Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1262/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 23 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1262 dell'anno 2023
T R A
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato in TA alla via Parte_1 C.F._1
San Roberto Bellarmino n.18 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Scapati (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
C.F._2
Appellante
C O N T R O
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Raffaella Marino (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in TA al viale C.F._3
Virgilio n. 101/A presso lo studio dell'avv. Dario Lupo come da documentazione in atti;
(C.F. ) in persona del presidente pro tempore, rappresentata e Parte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. Cesare Semeraro ed elettivamente domiciliata in TA alla Via Anfiteatro 4, presso il Settore Contenzioso e Conciliazione dell'Ente come da documentazione in atti;
Appellati
1
gennaio 2025 e del 10 febbraio 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Giudice di Pace di TA la Parte_1 CP_1
e la deducendo: 1) che l'08 gennaio 2021 alle ore 17,45 circa mentre era
[...] Parte_2
alla guida dell'autovettura Toyota tg. DB359PE percorrendo la S.P. 53 in agro di MO (Ta) con direzione IN NC (Ta) giunto in località “Bosco Sant'Antuono” , impattava con un cinghiale che improvvisamente si immetteva sulla carreggiata dal margine laterale sinistro attraversandola, il tutto con un fondo stradale reso viscido dalle precipitazioni ed in assenza di illuminazione pubblica.
Chiedeva la condanna degli Enti convenuti, in solido tra essi , al ristoro dei danni che assumeva aver patito nella misura di euro 4807,65.
Si costituiva la eccependo il difetto di procura ad litem, risultando quella Parte_2
rilasciata dall'attore in favore della sola , e la propria carenza di legittimazione passiva CP_1
in favore di quella esclusiva della in virtù della L.R. 59/2017 che le conferiva poteri CP_1
di controllo e vigilanza sulla fauna selvatica.
Si costituiva con comparsa di risposta la eccependo la nullità dell'atto di citazione ex CP_1
art. 164 cpc per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.7 cpc e la propria carenza di legittimazione passiva ai sensi della L.R. 27/1998 in favore della legittimazione passiva della
. In via subordinata eccepiva l'autoresponsabilità dell'attore ex art. 1227 cc e Parte_2
l'inadeguatezza del quantum debeatur.
Con sentenza n. 41/2023 emessa in data 02 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
3309/2021 r.g. il Giudice di Pace di TA così stabiliva:
“Rigetta la domanda;
compensa le spese”.
Così argomentava il GdP la propria decisione:
2 “…..non è sufficiente la mera presenza dell'animale sulla carreggiata o l'impatto tra il veicolo e lo stesso a legittimare il diritto al risarcimento, dovendo l'automobilista fornire la prova dell'esatta dinamica dell'incidente dalla quale emerga che il conducente abbia adottato tutte le cautele possibili nella propria condotta di guida onde evitarlo. Orbene nello specifico, all'esito della svolta istruttoria però non è emersa la prova di una condotta colposa anche omissiva degli Enti citati né della sussistenza di un nesso causale tra la condotta e l'evento, non potendo configurarsi responsabilità in capo ad entrambe le convenute, come unicamente fa l'attore per il semplice fatto del sussistente automatico potere di gestione e di controllo ed in virtù della esercitata delega da parte della CP_1
della fauna selvatica…”
“Pertanto ritiene questo giudice che nel caso di specie non sia stata dimostrata da parte dell'attore né la mancata attuazione ed adozione da parte degli Enti convenuti di tecniche di captazione degli animali verso le aree boschive lontane da strade ed agglomerati urbani, anzi risultando la strada in questione costellata dalla presenza di area boschiva inevitabilmente abitata da fauna selvatica;
né
che il soggetto tenuto al controllo e alla vigilanza di detto tipo di animali selvatici o il gestore della strada abbia l'obbligo di provvedere alla totale recinzione e segnalazione centralizzata dei perimetri boschivi né che abbia pure l'obbligo di provvedere ad esempio alla illuminazione nottura di strade lontane dai centri abitati….”
“E comunque a detta del teste la strada presentava una precisa delimitazione avendo Tes_1
riferito lo stesso in sede di esame testualmente ha riferito
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“1) in riforma dell'impugnata sentenza, previa ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio
meccanica sul veicolo Toyota RAV4 tg. DB359PE al fine di meglio determinare la quantificazione del pregiudizio sofferto dall'attore, accertata la responsabilità ex art. 2052 codice civile, condannare la sola in persona del suo legale rappresentante p.t. a risarcire tutti i danni subiti CP_1
3 dall'attore (danni materiali, fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria) nella misura che verrà provata e quantificata in corso di causa e comunque entro il limite di euro 5.000,00. Con
vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Così argomentava il proprio gravame l'appellante:
[1) errata e falsa applicazione degli articoli 2052 codice civile e 2697 codice civile.
Ha errato il giudice di prime cure nel rigettare la domanda perché non ha inteso applicare, alla fattispecie in esame, l'art. 2052 del codice civile e quindi la ripartizione degli oneri della prova che ne consegue.
Si richiamano qui i capi di sentenza da censurare: “ ….Infatti non è sufficiente la mera presenza sulla carreggiata o l'impatto tra il veicolo e lo stesso a legittimare il diritto al risarcimento, dovendo l'automobilista fornire la prova dell'esatta dinamica dell'incidente dalla quale emerga che il conducente abbia adottato tutte le cautele possibili nella propria condotta di guida onde evitarlo.
