Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026REG.PROV.COLL.
N. 00170/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuliano Saitta e Antonio Cateno Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Taormina, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Mi.Co. S.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliano Saitta e Antonio Cateno Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mi.Co.S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Achille Parisi, Giuliano Saitta e Antonio Cateno Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. -OMISSIS- del 20 ottobre 2022 che ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti nel ricorso n. -OMISSIS- R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Consigliera OL La NG e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene appellata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.a.r. ha accolto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti proposti rispettivamente per l’annullamento del permesso di costruire n. 8 del 6 aprile 2017 e del permesso di costruire n. 29 del 29 luglio 2020, entrambi adottati dal Responsabile dell’Area del Territorio e Ambiente del Comune di Taormina.
Il T.a.r. con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-del 21 settembre 2021, ha compulsato il Comune di Taormina, non costituito, a fornire all’organo giudicante una documentata relazione sui fatti di causa con riferimento ai motivi dedotti, ma l’amministrazione non ha ottemperato a tale incombente istruttorio. Conseguentemente il giudice di primo grado, richiamato il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui, in presenza di un'istruttoria disposta e non adempiuta dalla pubblica amministrazione, il giudice amministrativo, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 64 c.p.a. e 116 c.p.c., può dare per provati i fatti affermati dal ricorrente, se tanto non si ponga in contrasto con altri elementi ricavabili dagli atti di causa, ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo.
IL T.a.r. poiché l’intervento in contestazione consiste nella demolizione di un fabbricato sviluppato su unico piano e nella realizzazione di un nuovo edificio a tre elevazioni fuori terra lo ha qualificato come “nuova costruzione” ritenendo conseguentemente necessaria l’applicazione della norma sul reperimento dei parcheggi.
Normativa quest’ultima che non risulta rispettata in quanto i lavori costituenti oggetto dell’impugnato permesso di costruire dovrebbero prevedere un’area complessiva vincolata a parcheggio della superficie di mq. 98,21, pari a 1/10 di mc 982,19 (volume complessivo da realizzare), mentre il progetto edilizio de quo destina a parcheggio una superficie di appena mq. 34,00 e, quindi, un’area inferiore a quella prevista dalla normativa di settore.
Il T.a.r. accogliendo anche il secondo motivo di ricorso ha ritenuto che risulta violata la distanza prescritta dall’art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444 del 1968 in quanto la nuova costruzione ha una distanza inferiore a 10 metri rispetto alla frontistante parete finestrata dell’Istituto Scolastico “-OMISSIS-”. Il Giudice di primo grado non ha ritenuto di qualificare l’area costituente oggetto dell’intervento in contestazione come lotto intercluso per carenza del necessario requisito della residualità, ritenendo conseguentemente che la suddetta normativa sulle distanze legali debba essere rispettata.
Il T.a.r. ha anche accolto il terzo motivo di ricorso in quanto il progetto in questione non prevede i necessari dispositivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per consentire una migliore accessibilità al fabbricato.
2. L’appello si concentra sul:
I) « capo di sentenza relativo alla violazione delle distanze tra pareti finestrate» ritenendo l’inesistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione dell’art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. n. 1444 del 1968.
Parte appellante ritiene che nel caso di specie difetti il presupposto di fatto per l’applicazione della suddetta norma, ovvero l’esistenza di due pareti antistanti. L’intero edificio scolastico “-OMISSIS-” si trova, infatti, al di sotto del piano di campagna del lotto sul quale si erge l’edificio dell’odierno appellante oggetto di ristrutturazione e sopraelevazione.
Sub I) Sulla nozione di lotto intercluso.
Parte appellante, richiamando la nozione di interclusione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa più vasta rispetto a quella civilistica, riconosce alla propria area la natura di lotto intercluso per cui ritiene corretto l’operato del Comune di Taormina che ha ritenuto che l’unica area non edificata che circonda l’area dell’appellante fosse vincolata a parcheggio con conseguente esaurimento definitivo di ogni suscettibilità edificatoria.
Sub II) sulla deroga delle distanze per i lotti interclusi.
