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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1463/2025 RG, introdotta da
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1959,
E
(Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07/07/1960
con il patrocinio dell'avv. MENGONI FEDERICA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/05/1982 in Roma, trascritto nel Registro degli Atti
1 di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile, scegliendo dapprima il regime della comunione dei beni;
successivamente, in data 16/07/2012, con atto a rogito della Dr.ssa i coniugi optava per la separazione dei Persona_1
beni; che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
➢la casa coniugale, sita in Fiumicino (RM), via Valderoa, 128/A, di proprietà della Sig.ra , rimarrà nella piena ed esclusiva Parte_2
disponibilità della stessa, essendosene il marito già allontanato, asportando i beni personali;
➢entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento,
essendo economicamente autosufficienti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1463/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RMA (RM), 09/03/1959) e MA (RM), Parte_2 2 07/07/1960) relativamente al matrimonio contratto in data 16/05/1982 in
Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile, , alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est.
dott. Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1463/2025 RG, introdotta da
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1959,
E
(Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07/07/1960
con il patrocinio dell'avv. MENGONI FEDERICA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 16/05/1982 in Roma, trascritto nel Registro degli Atti
1 di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile, scegliendo dapprima il regime della comunione dei beni;
successivamente, in data 16/07/2012, con atto a rogito della Dr.ssa i coniugi optava per la separazione dei Persona_1
beni; che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
➢la casa coniugale, sita in Fiumicino (RM), via Valderoa, 128/A, di proprietà della Sig.ra , rimarrà nella piena ed esclusiva Parte_2
disponibilità della stessa, essendosene il marito già allontanato, asportando i beni personali;
➢entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento,
essendo economicamente autosufficienti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1463/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RMA (RM), 09/03/1959) e MA (RM), Parte_2 2 07/07/1960) relativamente al matrimonio contratto in data 16/05/1982 in
Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile, , alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
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