Orbene, nello specifico, all'esito della svolta istruttoria però non è emersa la prova di una condotta colposa anche omissiva degli Enti citati né della sussistenza di un nesso causale tra la condotta e l'evento, non potendo configurarsi responsabilità in capo ad entrambe le convenute, come unicamente fa l'attore per il semplice fatto del sussistente automatico potere di gestione e di controllo ed in virtù della esercitata delega la parte della della fauna selvatica. Invero occorreva la CP_1
puntuale allegazione da parte dell'attore, della prova di una concreta condotta colposa, ascrivibile intanto all'Ente Provincia citata, pur quale Ente proprietario della strada in questione e dunque quale custode e gestore della medesima, quindi in capo alla ed alla riconducibilità CP_1
dell'evento dannoso, in base ai principi della causalità omissiva, ad esempio fornendo la prova che nonostante specifiche segnalazioni della presenza di ungulati su quella strada né l'una né l'altra si fossero positivamente attivate onde adeguatamente segnalarne la presenza e/o disincentivarne con opportuni accorgimenti, la presenza. Ne è risultato provato che, nonostante il verificarsi di simili episodi le convenute, ciascuno nell'ambito dei rispettivi ruoli e poteri, non abbiano adottato le opportune cautele ed approntato sulla strada idonea segnaletica.”
4 Il Giudice di Pace rimprovera l'attore di non aver dimostrato l'esatta dinamica del sinistro, di non aver fatto il possibile per evitarlo e, addirittura, di non aver provato che nel tratto stradale de quo vi
è assenza di segnalazione di pericolo concernente l'attraversamento della fauna selvatica (insomma, si è pretesa una inversione dell'onere della prova peraltro su di una circostanza negativa) e persino di non aver provato che in quel tratto stradale (che attraversa un bosco) non vi erano misure contenitive circa lo “sconfinamento” degli animali selvatici dal loro habitat.
Invero, con ormai consolidato orientamento, la Suprema Corte ha statuito che, indipendentemente da eventuali responsabilità dell'ente proprietario della strada e dunque ex art. 2051 c.c., la CP_1
in quanto ente territoriale a cui spetta il controllo della fauna selvatica ex L n.157 del 1992, risponde ex art. 2052 del codice civile dei danni arrecati dagli animali selvatici (così da ultimo Cass sez. VI
civile – 3, Ord. N. 3023/21 dep. 09.02.2021, sul solco delle precedenti pronunce ex multis cass. Civ.
sez III, Ord. N. 13848 del 06.07.2020; Cass. Civ. 7969 del 20.04.2020).
Dunque, in forza del carattere peculiare del criterio di imputazione di cui all'articolo 2052 cod. civ.
(la quale rappresenta una forma di responsabilità oggettiva), una volta che il danneggiato ha provato il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno spetta alla fornire la prova CP_1
liberatoria del caso fortuito e ogni altro elemento esimente.
Orbene, circa l'onere della prova gravante sul danneggiato, nella fattispecie non vi è dubbio che questo è stato assolto. Infatti:
a) agli atti vi è accertamento dei Carabinieri con rilievi fotografici che comprovano l'avvenuta collisione lungo la SP 53 tra la vettura del e l'animale selvatico, nella specie un cinghiale Pt_1
di generose dimensioni;
b) il teste ha altresi chiarito le modalità dell'evento: l'automobilista investiva il Testimone_2
cinghiale perché questo si era improvvisamente parato innanzi, dopo aver scavalcato un muretto posto ai margini stradali;
inoltre il teste ha avuto modo di riferire che l'andatura tenuta dal danneggiato era lenta (“…andavamo piano per via della pioggia…”).
c) la condotta di guida del D'IA in particolare è stata improntata al rispetto delle norme della
5 circolazione e e quest'ultimo ha posto in essere quanto era nelle sue possibilità pur di evitare l'evento, compatibilmente con le condizioni della strada. Tanto si desume da molteplici fattori: 1)
innanzitutto è lo stesso teste che ricorda nitidamente come al momento Tes_1
dell'attraversamento dell'animale l'auto avesse frenato di colpo prima di sobbalzare (segno di una manovra compiuta istintivamente pur nella repentinità dell'attraversamento dell'ungulato); 2) la posizione post urto del veicolo (che ha sopravanzato di pochi metri l'animale appena impattato) testimonia ulteriormente la velocità moderata con cui l'odierna appellante percorreva la SP53: diversamente date le condizioni dell'asfalto e la pioggia in atto vi sarebbe stata la perdita di controllo del mezzo e la fuoriuscita di strada con conseguenze ben più gravi;
3) l'attraversamento del cinghiale
è avvenuto in ore notturne, in modo repentino e soprattutto non era avvistabile per tempo in quanto l'animale è “sbucato” dopo aver scavalcato un muretto che evidentemente, sino a qualche attimo prima, ne impediva la visuale.
E' dunque palesemente illogico, oneri della prova a parte, rimproverare al di non aver Pt_1
tenuto una velocità prudenziale e soprattutto che la “performance” alpinistica del cinghiale
(scavalcamento del muretto) lo abbia reso avvistabile per tempo: evidentemente il Giudice di Pace
ignora l'agilità, la rapidità e potenza con cui si sposta un ungulato, soprattutto quanto avverte la presenza dell'uomo.
Dunque nulla si può rimproverare al D'IA: figuriamoci se nella sua condotta possano ravvisarsi gli estremi della abnormità tale da elidere il nesso eziologico tra l'attraversamento del cinghiale e la collisione.
Dal canto suo, invece, la non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante: CP_1
non solo il caso fortuito non è stato provato ma neppure è stato dedotto! In particolare, non ha provato, e neppure dedotto, che la condotta del cinghiale si è posta “al di fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.
Invero, l'evento dannoso è avvenuto nelle adiacenze di un bosco (bosco di Santantuono) la cui
6 presenza dei cinghiali è a dir poco notoria per chi è onerato della loro gestione.
La domanda dunque andava accolta e la stima dei danni ben poteva essere eseguita sulla scorta della invocata CTU, tutt'altro che meramente esplorativa, previa visione delle foto e del preventivo in atti e del veicolo riparato.
In ordine a quest'ultimo punto è da censurare anche il seguente capo di sentenza: “…non ammessa la richiesta CTU ritenuta da questo giudice esplorativa, sulla scorta della scarsa documentazione allegata ed avendo provveduto ad effettuare le riparazioni in economia e senza alcuna fatturazione…”.
