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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1337/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - V.s.maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - V.veronese 199 A 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ AUTOTUT n. CARTELLA 11020250002845954000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il sig. Ricorrente_1 impugnava silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di autotutela ex art. 10 quater L. 212/2000 opposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 2 di Torino, avverso la richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 11020250002845954000, notificata in data
7/3/2025 e recante sanzione piena per l'omessa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 50, T.
U.S., in misura pari a € 250,00 e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, per ivi sentire pronunciare l'annullamento del predetto diniego.
Deduceva il ricorrente di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di liquidazione conseguente alla presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva della defunta madre, signora Nominativo_1, serie 88888 n. 132170, registrata in data 20/3/2023, prodromica alla predetta cartella di pagamento, sì che il diniego tacito di autotutela doveva ritenersi illegittimo con conseguente annullamento della cartella n.
11020250002845954000; in subordine, il ricorrente domandava che gli fosse consentito l'esercizio del diritto di ricevere copia degli atti amministrativi a lui indirizzati, nel rispetto del diritto al contraddittorio sancito dall'art. 6, L. 212/2000 e che fosse valutata la debenza di qualsiasi pretesa vantata dall'Amministrazione
Finanziaria, con particolare riguardo alla regolare notifica delle relative richieste, nonché alla decadenza e alla prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 2 di Torino, la quale evidenziava di avere notificato al ricorrente, in data 27 aprile 2024, l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. TT3/01179731375, con cui irrogava la sanzione, in misura pari a € 40,00, per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione della madre Nominativo_1, deceduta in data data_1 - essendo stata presentata la predetta dichiarazione sostitutiva in data 20.03.2023, ossia oltre il termine di un anno dal decesso della de cuius, previsto dall'art. 31, D. Lgs. 346/1990 – sicchè divenuto definitivo il predetto avviso, ed in assenza del pagamento spontaneo della sanzione portata dallo stesso, l'Ufficio iscriveva a ruolo la sanzione piena per l'omessa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 50, T.
U.S., in misura pari a € 250,00 e l'Agente della Riscossione formava la cartella di pagamento n.
11020250002845954000.
Deduceva quindi, la legittimità del diniego di autotutela sull'istanza di chiarimenti presentata dal ricorrente a mezzo PEC in data 25.04.2025 ai sensi dell'art. 10 quater, L. 212/2000, avendo il signor Ric_1 già ricevuto l'avviso di liquidazione citato nella cartella di pagamento n. 11020250002845954000. Concludeva, infine, eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli art. 10 quater L. 212/2000 e 19 lett g bis) e g ter) d.lgs
546/1992 per inapplicabilità della relativa disciplina e, in ogni caso, perché proposto avverso atto non impugnabile.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il Dlgs 219/2023, attuativo della Delega fiscale (Legge n. 111/2023), ha modificato, a decorrere dal
18/01/2021, la disciplina dell'autotutela tributaria (precedentemente disciplinata dall'art.21-nonies della
Legge n. 241/1990), introducendo nella Legge n. 212/2020 (Statuto del Contribuente) due nuove disposizioni:
l'art.10-quater, relativo all'autotutela obbligatoria, e l'articolo 10 - quinquies, relativo all'autotutela facoltativa.
L'art.10 - quater prevede, al comma 1, l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in una serie di ipotesi, tassativamente elencate, di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, precisando, però, al comma 2, che l'obbligo non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonchè decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.”
La disposizione normativa testè richiamata pone, dunque, a carico dell'Amministrazione finanziaria l'obbligo di esercitare il potere di autotutela quando ricorrano i vizi tassativamente elencati nella stessa e sempre che essi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, e non sia decorso un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione.
I vizi per i quali è previsto l'esercizio dell'autotutela obbligatoria (ossia i casi in cui l'Amministrazione finanziaria
è tenuta a procedere, in tutto o in parte, all'annullamento di atti d'imposizione o alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di istanza di parte, nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione) sono:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Al di fuori delle ipotesi prescritte di autotutela obbligatoria, il legislatore all'art. 10-quinquies ha disciplinato anche l'ipotesi di autotutela facoltativa, prevedendo che “…l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.”
Osserva questo Giudice che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza, nel caso di specie, di alcuna delle ipotesi tassative sopra richiamate, previste dall'art. 10 quater, L. 212/2000, in cui vi è un interesse generale dell'Amministrazione Finanziaria alla rimozione dell'atto. Infatti, l'atto presupposto alla cartella di pagamento n. 11020250002845954000, notificata in data 07.03.2025, ossia l'avviso di liquidazione di imposta di irrogazione delle sanzioni n. TT3/01179731375 risulta essere stato regolarmente notificato in data
27.04.2024, come documentato dall'Ufficio e come comunicato al ricorrente con e-mail del 5.5.2025, per effetto della tardività della dichiarazione di successione sostitutiva serie 88888 n. 132170, registrata in data
20.03.2023 oltre un anno dopo il decesso della de cuius.
La legittimità dell'emissione dell'atto impositivo e l'assenza dei vizi tassativamente previsti dal legislatore per l'esercizio dell'autotutela obbligatoria impediscono, quindi, la formazione del silenzio-diniego autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma I, lett. g-bis), D. Lgs. 546/1992, poiché l'istanza ex art. 10 quater, L. 212/2000 risulta formulata al di fuori della sua fattispecie legale.
