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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso l'8.5.2023 dal
Giudice Unico del Tribunale di Varese, iscritta al n. r.g. 1630/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fiori Maria Cristina Parte_1 C.F._1
del Foro di Varese
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Pietro Egle e dell'avv. Klain Controparte_1 P.IVA_1
Maurizio del Foro di Trento
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
E contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente in principalità nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto e determinare quanto eventualmente dovuto dall'opponente ad esito dell'istruttoria del presente giudizio;
in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate da
[...]
accertare e dichiarare che la in persona del legale CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 rappresentante pro tempore è tenuta a garantire e manlevare e tenere indenne il signor Parte_1 di quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alla convenuta in opposizione e per l'effetto
[...]
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 relativo pagamento dell'intera somma al signor per le motivazioni esposte nella Parte_1
narrativa del presente atto.
In via istruttoria, si insiste nelle eccezioni, contestazioni ed opposizioni alla richiesta prova per testimoni e per interrogatorio formale formulata da parte opposta nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. 05.02.2024, formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. 23.02.2024 di parte Pt_1
Spese e competenze di lite rifuse.
Parte convenuta opposta
1) Confermare la fondatezza delle ragioni di credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo n.
381/2023, con convalida dell'intimazione al pagamento della somma ivi ingiunta;
2) Dichiarare, inammissibile, improcedibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 381/2023;
3) Dichiarare che il sig. , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._2
) e residente in [...] – 21022 è solidalmente responsabile con
[...] la società nel pagamento, in favore di della somma di € Controparte_3 Controparte_1
8.638,88 a titolo di oneri di gestione pregressi;
4) Condannare il sig. alla refusione delle spese e dei compensi del presente Parte_1
procedimento ed anche del procedimento monitorio rubricato sub R.G. 425/2023 del Tribunale di
Varese con la maggiorazione delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice opponente Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso l'8.5.2023 dal Giudice Unico del
Tribunale di Varese, con il quale si ordinava il pagamento a favore della parte convenuta opposta della somma di complessivi € 8.638,88, oltre interessi e spese di procedura, a titolo Controparte_1
di saldo degli oneri di gestione, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e dovute quale CP_4
titolare del diritto di multiproprietà dell'Hotel Veronza nel Centro Vacanze Veronza sito nel comune di Carano (TN). L'opponente precisava tale diritto era stato acquistato con atto del 25.06.1996 ed era relativo al godimento turnario della stanza 309 del detto Hotel per giorni sette a partire dal 10° sabato di ciascun anno e della stanza n. 203 per giorni quattordici nel corso di ogni anno a partire dal 22° sabato di ciascun anno;
rilevava che, né nell'atto di acquisto, né in atti successivi, nulla veniva pagina 2 di 6 disposto sugli oneri e le spese e la modalità della loro ripartizione e che non aveva mai ricevuto idonea documentazione nella quale, sulla base della relativa documentazione a supporto, venissero esattamente quantificati i detti oneri. Evidenziava, poi che con atto in data 27 febbraio 2023 aveva venduto con unico socio con sede in Milano – via Lazzaroni Giuseppina n. Controparte_2
4 la piena proprietà delle proprie quote relative agli immobili in Carano e che la detta società aveva assunto a proprio carico eventuali spese di gestione pregresse rimaste insolute dalla parte venditrice relative al godimento turnario oggetto di acquisto, precisando che da oltre quindici anni non esercitava il proprio diritto di godimento;
per tale motivo chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa in manleva della detta società. L'opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata del terzo con differimento ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della prima udienza di comparizione e, nel merito in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna del terzo in manleva.
Si costituiva in giudizio l'opposta, evidenziando che l'obbligo di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie sussisteva in forza dell'atto di acquisto e del regolamento allegato (cfr artt. 6 e 8 regolamento), che fino all'anno 2013 l'opponente aveva corrisposto le somme richiesta determinate in via forfetaria a titolo di spese senza nulla eccepire, accettando la modalità di determinazione, che nel maggio ed ottobre 2014 l'opponente aveva espressamente riconosciuto il suo debito e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc. il Giudice rigettava le prove orali dedotte dall'opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 127ter cpc all'udienza del 9.7.2024, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
- ° - ° -
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della terza chiamata, atteso che tale provvedimento, verificata la regolarità della notificazione della citazione di terzo, non è stato assunto in corso di causa.
Sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere decisa applicando il principio della c.d. ragione più liquida in forza del quale imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 cpc, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(per tutte Cass. n.12002/2014). Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata pagina 3 di 6 visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore (per tutte Tribunale, Reggio-Emilia, sez. II civile, sentenza 18/12/2017 n° 1327)
Inoltre, la controversia verrà definita evidenziando solo i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (per tutte Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767).
Passando alla trattazione del merito, deve essere rilevato che le domande svolte dall'opponente sono fondate e devono essere accolte.
Va, in primo luogo, rammentato che secondo la corte di legittimità e la giurisprudenza di merito con l'opposizione a decreto ingiuntivo si introduce un ordinario procedimento di cognizione, nel corso del quale la parte opposta, che è il creditore sostanziale, deve comprovare l'esistenza del suo credito, mentre la parte opponente deve provare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato.
Sarà, pertanto, il creditore sostanziale che dovrà in primis dimostrare l'esistenza del suo credito e, in caso riesca ad assolvere il detto onere probatorio, il debitore sostanziale dovrà cercare di dimostrare l'insussistenza del detto credito.
Ebbene, l'opposta in sede monitoria per provare il suo credito aveva prodotto, oltre all'atto di acquisto del diritto di multiproprietà ed al relativo regolamento, le fatture elettroniche nelle quali erano indicate le somme dovute a titolo di oneri dal 2014 al 2022.
La granitica giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass., 28/5/1979, n. 3090) ha, però, sancito che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano pagina 4 di 6 neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Nel presente giudizio, pertanto, l'opposta, stante l'irrilevanza probatoria delle dette fatture, avrebbe dovuto provare, mediante la produzione di idonea documentazione avente ad oggetto le spese sostenute, come il credito da lei vantato fosse stato determinato.
Non solo tale documentazione non è stata prodotta, ma la detta parte, che aveva sostenuto la determinazione forfettaria delle dette spese, non si è neppure peritata di redigere un conteggio esplicativo di come le somme forfetarie richieste fossero state determinate anno per anno, limitandosi a richiamare il contenuto delle fatture prodotte.
Né dall'esame della scarna documentazione prodotta è possibile accertare la metodologia di determinazione del credito. Nulla di preciso e concreto emerge dall'atto di acquisto, né dal regolamento allegato, nel quale sono contenuto solo generici riferimenti ad una determinazione forfetaria delle spese sulla base di una tariffa alberghiera, per altro non prodotta in giudizio. Anche il contenuto delle stesse fatture prodotte è del tutto generico e, pur avendo l'opposta precisato che il credito vantato è relativa alle annualità 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022, nei detti documenti risulta indicato specificamente solo l'anno 2022.
Nessuna rilevanza probatoria hanno, poi, le due presunte ricognizioni di debito prodotte dall'opposta
(Messaggi e-mail del 22.05.2014 e 21.10.2014), alle quali, per altro, non è stato attribuito (come per gli altri documenti prodotti) alcun numero progressivo, in violazione dell'art. 74 Disp. Att. a cpc.
Le dette e-mail sono del tutto generiche e fanno riferimento ad un presunto credito relativo alla sola stagione 2013/2014, credito che, se ricompreso tra le somme oggetto dell'ingiunzione (e tale circostanza non risulta chiarita), in ogni caso, doveva essere oggetto di prova nel presente giudizio.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che la parte opposta non ha provato l'esistenza del credito vantato e, pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti in via preliminare, risulta inutile operare ogni ulteriore delibazione in ordine alle altre argomentazioni svolte dalle parti.
Si ribadisce, pertanto, che l'opposizione risulta fondata e dovrà essere accolta e, per l'effetto, dovrà essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite dovranno essere poste a carico della parte soccombente, individuata nella parte opposta, vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione dal € 5.200,00 ad € 26.000,00, ridotti per l'assenza della Fase Istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
pagina 5 di 6 nei confronti della e della nel Controparte_1 Controparte_2
contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede
ACCOGLIE
L'opposizione proposta e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso l'8.5.2023 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese
CONDANNA la parte convenuta opposta alla rifusione in favore della parte attrice opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.140,00, di cui € 265,90 per anticipazioni, oltre CPA ed IVA, se dovuta, sulle somme imponibili.
