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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 341/2024
Il Giudice IA AN LA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DEL POGGIO GIULIA e ANTONELLO LIARDI ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/6/2024, ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo CP_1
ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione. n. OI. , notificata alla P.IVA_2
ricorrente in data 28 maggio 2024, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 27.456,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'atto di accertamento prot. n.
.7300.28/11/2018.0257402 del 28.11.2018 riferito all'anno 2017. CP_1
Ha allegato di essere stata nominata, in data 08.05.2011, amministratore unico della con sede in Trinità d'Agultu e Vignola Controparte_2
Località Costa Paradiso e di non avere mai ricevuto l'accertamento e la notifica dell'atto di accertamento prot. 7300.28/11/2018.0257402 Pt_2
del 28.11.2018 relativo all'anno 2017;
Ha dedotto che l non aveva diritto alla riscossione del credito, in CP_1
quanto la pretesa sanzionatoria deve essere fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione
(28.11.2018), come stabilito dall'art.28 L. 24 novembre 1981 n.689,
Ha chiesto:” in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- accogliere il ricorso e per l'effetto annullare
l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001521190; - con vittoria di spese e competenze, in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso, CP_1
affermando che prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l aveva CP_3
regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dalla ricorrente e l'avvertimento che in caso di CP_4
versamento delle ritenute a carico dei dipendenti entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché
l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari
Pag. 2 di 6 alla terza parte del massimo della sanzione prevista, però il ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178), né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Ha altresì affermato che la ricorrente non aveva contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza doveva ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata;
ha contestato l'eccepita prescrizione in quanto la data da cui decorre il termine di prescrizione delle singole annualità è il 16 dicembre di ciascun anno fino alla data di notifica dell'atto di accertamento (12 dicembre 2018) che valeva quale atto interruttivo.
Ha chiesto:” - - revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione - nel merito, salvo gravame, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento della sanzione amministrativa irrogata - in ogni caso con vittoria delle spese di lite
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza, come da dispositivo e motivazione contestuale.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che nel presente giudizio si controverte sulla violazione prevista dall'art. 2, commi 1 ed 1 bis, del decreto-legge 12.91983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo da ultimo modificato dall'art. 3 comma 6
d.lgs. 8/2016.
Pag. 3 di 6 In relazione alla eccepita omessa notifica dell'avviso di accertamento, si osserva che risulta agli atti di causa che l'avviso è stato regolarmente notificato alla ricorrente, ed infatti, l ha prodotto documentazione CP_1
attestante la comunicazione di Avvenuto Deposito a cura dell'agente postale, per assenza del destinatario, immessa nella cassetta postale il 12 dicembre 2018, nonché l'attestazione di non curato ritiro nei 10 giorni successivi (vedi fascicolo ); pertanto la notifica si è Controparte_5
perfezionata per compiuta giacenza.
In merito altresì alla eccepita prescrizione è' utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: : a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.);
Va quindi stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se l convenuto dalla data di accertamento CP_3
Pag. 4 di 6 dell'omissione contributiva a quella della notifica dell'ordinanza ingiunzione, ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
La notifica dell'avviso di accertamento si è perfezionata trascorsi 10 giorni dalla comunicazione (12/12/2018) di avviso di giacenza al ricorrente e quindi il 22/12/2018; da tale data devono sommarsi 3 mesi assegnati per il pagamento, giungendo così alla data del 22/3/2019; da tale data, aggiungendo i termini prescrizionali di 5 anni, si arriva al 22/3/2024, a cui andranno aggiunti, ai sensi dell'art. 103 del Decreto legge 17 marzo 2020
n.18 convertito con legge 24 aprile 2020 n.27, 83 giorni di sospensione
Covid, giungendo, pertanto, alla data del 13/06/2024;
L pertanto ha utilmente interrotto il termine di prescrizione, ex art. CP_1
2943, in quanto l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata regolarmente notificata al ricorrente in data 20/5/2024, per compiuta giacenza (v. fascic.
. CP_1
Il ricorso pertanto è infondato e va rigettato,
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-rigetta il ricorso;
-Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali(15%) iva e CPA.