Anche detta motivazione, infatti, presenta profili di manifesta illogicità in quanto il D'IA aveva offerto idoneo materiale probatorio al riguardo: la tipologia e l'ubicazione dei danni è ben raffigurata nelle fotografie offerte in produzione mentre la loro descrizione e quantificazione è stata oggetto di un preventivo di spesa il quale notoriamente costituisce idoneo elemento tecnico di valutazione senz'altro utilizzabile al fine di pervenire alla liquidazione del danno. L'intera documentazione prodotta costituisce un insieme di elementi valutativi utili affinché il giudice, anche con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, possa accertare la consistenza degli effetti dannosi lamentati nonché la loro riferibilità con l'evento occorso.
Oltretutto, il CTU, di cui si è sollecitata la nomina, pur coerentemente con il principio di disponibilità
della prova, è investito ex lege del potere di compiere ogni indagine utile all'espletamento del suo incarico e alla esaustiva soluzione ai quesiti a lui posti;
ciò dunque può avvenire con la disamina del compendio fotografico, l'ispezione diretta dell'autovettura (dalla quale può evincere anche l'avvenuta riparazione e di quali componenti, meccaniche o di carrozzeria ed il valore di tali interventi), il confronto del preventivo (che nel caso di specie si presenta ben dettagliato) con i prezziari vigenti. Nessuna rilevanza, ai fini dell'ammissibilità della Consulenza tecnica, può attribuirsi all'avvenuta o meno riparazione del mezzo attoreo non accompagnata dalla prova del documento fiscale di pagamento: tutt'al più detta circostanza può incidere negativamente, come la
S.C. sottolinea, ai soli fini del riconoscimento dell'IVA (Cass., sez. III civile, ordinanza n. 9348/19)
ma di certo non può atteggiarsi a fatto impeditivo di un'analisi condotta mediante ispezione diretta
7 e raffronto con le fotografie ritraenti le parti danneggiate.
Risulterà a tratti pleonastico ribadire che il pregiudizio economico sofferto dalla parte danneggiata non si identifica necessariamente nella spesa documentata da una fattura, la quale in astratto può
contenere parametri non rispondenti ai normali tariffari applicabili, bensì è rappresentata dalla diminuzione del valore del bene conseguente al fatto verificatosi, il che corrisponde al valore congruo che assume la riparazione da sostenere per la restitutio in integrum. Il giudice di prime cure invece sembra incredibilmente voler sanzionare l'avvenuta riparazione in economia e l'omessa produzione di una fattura considerandole come elementi ostativi ad una analisi che ben può essere condotta sul materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, a tal punto da definire in maniera del tutto esecrabile la richiesta di CTU come “esplorativa”.
Alla luce dei fattori esposti, del tutto incomprensibile risulta la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, che il D'IA aveva ripetutamente sollecitato anche in sede di precisazione delle conclusioni e discussione e che tuttora sollecita.]
Si costituiva con comparsa di risposta in appello la rassegnando le seguenti Parte_2
conclusioni:
[1) riconoscere il difetto di titolarità del lato passivo dell'obbligazione dedotta nel presente giudizio in capo alla e/o il suo difetto di legittimazione passiva;
Parte_2
2) condannare l'attore, o chi di ragione, al pagamento in favore della delle Parte_2
spese e competenze di giudizio.]
Così argomentava le proprie conclusioni l'appellata : Parte_2
[Difetto di procura relativamente alla pretesa azionata in danno della Parte_2
Come appare evidente dalla semplice lettura della copia della procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato via PEC in danno della , il sig. ha Parte_2 Parte_1
Par rilasciato in favore del proprio Patrono la procura ad agire nella “controversia
[...]
contro + 1”. Ma l'attore nel rilasciare a procura ha evidentemente Pt_1 CP_1
8 ritenuto di mantenere riservato il nome del secondo convenuto, e di certo non ha indicato la Provincia
deducente. Certo però lo ha tenuto talmente riservato da non rivelarlo neanche al proprio difensore,
figurarsi al convenuto in questione. Che a questo punto non possiamo sapere chi sia. Di certo non ha indicato la , che difficilmente potrebbe essere indicata con certezza con il Parte_2
numero ordinale +1 cripticamente riportato in procura.
Quindi è palese l'irrimediabile difetto di procura, cui l'attore non ha neanche posto riparo entro l'iscrizione a ruolo della causa, momento ultimo in cui una integrazione sarebbe stata possibile.
Del difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alla Parte_2
In base all'art. 1, comma 3 della L. n.157 /1992, spetta alle Regioni a statuto ordinario il compito di provvedere all'emanazione di norme finalizzate alla protezione e controllo di tutte le specie della fauna selvatica, affidando alle stesse i necessari poteri gestori e riservando alle Province unicamente le funzioni di carattere amministrativo, alle stesse eventualmente ed appositamente delegate, ai sensi dell'art. 4 D.lgs n.267/2000.
È opportuno a questo punto evidenziare che la ha proceduto al completo riordino CP_1
della materia con la Legge Regionale n. 59 del 20/12/2017 la quale detta “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-
ambientali e per il prelievo venatorio”. Tale provvedimento legislativo, all'art. 58, ha espressamente abrogato la precedente Legge regionale n. 27 del 13.08.1998, erroneamente citata dall'attore,
incidendo significativamente sulle competenze amministrative, le quali sono state avocate definitivamente dalla Regione medesima siccome rientranti nella propria ed esclusiva competenza.
L'art. 3 della citata L.R. 59/17, infatti, stabilisce che “la esercita le funzioni di CP_1
legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla , che istituisce, per esercitarle, appositi CP_1
uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali.
9 La può avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti CP_1
territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione.
Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della )”. CP_1
Così stando le cose, poiché nella materia in questione non è stata implementata alcuna convenzione tra e e tanto meno quest'ultima ha fatto ricorso ad avvalimento alcuno, è chiaro CP_1 Parte_2
che la di TA (come del resto tutte e altre provincie pugliesi) non ha più alcuna Parte_2
competenza in materia di fauna selvatica, neanche quella residuale già prevista dall'art. 55 della precedente L.R. 27/98 in materia di danni all'agricoltura.
