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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 08.07.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 4335/2024 vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Varricchio (C.F.:
), C.F._2
e
1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.04.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni
'90 - nel numero di svariate migliaia - nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente si osserva che la presente opposizione viene esperita avverso titoli unilaterali di derivazione stragiudiziale e
2 determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
3 (cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001841720 notificata in data 8.3.2024, emessa per il pagamento della sanzione di €
2.002,50, oltre spese di notifica, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016 di cui al sottostante atto di accertamento richiamato nella Ordinanza
Ingiunzione opposta, notificato in data 02/10/2019 (cfr. documentazione in atti). Deduce la parte opponente di essere stato legale rappresentate della dal 9.8.2016 Parte_2
al 7.2.2019 e dunque assume di non potere rispondere della violazione contestata che ha dato luogo alla emissione della ordinanza ingiunzione, non potendo egli rispondere delle violazioni riferibili all'intero anno 2016, essendo stato in tale annualità legale rappresentante per un limitato periodo di tre mesi. Allega parte opponente che la richiesta dell avrebbe CP_1
dovuto essere indirizzata alla Società e non a lui. Eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione della sanzione, contestando genericamente anche il quantum delle stessa.
Va premesso che l'Ordinanza ingiunzione opposta trae origine dall'atto di accertamento della violazione previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con il quale l ha proceduto alla contestazione al ricorrente CP_1
4 dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, per gli importi ed i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, produttivo della violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ebbene, dall'esame dell'accertamento della violazione a suo tempo notificato alla parte opponente (cfr. documentazione prodotta dall' è agevole ricavare che l'omesso versamento delle CP_1
ritenute è riferibile alle mensilità di ottobre e novembre 2016, periodo in cui la parte ricorrente era pacificamente il legale rappresentate della società. Pertanto, l'odierno opponente è stato correttamente individuato come autore della violazione contestata, potendo la società solo rispondere in solido di tale violazione con l'autore della medesima come previsto dalla legge
689/81, atteso il carattere strettamente personale della sanzione amministrativa in analogia alla sanzione penale. Parte opponente, dunque, può rispondere in proprio della sanzione prevista dalla legge quale legale rappresentate della Società al tempo della violazione ed autore dell'illecito, potendo eventualmente anche la società rispondere in solido di tale violazione;
ma questo è un profilo estraneo al presente giudizio. Quindi, l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata correttamente emessa nei confronti della parte opponente nella sua qualità di autore della violazione quale legale rappresentate della Società Pt_2
al tempo della violazione medesima, qualità pacifica e Parte_2
non contestata tra le parti. Tale accertamento (cfr. doc. in atti) si riferisce all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all nei flussi UniEmens e CP_1
5 DM, per gli importi indicati con riferimento a ciascuna singola mensilità indicata nell'atto accertamento notificato, relativamente alle annualità 2016 ed in relazione alle mensilità specificate nel sottostante atto di accertamento allegato -ottobre e novembre
2016; per le omissioni risultano anche emessi avvisi di addebito come indicato nel richiamato atto di accertamento sottostante l'
Ordinanza Ingiunzione opposta.
In altri termini, come si evince dagli atti, gli importi ivi ingiunti trovano fondamento nelle denunce obbligatorie mensili DM/10M obbligatorie presentate all dalla stessa società opponente. E' CP_1
pacifico che i modelli DM 10/M, nei quali vengono indicate e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e il relativo onere contributivo a carico del datore di lavoro, hanno valore di confessione ed esimono l dal fornire ulteriori prove. CP_1
Quanto poi all'eccepita non sicura riferibilità della cartolina prodotta dall alla notifica dell'atto di accertamento della CP_1
violazione sottostante l'ordinanza ingiunzione opposta, si osserva che tale sicura riferibilità è agevolmente ricavabile dal numero della raccomandata che si legge sul detto atto di accertamento della violazione prodotto in atti laddove nella parte sinistra si rinviene il medesimo numero di raccomanda riportato nella cartolina allegata dall segnatamente 78603418992-4. Vi è CP_1
poi che detto atto di accertamento reca anche il numero di
Protocollo .0900.12/09/2019.0500403 che, trattandosi di CP_1
protocollo di una P.A., è idoneo a dare pubblica fede alla data ivi riportata (12.09.2019); la cartolina prodotta reca come data della sua sottoscrizione 8/10 che va letta in uno al timbro postale opposto sulla stessa. Pertanto, agevolmente si ricava anche l'anno
2019, del tutto coerente con la data indicata nel protocollo richiamato. Tale documentazione, come noto, fa fede fino a
6 querela di falso e dunque i rilievi della parte opponente sono destituiti di ogni fondamento avendo l' provato la notifica Pt_3
della diffida accertativa con tutti i conseguenti effetti interruttivi della prescrizione.
