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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3049/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 29120249008892056
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210014135604 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 29120249008892056000, ricevuto in data 3 giugno 2024, nella parte in cui richiama la cartella di pagamento n. 29120210014135604000, notificata il 3 aprile 2023, relativa alla tassa automobilistica regionale per l'anno
2015.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità della pretesa per omessa o invalida notifica della cartella presupposta, nonché per intervenuta decadenza/prescrizione del credito regionale, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che il sollecito di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n.
546/1992. L'Agente della riscossione ha inoltre dedotto l'inammissibilità delle censure rivolte alla cartella, in quanto non impugnata nei termini, e ha sostenuto la regolarità della notifica della stessa, allegando la relativa documentazione.
Nel merito, ADER ha contestato la fondatezza delle doglianze, affermando la piena legittimità della procedura di riscossione e l'insussistenza di decadenza o prescrizione, anche in ragione della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs. 159/2015).
All'udienza del 23.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto premesso che il “sollecito di pagamento", nonostante non figuri nell'elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, costituisce atto comunque impugnabile, e ciò in ossequio alla interpretazione estensiva della richiamata norma, affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19704/2015, hanno confermato l'orientamento che nell'ultimo decennio si era andato affermando in numerose pronunce della Suprema Corte, tese a ribadire l'impugnabilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che - come, nella specie, sollecito di pagamento - portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa (Cass., SS.UU. n. 16293 del 2007 e Cass. SS.UU. n. 3773 del 2014).
Ciò posto, osserva questo giudice che dall'esame del fascicolo processuale è emerso che la cartella di pagamento sottesa all'impugnato sollecito, risulta essere stata notificata a mani di familiare convivente e/o comunque non personalmente al ricorrente.
Tuttavia, non è stata fornita prova della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600/1973, la cui mancanza comporta la nullità della notifica.
Orbene, in difetto di una rituale notifica dell'atto presupposto, il sollecito di pagamento impugnato è illegittimo, trattandosi di atto meramente consequenziale che presuppone la regolare conoscenza della cartella.
Assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, l'illegittimità derivata della cartella impugnata impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il Sollecito di pagamento impugnato. Condanna, la parte soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, disponendone la distrazione in favore dei procuratori, Avv.Ti Difensore_1 ed Difensore_2, dichiaratisi antistatari. Così deciso, in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 23.01.2026. Il Giudice Monocratico Alessandra Vella
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3049/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 29120249008892056
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210014135604 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 29120249008892056000, ricevuto in data 3 giugno 2024, nella parte in cui richiama la cartella di pagamento n. 29120210014135604000, notificata il 3 aprile 2023, relativa alla tassa automobilistica regionale per l'anno
2015.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità della pretesa per omessa o invalida notifica della cartella presupposta, nonché per intervenuta decadenza/prescrizione del credito regionale, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che il sollecito di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n.
546/1992. L'Agente della riscossione ha inoltre dedotto l'inammissibilità delle censure rivolte alla cartella, in quanto non impugnata nei termini, e ha sostenuto la regolarità della notifica della stessa, allegando la relativa documentazione.
Nel merito, ADER ha contestato la fondatezza delle doglianze, affermando la piena legittimità della procedura di riscossione e l'insussistenza di decadenza o prescrizione, anche in ragione della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs. 159/2015).
All'udienza del 23.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto premesso che il “sollecito di pagamento", nonostante non figuri nell'elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, costituisce atto comunque impugnabile, e ciò in ossequio alla interpretazione estensiva della richiamata norma, affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19704/2015, hanno confermato l'orientamento che nell'ultimo decennio si era andato affermando in numerose pronunce della Suprema Corte, tese a ribadire l'impugnabilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che - come, nella specie, sollecito di pagamento - portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa (Cass., SS.UU. n. 16293 del 2007 e Cass. SS.UU. n. 3773 del 2014).
Ciò posto, osserva questo giudice che dall'esame del fascicolo processuale è emerso che la cartella di pagamento sottesa all'impugnato sollecito, risulta essere stata notificata a mani di familiare convivente e/o comunque non personalmente al ricorrente.
Tuttavia, non è stata fornita prova della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600/1973, la cui mancanza comporta la nullità della notifica.
Orbene, in difetto di una rituale notifica dell'atto presupposto, il sollecito di pagamento impugnato è illegittimo, trattandosi di atto meramente consequenziale che presuppone la regolare conoscenza della cartella.
Assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, l'illegittimità derivata della cartella impugnata impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il Sollecito di pagamento impugnato. Condanna, la parte soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, disponendone la distrazione in favore dei procuratori, Avv.Ti Difensore_1 ed Difensore_2, dichiaratisi antistatari. Così deciso, in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 23.01.2026. Il Giudice Monocratico Alessandra Vella