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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 14861/2024 R.G. introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Agnoloni e Francesco Mazza del Foro di
Roma, nonché dall'avv.to Amalia Sprovieri del Foro di Cosenza
e con l'intervento di
, nata in [...], New York (Stati Uniti Parte_2
d'America) il 13 gennaio 1994 (Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_1
rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Agnoloni e Francesco Mazza del Foro di
Roma, nonché dall'avv.to Amalia Sprovieri del Foro di Cosenza contro
, resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PPUUBBBBLLIICCOO MMIINNIISSTTEERROO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
I ricorrenti e hanno conve- Parte_1 Parte_1 nuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la propria cittadi- Controparte_1
1 nanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta del cittadino italiano
[...]
nato il [...] a [...]), successivamente emi- Persona_1 grato in Canada dove, in data 29/11/1958, contraeva matrimonio con . Persona_2
Deduce la difesa, come meglio in atti, che: entrambi gli istanti discendono da
[...]
che il capostipite era cittadino italiano al momento della nascita del- Persona_3 la figlia, alla quale ebbe pertanto a trasmettere la cittadinanza italia- Parte_1 na;
acquisì infatti la cittadinanza canadese per naturalizza- Persona_3 zione solo in data 26/09/1967 e dunque era ancora cittadino italiano al momento della nascita della figlia, non avendo mai rinunciato a tale cittadinanza.
La difesa attorea, stanti le premesse, deduce quindi in ordine al fatto che l'ascendente italiano ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” Persona_3 alla propria figlia ed al nipote, argomentando in Parte_1 Parte_1 diritto circa l'ininfluenza della naturalizzazione canadese del capostipite sulla trasmissibi- lità da parte dell'ascendente della cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia, per essere la stessa intervenuta dopo la nascita della medesima e quando questa era ancora minorenne. In questo caso deve trovare infatti applicazione l'art. 7 della L. 555/1912 se- condo cui il figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza per il principio dello ius soli, conserva la cittadinanza italiana anche se il ge- nitore vi avesse rinunciato durante la minore età dello stesso figlio, quindi in deroga all'art. 12 della citata legge.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Con comparsa del 15/07/2025 è intervenuta in giudizio altresì in Parte_2
nata in [...], New York (Stati Uniti d'America) il 13 gennaio 1994, richie- Pt_2 dendo a propria volta il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto anch'ella figlia di e precisando di aver mutato il Parte_1 Persona_4 cognome in a seguito di matrimonio con Pt_2 Persona_5
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to delle persone, ha formulato la propria presa d'atto nulla opponendo.
La causa, istruita documentalmente, è passata in decisione all'udienza del 24/10/2025 sulle conclusioni precisate dai ricorrenti e dall'interveniente e viene decisa come segue.
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della
2 cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da cittadino/a italiano;
con la conseguenza che il proce- dimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italia- no, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Tutto ciò premesso, va osservato che l'antenato capostipite Persona_3 nacque a Mansuè (TV) il 09/11/1934, come risulta dal relativo certificato di nascita agli atti, e fu dunque cittadino italiano.
3 E' documentato altresì che , emigrato in Canada, si natura- Persona_3 lizzò cittadino canadese il 26/09/1967 e quindi successivamente alla nascita della figlia avvenuta in data 21/09/1963. Parte_1
La questione dell'intervenuta naturalizzazione canadese del capostipite e degli eventuali effetti sulla cittadinanza italiana della figlia, dunque, si pone.
Al riguardo così si osserva. Occorre verificare se alla quale la citta- Parte_1 dinanza italiana è stata trasmessa alla nascita dal padre, l'abbia o meno perduta a seguito dell'acquisto della cittadinanza canadese da parte del genitore, avvenuta allorquando la ricorrente aveva quattro anni e, convivente con i genitori, era assoggettata alla potestà di questi.
Per quanto vi siano state e vi siano interpretazioni giurisprudenziali divergenti sul punto, vi è da ritenere che l'art. 7 della L. 555/1912 si ponga a tutti gli effetti in rapporto di specialità con l'art. 12 della stessa legge.