Varese, 21 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso l'8.5.2023 dal
Giudice Unico del Tribunale di Varese, iscritta al n. r.g. 1630/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fiori Maria Cristina Parte_1 C.F._1
del Foro di Varese
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Pietro Egle e dell'avv. Klain Controparte_1 P.IVA_1
Maurizio del Foro di Trento
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
E contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente in principalità nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere lo stesso infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto e determinare quanto eventualmente dovuto dall'opponente ad esito dell'istruttoria del presente giudizio;
in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate da
[...]
accertare e dichiarare che la in persona del legale CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 rappresentante pro tempore è tenuta a garantire e manlevare e tenere indenne il signor Parte_1 di quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alla convenuta in opposizione e per l'effetto
[...]
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_2 relativo pagamento dell'intera somma al signor per le motivazioni esposte nella Parte_1
narrativa del presente atto.
In via istruttoria, si insiste nelle eccezioni, contestazioni ed opposizioni alla richiesta prova per testimoni e per interrogatorio formale formulata da parte opposta nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. 05.02.2024, formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. 23.02.2024 di parte Pt_1
Spese e competenze di lite rifuse.
Parte convenuta opposta
1) Confermare la fondatezza delle ragioni di credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo n.
381/2023, con convalida dell'intimazione al pagamento della somma ivi ingiunta;
2) Dichiarare, inammissibile, improcedibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 381/2023;
3) Dichiarare che il sig. , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._2
) e residente in [...] – 21022 è solidalmente responsabile con
[...] la società nel pagamento, in favore di della somma di € Controparte_3 Controparte_1
8.638,88 a titolo di oneri di gestione pregressi;
4) Condannare il sig. alla refusione delle spese e dei compensi del presente Parte_1
procedimento ed anche del procedimento monitorio rubricato sub R.G. 425/2023 del Tribunale di
Varese con la maggiorazione delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice opponente Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso l'8.5.2023 dal Giudice Unico del
Tribunale di Varese, con il quale si ordinava il pagamento a favore della parte convenuta opposta della somma di complessivi € 8.638,88, oltre interessi e spese di procedura, a titolo Controparte_1
di saldo degli oneri di gestione, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e dovute quale CP_4
titolare del diritto di multiproprietà dell'Hotel Veronza nel Centro Vacanze Veronza sito nel comune di Carano (TN). L'opponente precisava tale diritto era stato acquistato con atto del 25.06.1996 ed era relativo al godimento turnario della stanza 309 del detto Hotel per giorni sette a partire dal 10° sabato di ciascun anno e della stanza n. 203 per giorni quattordici nel corso di ogni anno a partire dal 22° sabato di ciascun anno;
rilevava che, né nell'atto di acquisto, né in atti successivi, nulla veniva pagina 2 di 6 disposto sugli oneri e le spese e la modalità della loro ripartizione e che non aveva mai ricevuto idonea documentazione nella quale, sulla base della relativa documentazione a supporto, venissero esattamente quantificati i detti oneri. Evidenziava, poi che con atto in data 27 febbraio 2023 aveva venduto con unico socio con sede in Milano – via Lazzaroni Giuseppina n. Controparte_2
4 la piena proprietà delle proprie quote relative agli immobili in Carano e che la detta società aveva assunto a proprio carico eventuali spese di gestione pregresse rimaste insolute dalla parte venditrice relative al godimento turnario oggetto di acquisto, precisando che da oltre quindici anni non esercitava il proprio diritto di godimento;
per tale motivo chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa in manleva della detta società. L'opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata del terzo con differimento ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della prima udienza di comparizione e, nel merito in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna del terzo in manleva.
Si costituiva in giudizio l'opposta, evidenziando che l'obbligo di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie sussisteva in forza dell'atto di acquisto e del regolamento allegato (cfr artt. 6 e 8 regolamento), che fino all'anno 2013 l'opponente aveva corrisposto le somme richiesta determinate in via forfetaria a titolo di spese senza nulla eccepire, accettando la modalità di determinazione, che nel maggio ed ottobre 2014 l'opponente aveva espressamente riconosciuto il suo debito e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc. il Giudice rigettava le prove orali dedotte dall'opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 127ter cpc all'udienza del 9.7.2024, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
- ° - ° -
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della terza chiamata, atteso che tale provvedimento, verificata la regolarità della notificazione della citazione di terzo, non è stato assunto in corso di causa.