Va a questo punto analizzata l'eccezione di prescrizione della sanzione impugnata sollevata da parte opponente.
Innanzitutto, è necessario distinguere il regime della prescrizione dei contributi e sanzioni civili da quello della sanzione amministrativa. Infatti, le sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000, costituiscono un accessorio del debito contributivo, e la giurisprudenza di legittimità ad esse riferita non riguarda in alcun modo la sanzione amministrativa derivante dalla depenalizzazione del reato di omesso versamento della quota a carico del lavoratore per le ritenute che superino l'importo di
€.10.000 annui -a norma dell'art.3, co. 6 della legge n. 8/2016, che ha sostituito l'art.2, co.
1-bis del d.l. n. 463/1983, conv. in l.
n. 638/1983, dovuta per il solo fatto del mancato versamento della contribuzione per la quota a carico del lavoratore, in considerazione del particolare disvalore della condotta del datore di lavoro che, pur avendo trattenuto la suddetta quota contributiva dalla retribuzione dei dipendenti, non l'ha poi riversata all . Pt_3
Per quanto concerne le ordinanze ingiunzione, invece, l'art. 28 della legge n.689/1981 stabilisce che la prescrizione quinquennale è interrotta dagli atti tipici della procedura sanzionatoria, provenienti dall'amministrazione: notificazione della contestazione;
notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
notificazione del ruolo esattoriale (atto, questo, successivo all'intervenuta definitività delle ordinanze ingiunzione).
L'interruzione della prescrizione è regolata dall'art. 2943, co. 4,
7 del cod.civ., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l'effetto interruttivo della prescrizione della sanzione. La prescrizione nella fattispecie di causa è stata certamente interrotta dalla notifica delle diffide accertative della violazione richiamate in precedenza (cfr. documentazione allegata) e dunque la notifica del titolo opposto è intervenuta comunque nel quinquennio correttamente computato. Pertanto, nessuna prescrizione della sanzione amministrativa impugnata si è determinata.
A ciò si aggiunge che, in forza dell'art.2935 c.c., il dies a quo di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può essere precedente la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n.
8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. n. 19897/2018;
Cass. n. 9643/2016). Nella fattispecie di causa il dies a quo è in ogni caso successivo essendo le inadempienze riferibili agli anni
2019, 2018 e 2017 e dunque a ben vedere nella fattispecie di causa nessuna prescrizione si sarebbe comunque determinata anche a prescindere dalla notifica degli atti di accertamento della violazione. Infatti la complessità, qualitativa e quantitativa, dei molteplici passaggi di verifica necessari per l'accurata istruttoria, peraltro eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, coincidente: - con il compimento delle regolazioni sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti, ai sensi dell'art.22, d.lgs.
n.241/1997, alla scadenza del trimestre di ricezione, da parte della struttura di gestione, degli incassi sull'ultimo flusso di
8 pagamento mensile dell'anno solare in esame (da eseguirsi entro il 16 dicembre dell'anno in esame) e quindi non prima del successivo mese di aprile. - con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento, che giunge all'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno in esame (cfr. sul punto Cass. SU pen. n.
10424/2018 cit.). Dunque, è solo da tali date che gli organismi centrali dell'ente possono avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, solo a conclusione della quale vengono formate le liste di lavorazione degli illeciti, ancora successivamente trasmesse alle strutture territoriali dell Pt_3
per l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni, solo a tal punto potendosi ritenere compiuto l'iter accertativo.