E', quindi, di tutta evidenza che, nel caso di specie, nessuna responsabilità possa essere attribuita alla , non essendo titolare né in via diretta e tanto meno delegata di alcuna Parte_2
attività di vigilanza in materia di fauna selvatica. Quest'ultima deve, senza ombra di dubbio, essere ascritta alla cui è attribuito il relativo potere, in virtù di espressa disposizione normativa e CP_1
come, peraltro, più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche prima che la Legge
Regionale 27/98 venisse abrogata. Tant'è vero che la Suprema Corte, attraverso varie sentenze,
aveva sancito principio secondo cui “Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la Legge 11 Febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1,
comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle
Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni alle Province, CP_1
è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c. c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività
in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”.
10 Da ciò si evince che, alla luce della normativa nazionale e regionale, non esiste alcuna possibilità di ipotizzare un qualche coinvolgimento della nell'ipotesi di risarcimento dei Parte_2
danni arrecati dalla fauna selvatica azionata da controparte.
Della nullità della domanda
Come è noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 terzo comma n. 4) cpc, l'attore deve indicare in citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Il che val quanto dire gli elementi costitutivi della domanda. Tra questi, secondo l'insegnamento della Giurisprudenza rientra senza alcun dubbio la titolarità passiva dell'obbligazione dedotta in giudizio, poiché “La
titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/06/2018, n. 16904).
Ora, il fatto che parte attrice abbia evocato in giudizio due Enti territoriali che chiaramente in relazione alla predetta titolarità passiva si pongono in alternativa tra loro ( e ), CP_1 Parte_2
denota chiaramente una certa confusione sul punto. Ecco allora che, se già in citazione l'elemento di diritto riguardante la titolarità passiva dell'obbligazione dedotta in giudizio è assolutamente incerto, per la semplice proprietà transitiva ne risulta assolutamente incerto l'elemento di cui al cennato n. 4) del ridetto art. 163 cpc, con conseguente radicale nullità della domanda ex art. 164
cpc. Né a ciò può obiettarsi il principio per cui jura novit curia in quanto quest'ultimo non vale per gli elementi costitutivi della domanda ma, al più, per le regole di diritto disciplinanti la fattispecie.
Il che, come ognuno può capire, è profondamente diverso. Non a caso in giurisprudenza si afferma che “In materia di procedimento civile, l'onere delle parti è quello di allegare i fatti costitutivi delle domande ed eccezioni e specificare le conseguenze e la tutela che da tali fatti si invocano, mentre la qualificazione giuridica di tali domande ed eccezioni è operazione rimessa al giudice, secondo il principio 'iura novit curia'. Spetta, infatti, al giudice ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, ben potendo, quest'ultimo, assegnare una diversa
11 qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa”
(cfr. Corte appello Potenza, 23/11/2017, n. 629); ovvero che “In materia di procedimento civile,
l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi
di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
09/04/2018, n. 8645).
Ad aggravare il vulnus di inammissibilità del pretesa, vi è che neanche la norma di diritto indicata nelle conclusioni pare univoca, alla luce del differente regime giuridico che caratterizza l'azione ex art. 2051 c.c. e quella ex art. 2043 c.c.- Della domanda ex art. 2052 c.c., palesemente non esperibile benchè alternativamente proposta, nulla si rileva, attesa la copiosa giurisprudenza che esclude l'applicabilità di tale disciplina al danno da fauna selvatica e nessun nesso logico-giuridico presentando tale ulteriore prospettazione con l'Ente deducente.
Della infondatezza della pretesa nel merito
Le pretese dell'attore, in ogni caso, risultano infondate anche nel merito.
Si premette che il danno cagionato da fauna selvatica è risarcibile solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Da ultimo, infatti, è stato ribadito che “Il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. (Nella specie,
12 la S.C. dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento dei danni alla persona conseguenti all'aggressione da parte di un cinghiale, giacché la gestione della fauna assegnata alla regione non comporta che qualunque danno cagionato da essa sia addebitabile all'ente territoriale preposto)”
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 27/02/2019, n. 5722; cfr. pure Cass. civ., Sez. I, 24/04/2014,
n. 9276).
L'attore, quindi, nelle ipotesi delle quali si discute è tenuto a provare rigorosamente gli elementi costitutivi della pretesa, vale a dire la condotta (attiva od omissiva) addebitabile al soggetto convenuto, il nesso di causalità tra quest'ultima e l'evento lesivo lamentato ed infine l'elemento psicologico in capo al soggetto ritenuto responsabile, con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento doloso o colposo ascrivibile a quest'ultimo.
Tuttavia, come si è visto sopra, se si prende in considerazione la responsabilità ex art. 2043 c.c.,
parte attrice non può certo limitarsi a basare la propria pretesa in danno della sulla Parte_2
semplice affermazione della mancanza di “adeguata recinzione” della strada da lui percorsa. Tale
pretesa è smentita da costante giurisprudenza, la quale con riferimento alle strade secondarie (cioè
non alle autostrade) chiaramente riconosce l'impossibilità di imporre all'Ente proprietario la foderatura dell'intera rete stradale. E questo già nei casi normativamente disciplinati di obbligo d'installazione dei gard-rail, figurarsi nei casi in cui tale “foderatura” si riferisse ad una funzione diversa, come quella invocata dall'attore.
Né il D'IA può pensare di poter assolvere l'onere probatorio su di lui incombente mercè
l'utilizzo di forme avverbiali quali “notoriamente” che nulla hanno di fattuale e quindi di logico,
tentando di contrabbandare per fatto notorio ciò che fatto notorio non è. Onde per questo verso, nella fattispecie in esame, non è rilevabile e/o provata alcuna colpa né generica né tantomeno specifica in capo alla deducente e, quindi, neanche sotto questo profilo si può muovere addebito alcuno Parte_2
all'Ente convenuto.