17/11/2025 Il Giudice
Pag. 5 di 6 IA AN LA
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 341/2024
Il Giudice IA AN LA, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DEL POGGIO GIULIA e ANTONELLO LIARDI ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/6/2024, ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo CP_1
ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione. n. OI. , notificata alla P.IVA_2
ricorrente in data 28 maggio 2024, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 27.456,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'atto di accertamento prot. n.
.7300.28/11/2018.0257402 del 28.11.2018 riferito all'anno 2017. CP_1
Ha allegato di essere stata nominata, in data 08.05.2011, amministratore unico della con sede in Trinità d'Agultu e Vignola Controparte_2
Località Costa Paradiso e di non avere mai ricevuto l'accertamento e la notifica dell'atto di accertamento prot. 7300.28/11/2018.0257402 Pt_2
del 28.11.2018 relativo all'anno 2017;
Ha dedotto che l non aveva diritto alla riscossione del credito, in CP_1
quanto la pretesa sanzionatoria deve essere fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione
(28.11.2018), come stabilito dall'art.28 L. 24 novembre 1981 n.689,
Ha chiesto:” in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- accogliere il ricorso e per l'effetto annullare
l'Ordinanza Ingiunzione n. OI- 001521190; - con vittoria di spese e competenze, in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso, CP_1
affermando che prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l aveva CP_3
regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dalla ricorrente e l'avvertimento che in caso di CP_4
versamento delle ritenute a carico dei dipendenti entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché
l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari
Pag. 2 di 6 alla terza parte del massimo della sanzione prevista, però il ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178), né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Ha altresì affermato che la ricorrente non aveva contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza doveva ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata;
ha contestato l'eccepita prescrizione in quanto la data da cui decorre il termine di prescrizione delle singole annualità è il 16 dicembre di ciascun anno fino alla data di notifica dell'atto di accertamento (12 dicembre 2018) che valeva quale atto interruttivo.
Ha chiesto:” - - revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione - nel merito, salvo gravame, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento della sanzione amministrativa irrogata - in ogni caso con vittoria delle spese di lite
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza, come da dispositivo e motivazione contestuale.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che nel presente giudizio si controverte sulla violazione prevista dall'art. 2, commi 1 ed 1 bis, del decreto-legge 12.91983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo da ultimo modificato dall'art. 3 comma 6
d.lgs. 8/2016.
Pag. 3 di 6 In relazione alla eccepita omessa notifica dell'avviso di accertamento, si osserva che risulta agli atti di causa che l'avviso è stato regolarmente notificato alla ricorrente, ed infatti, l ha prodotto documentazione CP_1
attestante la comunicazione di Avvenuto Deposito a cura dell'agente postale, per assenza del destinatario, immessa nella cassetta postale il 12 dicembre 2018, nonché l'attestazione di non curato ritiro nei 10 giorni successivi (vedi fascicolo ); pertanto la notifica si è Controparte_5
perfezionata per compiuta giacenza.
In merito altresì alla eccepita prescrizione è' utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: : a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.);
Va quindi stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se l convenuto dalla data di accertamento CP_3
Pag. 4 di 6 dell'omissione contributiva a quella della notifica dell'ordinanza ingiunzione, ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
La notifica dell'avviso di accertamento si è perfezionata trascorsi 10 giorni dalla comunicazione (12/12/2018) di avviso di giacenza al ricorrente e quindi il 22/12/2018; da tale data devono sommarsi 3 mesi assegnati per il pagamento, giungendo così alla data del 22/3/2019; da tale data, aggiungendo i termini prescrizionali di 5 anni, si arriva al 22/3/2024, a cui andranno aggiunti, ai sensi dell'art. 103 del Decreto legge 17 marzo 2020
n.18 convertito con legge 24 aprile 2020 n.27, 83 giorni di sospensione
Covid, giungendo, pertanto, alla data del 13/06/2024;
L pertanto ha utilmente interrotto il termine di prescrizione, ex art. CP_1
2943, in quanto l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata regolarmente notificata al ricorrente in data 20/5/2024, per compiuta giacenza (v. fascic.
. CP_1
Il ricorso pertanto è infondato e va rigettato,
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-rigetta il ricorso;
-Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese del CP_1
giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali(15%) iva e CPA.
17/11/2025 Il Giudice
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