Parte appellante richiama il disposto dell’art. 21 delle NTA al P.R.G. vigente che disciplina i c.d. lotti interclusi prevedendo che « l’edificazione nelle zone “B” nei casi di trasformazione di singoli edifici mediante demolizione, ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento ed edificazione di lotti interclusi si svolgerà, in deroga alle norme prescritte dalle presenti N.A ».
II) « Sul capo di sentenza relativo alla violazione 41- sexies della l. n. 1150 del 1942 ».
Si ritiene erronea la sentenza laddove ha applicato l’art. 64, comma 4, c.p.a. e l’art. 116 c.p.c. a seguito dell’inottemperanza del Comune intimato all’ordine di cui all’ordinanza istruttoria n. 566 del 21 settembre 2021.
Per parte appellante detto articolo consentirebbe al giudice di dare per provati i fatti affermati dal ricorrente solo « se tanto non si ponga in contrasto con altri elementi ricavabili dagli atti di causa ».
Nel caso di specie le difese dell’interveniente in primo grado rientrerebbero tra gli atti impeditivi all’applicazione dei richiamati articoli, in modo particolare l’appellante richiama la perizia tecnica di detta parte con la quale sarebbe stato inequivocabilmente dimostrato la insussistenza della violazione calendata.
III) « Sul capo di sentenza relativo alla mancata previsione di dispositivi volti ad eliminare le barriere architettoniche e a consentire una migliore accessibilità al fabbricato ».
Anche in questo punto della sentenza il T.a.r. non avrebbe tenuto nella debita considerazione la perizia di parte interveniente che, in ordine alla dichiarazione e alla relazione ai sensi della L. n. 13/1989 e D.M. 236/1989 e s.m.i., ha chiarito che per il fabbricato in progetto sarebbero sufficienti accorgimenti progettuali idonei ad adattare l’immobile a date esigenze ove occorrente.
Infine, nell’atto di appello viene articolata una richiesta istruttoria al Collegio di disporre un approfondimento tramite verificazione o c.t.u. sui punti controversi oggetto del presente gravame.
3. Anche in questo grado di giudizio il Comune di Taormina non si è costituito.
Si sono costituiti i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- eccependo l’infondatezza dei motivi di appello atteso che la sentenza appellata è corretta e immune dai vizi lamentati con i motivi di appello.
Più esattamente gli appellati controinteressati ritengono che: a) il fabbricato dell’appellante sia frontistante rispetto alla parete finestrata dell’Istituto Scolastico “-OMISSIS-”; b) tra i due edifici vi sia una distanza inferiore a 10 metri; c) l’area non costituisca un lotto intercluso sia perché era già edificata, sia perché non è completamente circondata da edifici; d) in ogni caso, anche nell’ipotesi di lotti interclusi, non sia consentito derogare alla distanza di legge tra pareti finestrate frontistanti; e) l’intervento del signor -OMISSIS- non rientri tra quelli suscettibili di deroga in materia di distanze.
Per resistere all’appello è intervenuta ad opponendum la Mi.Co. S.r.l.
Le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025.
4. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- questo Collegio ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. designando l’Ing. capo del Genio Civile di Catania, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, per accertare se, nel caso di specie: « - non c’è stata violazione delle norme sulle distanze difettando il presupposto fattuale ovvero l’esistenza di due pareti finestrate, atteso che «l’intero edificio scolastico “-OMISSIS-” si trova al di sotto del piano di campagna del lotto sul quale si erge l’edificio (preesistente) dell’odierno appellante oggetto di ristrutturazione e sopraelevazione»; - il lotto non è da considerare “intercluso”; - non sono state violate le norme sui parcheggi (art. 41 sexies della l. n. 1150del 1942, come modificato dalla legge n. 122 del 1989) poiché tali norme non sono applicabili in caso di sopraelevazione; - non sono state violate le norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche poiché per «il fabbricato in progetto composto da tre livelli fuori terra, non vige l’obbligo di realizzare un ascensore per diversamente abili essendo sufficienti accorgimenti progettuali […]»
I verificatori hanno depositato la loro relazione unitamente ai documenti acquisiti e alle loro risposte alle controdeduzioni delle parti.