Dunque, prima dell'anno successivo alla annualità a cui si riferisce il mancato versamento nessuna prescrizione può iniziare a decorrere, non potendo il potere sanzionatorio essere neppure esercitato. Vi è poi che ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co. 1 del d.l. n. 463/1983 espressamente richiamato nella diffida accertativa, nonché la sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art.103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv.con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che testualmente dispone: “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
9 sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. In conclusione, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella presente fattispecie correttamente computato il relativo termine, poiché ai cinque anni occorrerà anche aggiungere, come detto, tre mesi, oltre ai 98 giorni di sospensione e dunque la notifica delle ordinanze è intervenuta nei cinque anni, tre mesi e 98 giorni da quando il potere to poteva essere esercitato.
Analogamente infondate sono le contestazioni svolte dalla parte opponente in relazione alle sanzioni applicate dall . Invero, Pt_3
l' ha calcolato correttamente le somme in questione, sicché le CP_1
doglianze in questione sono infondate. In particolare, l ha CP_1
quantificato la sanzione nel minimo edittale di legge poiché a fronte di importo afferente l'omesso versamento delle ritenute pari ad euro 1.335,00 ha emesso una sanzione di soli euro 2002,50, pari al minimo edittale di una volta e mezzo l'importo delle ritenute omesse. In relazione alla quantificazione della sanzione, originariamente prevista dalla disciplina che ha depenalizzato l'illecito in misura da 10.000 a 50.000 euro, sono state introdotte modifiche dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, che all'articolo 23, introduce alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per
10 l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato:“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Ciò premesso, l' ha applicato la novella legislativa introdotta Pt_3
dall'art.23 del D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha rideterminato l'importo della sanzione nei termini innanzi chiariti ed ha calcolato l'importo della sanzione amministrativa, nella fattispecie di causa, come detto nel minimo edittale di legge. Dunque, il generico rilievo sollevato dalla parte opponente è infondato.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati per cui è causa siano legittimi.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
11 Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte opponente a pagare, in favore dell' le spese CP_1
di lite che liquida in complessivi euro 886,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 08.07.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 4335/2024 vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Varricchio (C.F.:
), C.F._2
e
1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.04.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva,
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva la parte convenuta invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni
'90 - nel numero di svariate migliaia - nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente si osserva che la presente opposizione viene esperita avverso titoli unilaterali di derivazione stragiudiziale e
2 determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
3 (cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001841720 notificata in data 8.3.2024, emessa per il pagamento della sanzione di €
2.002,50, oltre spese di notifica, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016 di cui al sottostante atto di accertamento richiamato nella Ordinanza
Ingiunzione opposta, notificato in data 02/10/2019 (cfr. documentazione in atti). Deduce la parte opponente di essere stato legale rappresentate della dal 9.8.2016 Parte_2
al 7.2.2019 e dunque assume di non potere rispondere della violazione contestata che ha dato luogo alla emissione della ordinanza ingiunzione, non potendo egli rispondere delle violazioni riferibili all'intero anno 2016, essendo stato in tale annualità legale rappresentante per un limitato periodo di tre mesi. Allega parte opponente che la richiesta dell avrebbe CP_1
dovuto essere indirizzata alla Società e non a lui. Eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione della sanzione, contestando genericamente anche il quantum delle stessa.