Del quantum
In ordine al quantum debeatur, ovviamente, valgono le medesime osservazioni formulate sopra in
13 tema di onere probatorio, questa volta con specifico riferimento al cd. danno-conseguenza, per la semplice ragione che l'onere probatorio non può essere giammai supplito da una irrituale
“richiesta” di consulenza tecnica di ufficio, la quale a questo punto avrebbe certamente natura esplorativa. Tanto meno il detto onere può essere adempiuto mercè la produzione di un documento fiscale quale è la fattura, la quale notoriamente non costituisce di certo prova del legame tra danno-
evento e danno-conseguenza, quest'ultimo dovendo essere -ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1223
c.c.- conseguenza necessaria e diretta del primo (si rammenti che “La fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (cfr. Cass. civ. Sez. VI, 12/02/2018, n. 3293).
Il Giudice di prime cure, sulla premessa della ricorrenza di una ipotesi di responsabilità ex art. 2052
c.c. rigettava la pretesa attorea siccome non provata, senza peraltro soffermarsi specificamente sul soggetto sul quale incombeva l'onere custodiale. Rigettava infatti la domanda sul presupposto del totale deficit probatorio a carico di parte attrice.
Avverso la sentenza n. 41/2023 del Giudice di Pace di TA è insorto quindi il sig. Parte_1
chiedendo la riforma del provvedimento impugnato, tuttavia concludendo per la
[...]
condanna della sola e, quindi, consacrando il passaggio in giudicato della sentenza CP_1
per quel che riguarda il capo della domanda originaria contenente la richiesta di condanna anche della . Parte_2
Pertanto, con il presente atto si costituisce in giudizio la , per quanto di ragione, Parte_2
riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi da intendersi qui per integralmente richiamati,
insistendo in ordine a tutti i profili di inammissibilità ed infondatezza della pretesa spiegata dal nella prima fase di giudizio in danno dell'Ente.] Pt_1
Si costituiva con comparsa di costituzione in appello la rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni:
[L'On.le Giudicante adito pronunciarsi per: - il rigetto dell'avverso atto di appello perché
inammissibile e comunque infondato;
- per la conferma della sentenza appellata n. 41/2023 emessa
14 dall'Ufficio del Giudice di Pace di TA in data 2 gennaio 2023, nella persona della dott.ssa
Carmela Cesareo;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio, comprese spese generali e oneri riflessi a carico degli avvocati regionali, quali ex CPEL
(23,80%) e (0,505%), non essendo gli stessi soggetti al pagamento del C.A.P. e dell'I.V.A.] CP_2
Così argomentava la le proprie richieste: CP_1
[Circa l'infondatezza dei motivi di doglianza
Nello specifico si ritiene corretto l'iter valutativo e processuale che il Giudice adito, estensore del provvedimento impugnato, ha tenuto nel corso del giudizio di primo grado, esaminando analiticamente ogni profilo della vicenda, sia con riferimento alla evoluzione storica dei fatti, che con riguardo alla prova testimoniale.
Infatti a pag. 4 della sentenza impugnata, il Giudice Estensore evidenzia come “Orbene, nello specifico, all'esito della svolta istruttoria però non è emersa la prova di una condotta colposa anche omissiva degli Enti citati né della sussistenza di un nesso causale tra la condotta e l'evento, non potendo configurarsi responsabilità in capo ad entrambe le convenute, come unicamente fa l'attore per il semplice fatto del sussistente automatico potere di gestione e di controllo ed in virtù della esercitata delega da parte della della fauna selvatica”. CP_1
Giova sottolineare che, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, l'incidente stradale determinato dallo scontro con animale selvatico non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2052
c.c.. Si tratta appunto di animali selvatici per i quali non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza dell'ente pubblico e dunque non opera alcuna presunzione di colpa. Ne consegue che sulla base dei principi generali, spetterà all'attore la prova degli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresa la colpa della pubblica amministrazione (Cass. Sez. III, sent. n. 7080 del 28.03.2006; Cass.
21.11.2008, n. 27673; Cass. 28.07.2004; Cass. 24.06.2003, n. 10008). Orbene, la richiesta risarcitoria per cui è causa risulta decisamente deficitaria in ordine alla prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. Infatti, in essa non si fa alcun riferimento a comportamenti colposi della P.A., di fatto configurando una sorta di responsabilità in re ipsa per il
15 verificarsi del danno. D'altra parte, l'attore non ha fornito alcuna prova sul punto, neanche in termini di allegazione, non avendo indicato alcuna negligenza o imprudenza nella vigilanza sulla fauna selvatica ovvero l'omissione di cautele in prossimità della strada, limitandosi a dedurre l'attraversamento della stessa da parte di un cinghiale (cfr. ex plurimis Cass. Sez. III, Ordinanza n.
4004 del 18.02.2020, Ordinanza n. 5722 del 27.02.2019, Cass. sez. I, sent. 24 aprile 2014, n. 9276).
Soltanto ove l'attore avesse fornito una prova di tale tipo, sarebbe spettato alla controparte l'onere di fornire la prova liberatoria della propria diligenza e l'eventuale esistenza del caso fortuito.
Ma ciò non è.
In più, anche a voler ammettere l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., rimane a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico. Siffatto onere può ritenersi soddisfatto allorché sia stata dimostrata la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157/1992.
Infatti, nella peculiare ipotesi di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, non potrà ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata, e dell'impatto tra lo stesso ed il veicolo, in quanto il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" dell'evento danno, “è comunque onerato -
ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1 - della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno,
cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Invero,
che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c., non impedisca l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose,
compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte.” (Cass. Sez. III, ordinanza n. 13848/2020). E ciò sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 3, sent. 7 marzo 2016, n. 4373, Rv. 639473-01;
Cass. Sez. 3, sent. 6 agosto 2002, n. 11780, Rv. 556722-01).