Sempre in via preliminare, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere decisa applicando il principio della c.d. ragione più liquida in forza del quale imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 cpc, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(per tutte Cass. n.12002/2014). Tale impostazione è conforme al principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata pagina 3 di 6 visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore (per tutte Tribunale, Reggio-Emilia, sez. II civile, sentenza 18/12/2017 n° 1327)
Inoltre, la controversia verrà definita evidenziando solo i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (per tutte Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767).
Passando alla trattazione del merito, deve essere rilevato che le domande svolte dall'opponente sono fondate e devono essere accolte.
Va, in primo luogo, rammentato che secondo la corte di legittimità e la giurisprudenza di merito con l'opposizione a decreto ingiuntivo si introduce un ordinario procedimento di cognizione, nel corso del quale la parte opposta, che è il creditore sostanziale, deve comprovare l'esistenza del suo credito, mentre la parte opponente deve provare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato.
Sarà, pertanto, il creditore sostanziale che dovrà in primis dimostrare l'esistenza del suo credito e, in caso riesca ad assolvere il detto onere probatorio, il debitore sostanziale dovrà cercare di dimostrare l'insussistenza del detto credito.
Ebbene, l'opposta in sede monitoria per provare il suo credito aveva prodotto, oltre all'atto di acquisto del diritto di multiproprietà ed al relativo regolamento, le fatture elettroniche nelle quali erano indicate le somme dovute a titolo di oneri dal 2014 al 2022.
La granitica giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass., 28/5/1979, n. 3090) ha, però, sancito che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano pagina 4 di 6 neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Nel presente giudizio, pertanto, l'opposta, stante l'irrilevanza probatoria delle dette fatture, avrebbe dovuto provare, mediante la produzione di idonea documentazione avente ad oggetto le spese sostenute, come il credito da lei vantato fosse stato determinato.
Non solo tale documentazione non è stata prodotta, ma la detta parte, che aveva sostenuto la determinazione forfettaria delle dette spese, non si è neppure peritata di redigere un conteggio esplicativo di come le somme forfetarie richieste fossero state determinate anno per anno, limitandosi a richiamare il contenuto delle fatture prodotte.
Né dall'esame della scarna documentazione prodotta è possibile accertare la metodologia di determinazione del credito. Nulla di preciso e concreto emerge dall'atto di acquisto, né dal regolamento allegato, nel quale sono contenuto solo generici riferimenti ad una determinazione forfetaria delle spese sulla base di una tariffa alberghiera, per altro non prodotta in giudizio. Anche il contenuto delle stesse fatture prodotte è del tutto generico e, pur avendo l'opposta precisato che il credito vantato è relativa alle annualità 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022, nei detti documenti risulta indicato specificamente solo l'anno 2022.
Nessuna rilevanza probatoria hanno, poi, le due presunte ricognizioni di debito prodotte dall'opposta
(Messaggi e-mail del 22.05.2014 e 21.10.2014), alle quali, per altro, non è stato attribuito (come per gli altri documenti prodotti) alcun numero progressivo, in violazione dell'art. 74 Disp. Att. a cpc.
Le dette e-mail sono del tutto generiche e fanno riferimento ad un presunto credito relativo alla sola stagione 2013/2014, credito che, se ricompreso tra le somme oggetto dell'ingiunzione (e tale circostanza non risulta chiarita), in ogni caso, doveva essere oggetto di prova nel presente giudizio.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che la parte opposta non ha provato l'esistenza del credito vantato e, pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti in via preliminare, risulta inutile operare ogni ulteriore delibazione in ordine alle altre argomentazioni svolte dalle parti.
Si ribadisce, pertanto, che l'opposizione risulta fondata e dovrà essere accolta e, per l'effetto, dovrà essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite dovranno essere poste a carico della parte soccombente, individuata nella parte opposta, vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione dal € 5.200,00 ad € 26.000,00, ridotti per l'assenza della Fase Istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
pagina 5 di 6 nei confronti della e della nel Controparte_1 Controparte_2
contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede
ACCOGLIE
L'opposizione proposta e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso l'8.5.2023 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese
CONDANNA la parte convenuta opposta alla rifusione in favore della parte attrice opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.140,00, di cui € 265,90 per anticipazioni, oltre CPA ed IVA, se dovuta, sulle somme imponibili.
Varese, 21 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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