5. Successivamente è stata depositata un’istanza di rinnovo della verificazione con sostituzione dei verificatori atteso che la relazione da quest’ultima redatta è stata considerata contrastante coi principi giuridici basilari, oltre che frutto di valutazioni fondate su “prassi territoriali” che, comunque, ove esistenti, sarebbero contra legem .
Successivamente le parti hanno depositato nuove memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e la causa all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Per i verificatori l’edificio dell’appellante rispetta la distanza legale sia rispetto alla scuola elementare sia rispetto al confine, ma per motivi diversi da quelli esposti dall’appellante che, come detto, sostiene che poiché la scuola si trova sotto quota rispetto la sua nuova costruzione quest’ultima non fronteggia pareti finestrate e, quindi, non troverebbe applicazione la relativa normativa sulle distanze.
La relazione redatta dai verificatori distingue il piano terra dai due piani sopraelevati.
Detta relazione qualifica i lavori realizzati al piano terra come “ristrutturazione edilizia” e non come nuova costruzione. I verificatori spiegano che prima del 1967 sull’area in esame esisteva un edificio costruito antecedentemente alla normativa di cui al D.M. 1444/1968 e del PRG e il progetto oggi eseguito mantiene parte dei muri originari e ricostruisce il volume preesistente senza modificarne le distanze, conseguentemente troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 873 c.c. che prevede la diversa distanza minima di tre metri.
La verificazione in merito alla sopraelevazione dei piani secondo e terzo considera le relative opere come “nuova costruzione” con la conseguente applicazione del D.M. 1444/1968, che impone una distanza di dieci metri tra pareti finestrate prospicienti.
I verificatori ritengono che, sebbene la scuola si trovi a un livello molto più basso rispetto ai piani secondo e terzo di nuova realizzazione debba essere rispettata comunque, anche se in proiezione verticale, la distanza di 10 metri tra le pareti finestrate, distanza che nel caso di specie non è riscontrabile in quanto la distanza effettiva tra il nuovo edificio e la scuola è di 4,40 –4,60 metri.
I verificatori sostengono, però, che siffatta costruzione possa legittimamente persistere a m. 1,80 dal confine e a m. 4,40–4,60 dalla scuola in violazione al disposto del DM n. 1444/1968 che rigidamente impone una distanza di dieci metri, in quanto i due edifici piano terra (originario) dell’appellante e scuola sono stati edificati prima del D.M. 1444/1968 a distanza inferiore a 5 m dal confine per cui oggi per entrambi sarebbe impossibile mantenere la distanza di 10 metri senza danneggiare l’altro.
Per i verificatori il lotto dell’appellante è intercluso.
Il Comune di Taormina da decenni si uniforma a una prassi per i lotti interclusi in zona B per i quali consente la deroga alle distanze del PRG, una distanza al confine a ½ dell’altezza, una distanza tra edifici inferiore ai 10 m in caso di edifici nati prima del DM 1444/1968; prassi questa che è stata confermata dal dirigente comunale.
Infine i verificatori sostengono che tale situazione non precluda l’eventuale futura sopraelevazione dell’edificio scolastico che, ove dovesse essere realizzata, dovrà arretrare la nuova costruzione a m. 10 dalla parete del piano terra del signor -OMISSIS-.
I verificatori considerano il lotto dell’appellante “intercluso” in quanto:
- il fabbricato preesistente è stato quasi del tutto demolito per cui al momento dell’intervento il lotto era libero fatta eccezione per alcune porzioni di muri che non possono essere considerati, ai fini urbanistici, come costruzione. Tale ragionamento permette di considerare l’area come lotto non edificato al momento della nuova domanda;
- l’area confina con un’area vincolata a parcheggio del Condominio -OMISSIS- che non può essere considerato un lotto libero, proprio perché trattasi di un’area vincolata dal 1968 a uso parcheggio non edificabile;
- l’area è completamente urbanizzata (requisito necessario per parlare di lotto intercluso) perché è stato verificato che la zona comunale è dotata di strade, fognature, rete idrica, rete elettrica, edifici tutt’intorno;
- la superficie del lotto (170 mq) rientra nei limiti della normativa regionale (L.R. 21/73 – L.R. 71/78) per i lotti interclusi in zona B che permette l’edificabilità di lotti interclusi tra 120 e 200 mq nelle zone B;
- riferiscono che il tecnico comunale che ha rilasciato il permesso di Costruire ha considerato il lotto in questione come intercluso con conseguente possibilità di avvalersi delle succitate deroghe;
- il giudizio sulla interclusione secondo i verificatori rientra nella piena discrezionalità dell’Ente con la conseguenza che essi non potendosi sostituirsi al Comune devono prendere la valutazione operata dal tecnico comunale per vera.