16 In tal senso si concorda con quanto dedotto dal Giudice estensore, il quale, sulla dinamica dell'incidente, non ha condiviso la ricostruzione operata da parte attrice. A riguardo si cita quanto a pag. 5 della sentenza impugnata, laddove il Giudice Estensore sottolinea come in sede di esame testuale il teste riferisca “ho visto il cinghiale scavalcare il muretto”, situazione che Tes_1
secondo il Giudice porta correttamente a ritenere che “l'attraversamento non può essere stato repentino, come riferito dall'attore”, oltre a quanto riportato a pag. 6 della sentenza di primo grado dove si evidenzia come “occorre tener conto in concreto del comportamento tenuto dal conducente che, nello specifico sicuramente non era improntato al rispetto delle norme del codice stradale né consono al tipo di strada percorsa, per altro conosciuta dal conducente residente in zona...”.
Da quanto sopra appare del tutto chiaro, come del resto è di tutta evidenza nello stesso atto di appello, come, in realtà, l'appellante tenti di ricercare motivi di censura alla sentenza, ma non riesca ad esplicitare con forza e chiarezza i propri ragionamenti, soccombendo di fronte alla linearità della motivazione.
Infine, in tema di assenza di prova e della riconducibilità del danno alla condotta omissiva della
P.A., ci si richiama alla recente pronuncia della Suprema Corte della Cassazione civile - Sez. III -
27.02.2019, n. 5722 - i cui contenuti si richiamano integralmente, nonché delle pronunce del
Tribunale Civile di Bari n. 101/2021 - Giudice Dott.ssa M. Delia, nonché del Tribunale di Trani n.
530/2021 - Giudice dott. E. Di Molfetta.
La domanda formulata è, quindi, infondata per le argomentazioni tutte innanzi esposte e pertanto,
questa difesa chiede il rigetto dei motivi di doglianza proposti da parte appellante in quanto illogici e infondati.]
Motivi della decisione
I.- La domanda proposta in primo grado, di cui l'appellante chiede l'accoglimento previa riforma della sentenza impugnata, postula una fattispecie di responsabilità extracontrattuale in cui vige la regola generale dettata dall'art. 2055 cc che, sotto la rubrica “responsabilità solidale”, così disponeva il 21 aprile 1942 e così dispone tutt'oggi: “1.- Se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 2.- Colui che ha risarcito il danno ha regresso
17 contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità
delle conseguenze che ne sono derivate. 3.- Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.”
Ne consegue che alla Legge preme assicurare al danneggiato in pronto risarcimento senza imbrigliarne le istanze in sottili questioni poste dalla esatta identificazione del responsabile.
Tutti coloro i quali sono astrattamente, anche per singoli e limitati profili, coautori del fatto dannoso rispondono in solido e per l'intero, salvo l'esperimento dell'azione di regresso tra i coobbligati per la ripartizione di quanto pagato.
Nella vicenda sottoposta a giudizio l'art. 1 comma 1 della ls 157/1992 dispone: “La fauna selvatica
è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.”
La predetta norma di legge radica innanzitutto la corresponsabilità dello Stato, essendo la fauna selvatica parte del patrimonio indisponibile.
Le predette disposizioni sono inderogabili da normative regionali in quanto ai sensi dell'art. 117
comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
”
La disciplina del diritto di proprietà rientra così nell' “ordinamento civile” riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117 comma 2 della Costituzione della Repubblica e, di conseguenza, insuscettibile di subire la forza abrogatrice della legislazione delle Regioni a Statuto
Ordinario.
Il regime dominicale della fauna selvatica può essere così regolamentato solo dalla normazione primaria posta dallo Stato.
Si aggiungono profili di corresponsabilità della , proprietaria della strada ove si sarebbe Parte_2
svolto il fatto, nonché della ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 59/2017. CP_1
Ne consegue la piena sussistenza della legittimazione passiva degli enti oggi appellati, tutti evocati
18 correttamente in primo grado ai sensi dell'art. 2055 del codice civile.
Devono così essere rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva formulate sia dalla sia dalla . CP_1 Parte_2
II.- Nel merito occorre rilevare come nei confronti delle cose appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, similmente a quanto accade per i beni demaniali, a causa della vastità dell'estensione non sia configurabile un rapporto di custodia a guisa di quello delineato dagli artt. 2051 del codice civile
(“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) e 2052 del codice civile (“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”).
In giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
“E' infatti provato agli atti che il sinistro si è verificato su di una strada provinciale – S.P. Fasano-
Cisternino - facente parte del c.d. demanio accidentale provinciale ex artt.822 comma 2 e 824
cod.civ. e, pertanto, aperta all'uso generale della collettività che si esercita mediante la fruizione uti civis delle utilità che dal bene è possibile trarre secondo la sua propria destinazione e attitudine.
Nei confronti di siffatti beni non è configurabile una responsabilità ex art. 2051 cod.civ. a carico dell'Ente proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per la apertura all'uso generale della collettività, non consentono all'Ente il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l'insorgenza dal determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi1. L'esclusione in parola trova il proprio fondamento nel principio ad impossibilia nemo tenetur2, e nella ratio su cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art.2051 cod.civ., richiedendo questa pur sempre la esigibilità dal custode di una condotta di controllo e vigilanza astrattamente idonea ad impedire la propagazione dalla cosa del determinismo produttivo dell'evento dannoso, di talchè ogniqualvolta risulti in concreto la impossibilità per il custode di esercitare un siffatto potere,
viene ad essere processualmente provata la sussistenza del caso fortuito, inteso come evento dotato di autonoma efficacia etiologica sulla produzione dell'evento dannoso, e che il custode sia impossibilitato ad evitare.
La speciale ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. è infatti ricondotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall'art.2043 cod.civ. che,
tra i propri elementi costitutivi, esige invece la accertata sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa.