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono gravi motivi per compensare le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1337/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - V.s.maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - V.veronese 199 A 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZ AUTOTUT n. CARTELLA 11020250002845954000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il sig. Ricorrente_1 impugnava silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di autotutela ex art. 10 quater L. 212/2000 opposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 2 di Torino, avverso la richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 11020250002845954000, notificata in data
7/3/2025 e recante sanzione piena per l'omessa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 50, T.
U.S., in misura pari a € 250,00 e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, per ivi sentire pronunciare l'annullamento del predetto diniego.
Deduceva il ricorrente di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di liquidazione conseguente alla presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva della defunta madre, signora Nominativo_1, serie 88888 n. 132170, registrata in data 20/3/2023, prodromica alla predetta cartella di pagamento, sì che il diniego tacito di autotutela doveva ritenersi illegittimo con conseguente annullamento della cartella n.
11020250002845954000; in subordine, il ricorrente domandava che gli fosse consentito l'esercizio del diritto di ricevere copia degli atti amministrativi a lui indirizzati, nel rispetto del diritto al contraddittorio sancito dall'art. 6, L. 212/2000 e che fosse valutata la debenza di qualsiasi pretesa vantata dall'Amministrazione
Finanziaria, con particolare riguardo alla regolare notifica delle relative richieste, nonché alla decadenza e alla prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 2 di Torino, la quale evidenziava di avere notificato al ricorrente, in data 27 aprile 2024, l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. TT3/01179731375, con cui irrogava la sanzione, in misura pari a € 40,00, per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione della madre Nominativo_1, deceduta in data data_1 - essendo stata presentata la predetta dichiarazione sostitutiva in data 20.03.2023, ossia oltre il termine di un anno dal decesso della de cuius, previsto dall'art. 31, D. Lgs. 346/1990 – sicchè divenuto definitivo il predetto avviso, ed in assenza del pagamento spontaneo della sanzione portata dallo stesso, l'Ufficio iscriveva a ruolo la sanzione piena per l'omessa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 50, T.
U.S., in misura pari a € 250,00 e l'Agente della Riscossione formava la cartella di pagamento n.
11020250002845954000.
Deduceva quindi, la legittimità del diniego di autotutela sull'istanza di chiarimenti presentata dal ricorrente a mezzo PEC in data 25.04.2025 ai sensi dell'art. 10 quater, L. 212/2000, avendo il signor Ric_1 già ricevuto l'avviso di liquidazione citato nella cartella di pagamento n. 11020250002845954000. Concludeva, infine, eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli art. 10 quater L. 212/2000 e 19 lett g bis) e g ter) d.lgs
546/1992 per inapplicabilità della relativa disciplina e, in ogni caso, perché proposto avverso atto non impugnabile.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il Dlgs 219/2023, attuativo della Delega fiscale (Legge n. 111/2023), ha modificato, a decorrere dal
18/01/2021, la disciplina dell'autotutela tributaria (precedentemente disciplinata dall'art.21-nonies della
Legge n. 241/1990), introducendo nella Legge n. 212/2020 (Statuto del Contribuente) due nuove disposizioni:
l'art.10-quater, relativo all'autotutela obbligatoria, e l'articolo 10 - quinquies, relativo all'autotutela facoltativa.
L'art.10 - quater prevede, al comma 1, l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in una serie di ipotesi, tassativamente elencate, di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, precisando, però, al comma 2, che l'obbligo non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonchè decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.”
La disposizione normativa testè richiamata pone, dunque, a carico dell'Amministrazione finanziaria l'obbligo di esercitare il potere di autotutela quando ricorrano i vizi tassativamente elencati nella stessa e sempre che essi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, e non sia decorso un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione.
I vizi per i quali è previsto l'esercizio dell'autotutela obbligatoria (ossia i casi in cui l'Amministrazione finanziaria
è tenuta a procedere, in tutto o in parte, all'annullamento di atti d'imposizione o alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di istanza di parte, nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione) sono:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Al di fuori delle ipotesi prescritte di autotutela obbligatoria, il legislatore all'art. 10-quinquies ha disciplinato anche l'ipotesi di autotutela facoltativa, prevedendo che “…l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.”
Osserva questo Giudice che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza, nel caso di specie, di alcuna delle ipotesi tassative sopra richiamate, previste dall'art. 10 quater, L. 212/2000, in cui vi è un interesse generale dell'Amministrazione Finanziaria alla rimozione dell'atto. Infatti, l'atto presupposto alla cartella di pagamento n. 11020250002845954000, notificata in data 07.03.2025, ossia l'avviso di liquidazione di imposta di irrogazione delle sanzioni n. TT3/01179731375 risulta essere stato regolarmente notificato in data
27.04.2024, come documentato dall'Ufficio e come comunicato al ricorrente con e-mail del 5.5.2025, per effetto della tardività della dichiarazione di successione sostitutiva serie 88888 n. 132170, registrata in data
20.03.2023 oltre un anno dopo il decesso della de cuius.
La legittimità dell'emissione dell'atto impositivo e l'assenza dei vizi tassativamente previsti dal legislatore per l'esercizio dell'autotutela obbligatoria impediscono, quindi, la formazione del silenzio-diniego autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma I, lett. g-bis), D. Lgs. 546/1992, poiché l'istanza ex art. 10 quater, L. 212/2000 risulta formulata al di fuori della sua fattispecie legale.
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono gravi motivi per compensare le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso. Spese compensate.