7. Il Collegio non condivide le conclusioni in diritto cui giungono i verificatori, perché in contrasto, in alcuni punti, con le norme vigenti. Del resto, compito primario della verificazione è la ricostruzione della situazione dei fatti, rimanendo, invece, compito (mai delegabile) del giudice quello di collocare i fatti accertanti nell’esatta cornice normativa, individuano le norme applicabili al caso concreto.
Fatta tale doverosa premessa, si osserva quanto segue.
In merito alle distanze legali, emerge un dato inconfutabile dalla verificazione: ovvero che la distanza tra i due nuovi piani realizzati e la scuola è pari a circa 4,40–4,60 metri, una misura inferiore al limite inderogabile (10 metri) previsto tra pareti finestrate contrapposte dal D.M. n. 1444/1968, da intendersi con riferimento alla proiezione verticale delle medesime.
Quest’ultima norma sulle distanze deve essere rispettata per tutte le costruzioni edificate successivamente all’entrata in vigore della normativa statale e non può essere derogata grazie alla preesistenza nell’area di una costruzione anteriore al 1967 il cui mantenimento non permette alcuna deroga alle distanze per le nuove costruzioni in sopraelevazione. Né può trovare applicazione la deroga prevista dall’art. 2- bis del D.p.r. n. 380/2001, che riguarda i casi di ristrutturazione col rispetto del volume preesistente, nel caso di specie si tratta di un intervento ampliativo essendo stati realizzati ben due piani in sopraelevazione.
Anche il richiamo alla prassi amministrativa del Comune di Taormina per i lotti interclusi non convince, in quanto il rispetto delle distanze tra edifici sancito dal D.M. n. 1444/1968 è previsto da una legge primaria dello Stato non derogabile dai regolamenti edilizi comunali e a fortiori da prassi amministrative che certamente non hanno alcun valore normativo.
Il Collegio ritiene sul punto che i Comuni non possano applicare canoni contra legem qualificando un lotto come intercluso in deroga alle norme statali.
In merito alla qualificazione del lotto come intercluso, va detto che la nozione urbanistica di lotto intercluso presuppone un'area non edificata situata in un contesto integralmente edificato, sul punto « un lotto intercluso si realizza, secondo una preferibile rigorosa impostazione, allorquando l'area edificabile di proprietà del richiedente: a) sia l'unica a non essere stata ancora edificata; b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al piano regolatore generale » (Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2024, n. 5303).
Nel caso in esame l’area di parte appellante è edificata in quanto sulla stessa vi è un fabbricato al piano terra (che per i verificatori non è stato demolito e ricostruito, ma ristrutturato) ciò nonostante quest’ultimi sull’apposito quesito se il fondo dell’appellante sia intercluso o meno rispondono affermativamente sostenendo, contrariamente a quanto in precedenza affermato, l’avvenuta demolizione dell’immobile preesistente.
Va da sé che la qualificazione dell’area come interclusa non possa dipendere dal fatto del privato che decida di demolire per aggirare la normativa urbanistica.
In merito alla normativa sui parcheggi, i verificatori dichiarano che è stata violata così come non sono state rispettate le normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Collegio, pertanto, reputa corretta la sentenza appellata che ha ritenuto l’illegittimità dell’opera realizzata dall’appellante su un fondo non intercluso perché non rispetta le distanze legali tra pareti finestrate, le normative sui parcheggi e quelle sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
8. Nulla sulle spese nei confronti dell’amministrazione non costituita; sono invece compensate le spese nei confronti dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese nei confronti dell’amministrazione.
Compensa le spese del presente giudizio nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante e ogni altra persona privata menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
OL La NG, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL La NG | TO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.