Siffatto rapporto di specialità si estrinseca innanzitutto nella diversità dei presupposti, essendo la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 2051 cod.civ. fondata sul rapporto di custodia con la res, e sulla produzione di un evento dannoso per i terzi che sia il risultato etiologico di una serie causale che abbia come fattore produttivo proprio la cosa custodita.
Laddove, invece, la generale ipotesi di responsabilità aquiliana è fondata sull'azione antigiuridica colposa o dolosa produttiva di un damnum iniuria datur.
I tratti differenziali più marcati si apprezzano tuttavia essenzialmente in tema di onere della prova, nella fattispecie speciale dovendo l'attore-danneggiato provare solo il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, e non già, come nella ipotesi generale, la esistenza di una azione antigiuridica colposa o dolosa del custode, mentre quest'ultimo, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno – che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato – che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità3.
Nondimeno siffatta prova liberatoria, che non può evidentemente ridursi ad un vera e propria probatio diabolica, potrà essere efficacemente fornita non solo in modo diretto, attraverso la prova positiva del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione casus=non culpa, ovverosia dimostrando la oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo esercizio del potere di controllo sulla cosa custodita, tale da poter efficacemente escludere la operatività della causa esterna produttiva dell'evento dannoso.
E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile4 e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi;
attività di controllo e vigilanza che, invece, sono realisticamente esercitabili e, pertanto, esigibili, in relazione a beni demaniali e/o patrimoniali che coniughino la più ridotta estensione con l'interdizione all'uso indiscriminato della collettività5.”6.”(Così il giudice unico dott. Alberto Munno, con il dr. Alberto
21 Munno relatore ed estensore a completare la formazione, nella sentenza monocratica emessa il 05
marzo 2007 nel proc. n. 67/2004 r.g. Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
Per altro verso la fauna selvatica è parte integrante dell'ambiente naturale che non può costituire di norma fonte di responsabilità per l'ente di cui il territorio sia elemento costitutivo.
Così i proprietari di immobili siti in una città costiera non potrebbero pretendere dal Comune o dalla
Provincia o dalla o dallo Stato il risarcimento del pregiudizio sofferto alle cose oggetto dei CP_1
propri diritti che siano state attinte da una violenta mareggiata che abbia flagellato la costa, ancorchè
il moto ondoso si fosse abbattuto su tali beni patrimoniali privati proveniendo dal c.d mare territoriale, ovverosia dal demanio marittimo ai sensi dell'art. 822 del codice civile (“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
le opre destinate alla difesa nazionale.”).
Così la caduta di una slavina o di una valanga in una zona montuosa soggetta naturalmente a precipitazioni nevose non potrebbe di certo fondare una ipotesi di responsabilità civile dell'ente territoriale per i pregiudizi sofferti da persone e cose a causa del detto evento.
Sulla non configurabilità di un fatto illecito scaturente dalle connotazioni proprie dell'ambiente naturale così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
“Deve infatti considerarsi come, in un contesto ambientale caratterizzato da una strada di montagna inerpicantesi tra gole scavate tra i costoloni rocciosi dei monti, con una fitta vegetazione di alberi di alto fusto con rami aggettanti sulla banchina stradale, la presenza di pozzanghere, allagamenti,
cumuli di aghi di pino resinosi sul fondo stradale battuto da pioggia sia evento di per sé prevedibile come naturale conseguenza prodotta secondo le leggi fisiche dalla caduta di precipitazioni e dai colpi di vento7, e non può essere intesa come caso fortuito imprevedibile in quanto nient'affatto estraneo alla sequenza normale degli accadimenti8 ma, al contrario, caratteristica intrinseca dell'ambiente naturale circostante, che certamente la P.A. non avrebbe potuto eliminare se non a prezzo di effettuare non già una ordinaria manutenzione, quanto, piuttosto, una trasformazione dell'ambiente naturale, mediante recisione dei rami e dei tronchi di pino, con grave compromissione dell'equilibrio ambientale e paesaggistico dei luoghi.
E certamente il conducente che avesse percorso quel tratto prestando alle condizioni della viabilità la dovuta attenzione imposta dalle regole di comune cautela e prudenza imposte dall'art.141 del
D.Lvo n.285/1992, moderando la velocità nei limiti di quella prudenziale imposta dall'art. 142
comma 5 del C.d.S., avrebbe potuto scorgere agevolmente il tratto di strada interessato dalla presenza di aghi di pino, ed in tempo utile all'arresto del veicolo in condizioni di piena sicurezza.
IV.- Ne consegue che i cumuli di aghi di pino dovevano considerarsi visibili quanto meno ai fini di escludere la circostanza della “invisibilità” oggettiva che, unitamente alla imprevedibilità
soggettiva, deve sempre caratterizzare la asperità del fondo stradale affinchè questa possa configurare la ipotesi di insidia9 generatrice di responsabilità a carico dell'Ente proprietario della strada stessa, oberato ex lege dell'obbligo di custodia nei limiti in cui esso è esigibile in relazione alla estensione dei beni da vigilare10; e che, pertanto, i predetti cumuli di aghi di pino non costituissero in concreto insidia stradale11 poichè per le circostanze in cui si è verificato l'accaduto, erano dall'attore concretamente visibili ed evitabili mediante l'esercizio doveroso dei poteri di controllo e vigilanza che devono contrassegnare la diligente condotta di chi utilizza uti civis i beni demaniali aperti alla fruizione della generalità dei consociati12.”(Così il giudice unico dott. Alberto
Munno, con il dr. Alberto Munno relatore ed estensore a completare la formazione, nella sentenza monocratica emessa il 05 marzo 2007 nel proc. n. 67/2004 r.g. Tribunale di Brindisi Sezione
Distaccata di Fasano).
Tutta la vicenda ricade poi nella ripartizione della potestà legislativa determinata dall'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana che nel suo comma secondo così dispone: “2.- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.”
La fauna selvatica è parte integrante dell'ambiente e dell'ecosistema.
Chi si addentra in un bosco può incontrare un rettile ed esserne morso, con possibili gravi conseguenze anche mortali.