Va premesso che l'Ordinanza ingiunzione opposta trae origine dall'atto di accertamento della violazione previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con il quale l ha proceduto alla contestazione al ricorrente CP_1
4 dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, per gli importi ed i periodi di competenza indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, produttivo della violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ebbene, dall'esame dell'accertamento della violazione a suo tempo notificato alla parte opponente (cfr. documentazione prodotta dall' è agevole ricavare che l'omesso versamento delle CP_1
ritenute è riferibile alle mensilità di ottobre e novembre 2016, periodo in cui la parte ricorrente era pacificamente il legale rappresentate della società. Pertanto, l'odierno opponente è stato correttamente individuato come autore della violazione contestata, potendo la società solo rispondere in solido di tale violazione con l'autore della medesima come previsto dalla legge
689/81, atteso il carattere strettamente personale della sanzione amministrativa in analogia alla sanzione penale. Parte opponente, dunque, può rispondere in proprio della sanzione prevista dalla legge quale legale rappresentate della Società al tempo della violazione ed autore dell'illecito, potendo eventualmente anche la società rispondere in solido di tale violazione;
ma questo è un profilo estraneo al presente giudizio. Quindi, l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata correttamente emessa nei confronti della parte opponente nella sua qualità di autore della violazione quale legale rappresentate della Società Pt_2
al tempo della violazione medesima, qualità pacifica e Parte_2
non contestata tra le parti. Tale accertamento (cfr. doc. in atti) si riferisce all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all nei flussi UniEmens e CP_1
5 DM, per gli importi indicati con riferimento a ciascuna singola mensilità indicata nell'atto accertamento notificato, relativamente alle annualità 2016 ed in relazione alle mensilità specificate nel sottostante atto di accertamento allegato -ottobre e novembre
2016; per le omissioni risultano anche emessi avvisi di addebito come indicato nel richiamato atto di accertamento sottostante l'
Ordinanza Ingiunzione opposta.
In altri termini, come si evince dagli atti, gli importi ivi ingiunti trovano fondamento nelle denunce obbligatorie mensili DM/10M obbligatorie presentate all dalla stessa società opponente. E' CP_1
pacifico che i modelli DM 10/M, nei quali vengono indicate e le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e il relativo onere contributivo a carico del datore di lavoro, hanno valore di confessione ed esimono l dal fornire ulteriori prove. CP_1
Quanto poi all'eccepita non sicura riferibilità della cartolina prodotta dall alla notifica dell'atto di accertamento della CP_1
violazione sottostante l'ordinanza ingiunzione opposta, si osserva che tale sicura riferibilità è agevolmente ricavabile dal numero della raccomandata che si legge sul detto atto di accertamento della violazione prodotto in atti laddove nella parte sinistra si rinviene il medesimo numero di raccomanda riportato nella cartolina allegata dall segnatamente 78603418992-4. Vi è CP_1
poi che detto atto di accertamento reca anche il numero di
Protocollo .0900.12/09/2019.0500403 che, trattandosi di CP_1
protocollo di una P.A., è idoneo a dare pubblica fede alla data ivi riportata (12.09.2019); la cartolina prodotta reca come data della sua sottoscrizione 8/10 che va letta in uno al timbro postale opposto sulla stessa. Pertanto, agevolmente si ricava anche l'anno
2019, del tutto coerente con la data indicata nel protocollo richiamato. Tale documentazione, come noto, fa fede fino a
6 querela di falso e dunque i rilievi della parte opponente sono destituiti di ogni fondamento avendo l' provato la notifica Pt_3
della diffida accertativa con tutti i conseguenti effetti interruttivi della prescrizione.
Va a questo punto analizzata l'eccezione di prescrizione della sanzione impugnata sollevata da parte opponente.
Innanzitutto, è necessario distinguere il regime della prescrizione dei contributi e sanzioni civili da quello della sanzione amministrativa. Infatti, le sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000, costituiscono un accessorio del debito contributivo, e la giurisprudenza di legittimità ad esse riferita non riguarda in alcun modo la sanzione amministrativa derivante dalla depenalizzazione del reato di omesso versamento della quota a carico del lavoratore per le ritenute che superino l'importo di
€.10.000 annui -a norma dell'art.3, co. 6 della legge n. 8/2016, che ha sostituito l'art.2, co.
1-bis del d.l. n. 463/1983, conv. in l.
n. 638/1983, dovuta per il solo fatto del mancato versamento della contribuzione per la quota a carico del lavoratore, in considerazione del particolare disvalore della condotta del datore di lavoro che, pur avendo trattenuto la suddetta quota contributiva dalla retribuzione dei dipendenti, non l'ha poi riversata all . Pt_3
Per quanto concerne le ordinanze ingiunzione, invece, l'art. 28 della legge n.689/1981 stabilisce che la prescrizione quinquennale è interrotta dagli atti tipici della procedura sanzionatoria, provenienti dall'amministrazione: notificazione della contestazione;
notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
notificazione del ruolo esattoriale (atto, questo, successivo all'intervenuta definitività delle ordinanze ingiunzione).
