalla ricorrente nel corso del procedimento e di tutti gli elementi acquisiti.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di accertamento del “diritto” (così definito in ricorso) di Solarplanbz S.r.l. alla realizzazione dell’impianto e questo semplicemente perché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, affinché il giudice amministrativo possa pronunciarsi sulla concreta spettanza del bene della vita cui il privato aspira è necessario che la relativa controversia -non soltanto rientri in una delle materie sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, ma anche- abbia a oggetto un diritto soggettivo “compiuto” in tutti i suoi presupposti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2024, n. 3441), il che non è dato riscontrare nel caso ora in esame, ove la situazione soggettiva azionata dalla ricorrente -dovendo confrontarsi con il potere autoritativo di autorizzazione dell’Amministrazione- presenta i caratteri propri dell’interesse legittimo, tanto è vero che, come già si è evidenziato, all’esito della presente pronuncia le Amministrazioni competenti saranno chiamate a un corretto riesercizio del potere stesso.
Per quanto premesso, dunque, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati e respinto a quella di accertamento del diritto alla realizzazione dell’impianto.
Sussistono legittime ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza e dell’obiettiva complessità del quadro normativo e fattuale in cui la controversia si è sviluppata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando e in accoglimento parziale del ricorso in epigrafe proposto, annulla gli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione e respinge la domanda di accertamento del diritto.
Spese processuali compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio SA, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio SA |
IL SEGRETARIO