Chi si addentra in percorsi montuosi in talune zone della penisola può incontrare un orso e rimanere vittima della nota aggressività dell'animale, oppure imbattersi nei lupi che possono essere assai pericolosi per l'uomo.
Chi percorre strade in zone dedicate all'allevamento può incontrare bovini od ovini sfuggiti a mandrie e greggi.
aperta al pubblico transito - non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto - cosiddetta insidia o trabbocchetto -; questa situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subbiettiva del pericolo stesso.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.5989 del 16-06-1998, Cass.Civ.Sez.III sent.n.11162 del 12-11-1997, Cass.Civ.Sez.III sent.n.11455 del 12-11-1998, Cass.Civ.Sez.III sent.n.6463 del 16-05-2000). 12 “Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obbiettivamente prevedere: onde al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che nonostante la obbiettiva esistenza della insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. Il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato.” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.191 del 12-01-1996).
24 Chi pratica la balneazione nel mare territoriale, bene demaniale ai sensi dell'art. 822 cc, può essere aggredito e morso da una o altro tipo di squalo, o punto da alghe o meduse, senza poter Per_1
agire in via risarcitoria contro lo Stato cui il mare territoriale appartiene ai sensi dell'art. 822 del codice civile.
Chi percorre zone boschive o anche solo periferiche può imbattersi in cinghiali.
Lo Stato non può vigilare sui singoli capi della fauna indisponibile che popolino naturalmente determinate aree geografiche il cui attraversamento, pertanto, deve essere compiuto con la cauta consapevolezza della possibilità di fare incontri, anche quando le predette aree siano percorse da arterie stradali aperte alla circolazione dei veicoli.
Incombe sul conducente adeguare la condotta di marcia a regole prudenziali stringenti ed accettare il residuo margine di rischio di eventi fortuiti e non imputabili a soggetti di diritto, ma purtuttavia prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit in base alle caratteristiche proprie dell'habitat naturale.
III.- L'appello deve essere così rigettato.
IV.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sull'appellante ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 41/2023 emessa in data Parte_1
02 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 3309/2021 r.g. dal Giudice di Pace di
TA;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese e competenze del giudizio di appello in favore della
, liquidandole in euro 700,00 per compensi professionali, oltre accessori come Parte_2
per legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
c) condanna l'appellante a rifondere le spese e competenze del giudizio di appello in favore della liquidandole in euro 700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per CP_1
legge, oltre al 50% delle spese di registrazione della sentenza;
25 In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 12 febbraio 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La presunzione di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, di cui all'art.2051 cod.civ., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale , per le sue caratteristiche - estensione e modalità d'uso - è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n. 265 del 15-01-1996, Cass.Civ.Sez.III sent.n.5990 del 16- 06-1998).
“La presunzione di responsabilità di cui all'art.2051 cod.civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l'estensione del bene demaniale renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n. 10759 del 28-10-1998). 19 2 “In materia di responsabilità civile per i danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche
– nel caso, strada comunale – l'art. 2051 cod.civ. trova applicazione nei confronti della P.A. – nel caso, – non CP_3 solo nelle ipotesi in cui essa svolga una determinata attività sulla strada, ma ogni qualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada in custodia, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene.”(Cass.Civ.Sez.III n.11446 del 23-07-2003).
20 3 Cass.Civ.Sez.III n.2062 del 04-02-2004. 4 “La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, quando l'estensione del bene demaniale renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Tali principi sono applicabili pure nell'ambito del demanio stradale nel quale debbono intendersi comprese, oltre alla sede stradale, le zone limitrofe che siano anch'esse di proprietà della stessa P.A..”(Cass.Civ.Sez.III n.11366 del 31-07-2002). 5 “E' configurabile a carico della P.A. una responsabilità ex art. 2051 cod.civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad essi preposto.”(Cass.Civ.Sez.III n.6515 del 02-04-2004). 6 “Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obbiettivamente prevedere: onde al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che nonostante la obbiettiva esistenza della insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. Il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato.” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.191 del 12-01-1996). 7 “In tema di responsabilità da sinistro stradale il fatto che la strada sia resa sdrucciolevole dal bagnato e dalla presenza di terriccio umido, non costituisce causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell''rt. 45 c.p., non trattandosi di evento imprevisto ed imprevedibile, ma di una situazione di pericolo manifesta che, comunque, rientra nelle naturali possibilità di previsione ed alla quale il conducente, pertanto, deve adeguare il suo comportamento.”(Cass.Pen.Sez.IV
n.8879 del 01-09-1986).
22 8 “Tutto ciò che costituisce l'ambiente normale in cui una determinata attività è costretta ad esplicarsi, quale la strada per il conducente di un autoveicolo, condiziona l'azione ed inerisce alla stessa, con la conseguenza che l'agente non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi ove questi dipendano da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, come la sdrucciolevolezza della carreggiata per la presenza di fango, ghiaccio o macchie d'olio, mentre il fatto deve ritenersi ascrivibile a caso fortuito se le modifiche siano improvvise, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma, in maniera che l'ambiente debba ritenersi modificato da elementi ad esso del tutto estranei.”(Cass.Civ.Sez.III n.1214 del 20-02-1984). 9 “In tema di responsabilità da cose in custodia il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità - elemento oggettivo - e dalla non prevedibilità - elemento soggettivo - e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove la relativa valutazione sia sorretta da congrua ed adeguata motivazione”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.366 del 14-01-2000). 10 “Ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'Ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti dall'utente a causa delle condizioni di manutenzione della stessa - accertamento da compiersi non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro - assume rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo - nella specie una buca - creando egli stesso le condizioni per non avvedersene e non poterla in seguito evitare.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.4632 del 24-05-1997). 11 “Nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la P.A. incontra limiti derivanti sia da norme di legge regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prime tra tutte quella del neminem ledere, in ossequio alla quale essa è tenuta a far si che l'opus publicum - in particolare una strada
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