L'interruzione della prescrizione è regolata dall'art. 2943, co. 4,
7 del cod.civ., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l'effetto interruttivo della prescrizione della sanzione. La prescrizione nella fattispecie di causa è stata certamente interrotta dalla notifica delle diffide accertative della violazione richiamate in precedenza (cfr. documentazione allegata) e dunque la notifica del titolo opposto è intervenuta comunque nel quinquennio correttamente computato. Pertanto, nessuna prescrizione della sanzione amministrativa impugnata si è determinata.
A ciò si aggiunge che, in forza dell'art.2935 c.c., il dies a quo di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può essere precedente la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n.
8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. n. 19897/2018;
Cass. n. 9643/2016). Nella fattispecie di causa il dies a quo è in ogni caso successivo essendo le inadempienze riferibili agli anni
2019, 2018 e 2017 e dunque a ben vedere nella fattispecie di causa nessuna prescrizione si sarebbe comunque determinata anche a prescindere dalla notifica degli atti di accertamento della violazione. Infatti la complessità, qualitativa e quantitativa, dei molteplici passaggi di verifica necessari per l'accurata istruttoria, peraltro eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, coincidente: - con il compimento delle regolazioni sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti, ai sensi dell'art.22, d.lgs.
n.241/1997, alla scadenza del trimestre di ricezione, da parte della struttura di gestione, degli incassi sull'ultimo flusso di
8 pagamento mensile dell'anno solare in esame (da eseguirsi entro il 16 dicembre dell'anno in esame) e quindi non prima del successivo mese di aprile. - con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento, che giunge all'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno in esame (cfr. sul punto Cass. SU pen. n.
10424/2018 cit.). Dunque, è solo da tali date che gli organismi centrali dell'ente possono avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, solo a conclusione della quale vengono formate le liste di lavorazione degli illeciti, ancora successivamente trasmesse alle strutture territoriali dell Pt_3
per l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni, solo a tal punto potendosi ritenere compiuto l'iter accertativo.
Dunque, prima dell'anno successivo alla annualità a cui si riferisce il mancato versamento nessuna prescrizione può iniziare a decorrere, non potendo il potere sanzionatorio essere neppure esercitato. Vi è poi che ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co. 1 del d.l. n. 463/1983 espressamente richiamato nella diffida accertativa, nonché la sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art.103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv.con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che testualmente dispone: “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
9 sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. In conclusione, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nella presente fattispecie correttamente computato il relativo termine, poiché ai cinque anni occorrerà anche aggiungere, come detto, tre mesi, oltre ai 98 giorni di sospensione e dunque la notifica delle ordinanze è intervenuta nei cinque anni, tre mesi e 98 giorni da quando il potere to poteva essere esercitato.
Analogamente infondate sono le contestazioni svolte dalla parte opponente in relazione alle sanzioni applicate dall . Invero, Pt_3
l' ha calcolato correttamente le somme in questione, sicché le CP_1
doglianze in questione sono infondate. In particolare, l ha CP_1
quantificato la sanzione nel minimo edittale di legge poiché a fronte di importo afferente l'omesso versamento delle ritenute pari ad euro 1.335,00 ha emesso una sanzione di soli euro 2002,50, pari al minimo edittale di una volta e mezzo l'importo delle ritenute omesse. In relazione alla quantificazione della sanzione, originariamente prevista dalla disciplina che ha depenalizzato l'illecito in misura da 10.000 a 50.000 euro, sono state introdotte modifiche dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, che all'articolo 23, introduce alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per
10 l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato:“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Ciò premesso, l' ha applicato la novella legislativa introdotta Pt_3
dall'art.23 del D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha rideterminato l'importo della sanzione nei termini innanzi chiariti ed ha calcolato l'importo della sanzione amministrativa, nella fattispecie di causa, come detto nel minimo edittale di legge. Dunque, il generico rilievo sollevato dalla parte opponente è infondato.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che gli atti impugnati per cui è causa siano legittimi.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
11 Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte opponente a pagare, in favore dell' le spese CP_1
di lite che liquida in complessivi euro 886,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 08.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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