In precedenza, ai sensi dell'art. 36 della legge sull'Emigrazione n.23 del 31.01.1901 e se- condo il disposto del cod. civ. del 1865, il figlio di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana, seguendo la medesima sorte del genitore.
In seguito, proprio con la L. 555/1912, tale criterio fu superato accogliendo il diverso principio secondo cui il discendente minorenne dell'avo che aveva perso la cittadinanza per naturalizzazione conservava la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di italiano, a condizione che la nascita fosse anteriore alla data di naturalizzazione.
L'art. 7 della legge in esame prevede dunque che: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.”
Le stesse circolari k.31.9 del 27.05.1991 e k.28.1 del CP_1 CP_1 dell'8.04.1991, confermano questa impostazione.
In ragione di quanto sopra, vi è conseguentemente da ritenere che l'art. 12 (L.555/1912) non si estenda, viceversa, a coloro i quali siano destinatari della disciplina di cui all'art.7 ovvero a coloro che, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini per nascita nel territorio dello stato in base al principio dello ius soli. Com'è esattamente nel caso che qui occupa (come si evince peraltro da quanto ri- portato nel certificato di matrimonio della sig.ra , trovando tale Parte_1 principio applicazione in Canada (sin dal 1947).
4 A nulla rileva conseguentemente, ai fini della eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte della ricorrente, l'intervenuta naturalizzazione canadese del padre.
Non può dunque trovare applicazione la norma generale di cui all'art. 12 della
L.555/1912, in quanto derogata dalla norma di carattere speciale di cui al richiamato art.7 stessa legge.
L'odierna ricorrente aveva certo conservato la facoltà di rinunciare alla cittadinanza ita- liana al conseguimento della maggiore età, ma questo non risulta essere avvenuto.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza ha infatti trovato esatto riscontro nella documentazione versata in atti nelle forme di legge.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ri- correnti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co- stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco. Può tuttavia essere a tal riguardo valorizzata la tempistica del competen- Parte_3 te all'espletamento della procedura in via amministrativa qualora non compatibile con la definizione della stessa nei tempi normativamente stabiliti. Quanto può ritenersi nel caso di specie.
Va infine rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dal ca- postipite italiano e ciò con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio debita- mente tradotti ed apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, pro- vato dal alcun evento interruttivo. Controparte_1
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino
5 italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Quanto all'atto di intervento della sig.ra , così si va- Parte_2 luta.
L'intervento di in spiegato con atto del 15/07/2025 è Parte_2 Pt_2 successivo all'introduzione della novella legislativa di cui al D.L.36/2025 che ha intro- dotto limitazioni al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il giudice, atteso che sulla questione risulta essere pendente un ricorso avanti alla Corte Costituzio- nale e che in ogni caso la disamina della posizione dell'intervenuta comporterebbe un sicuro ritardo nella decisione della domanda dei ricorrenti, dispone ai sensi dell'art. 103 co. 2 c.p.c. la separazione della posizione dell'intervenuta; con la creazione nei confronti di questa di un separato fascicolo e con la precisazione che la prosecuzione, avanti que- sto giudice, del giudizio nei confronti della stessa verrà disposta con separata ordinanza.
Quanto alle spese di lite del giudizio, la particolare natura dello stesso ed il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, ne giu- stificano la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, in accoglimento del ricorso così decide: accoglie le domande dei ricorrenti e per l'effetto dichiara che:
nata in [...], (Canada) il 21 Settembre 1963 Parte_1
(Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_2
nato in [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 [...]
), CodiceFiscale_3
sono cittadini italiani;
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- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Annotazioni di legge, nei registri dello stato ci- vile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dispone la separazione della domanda proposta dall'interveniente Parte_2 in e quindi la separazione della causa, ai sensi dell'art. 103 comma se-
[...] Pt_2 condo c.p.c, con formazione – a cura della Cancelleria – di autonomo fascicolo ed inse- rimento nel medesimo di copia del presente provvedimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Venezia, 12 Novembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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