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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7004/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo, visto il decreto che disponeva la trattazione scritta;
lette le note scritte depositate dalla parte costituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. aventi ad oggetto la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
DECIDE la controversia mediante pronuncia della sentenza che segue.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo R.G. 7004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Benedetta Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 7004 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5411/2024 del Giudice di pace di
Napoli nord pubblicata il 24/06/2024
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di Controparte_2 C.F._2 primo grado dall'Avv. Luca Corvino;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione della udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 16 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della e dell' Parte_1 [...]
, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_1 Controparte_2
c.p.c. avverso l'estratto di ruolo dal quale si evinceva l'esistenza della cartella esattoriale n.
02820150035439351, relativa a sanzioni amministrative, sostenendo di averne avuto conoscenza mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' Controparte_1
, in mancanza di notifica.
[...]
Aveva quindi dedotto l'inesistenza della notifica della suddetta cartella e l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 76 d.P.R. 634/1972.
Si erano costituite in primo grado le parti convenute, sostenendo l'inammissibilità della domanda attorea e l'infondatezza della pretesa nel merito.
Con la sentenza n. 5411/2024, pubblicata il 24/06/2024, il Giudice di pace di Napoli nord aveva dichiarato ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, accogliendola nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito, con condanna dei convenuti in solido alla refusione delle spese.
Con atto di citazione in appello, la ha qui chiesto la riforma della sentenza del Parte_1
Giudice di pace di Napoli nord, lamentando l'erroneità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure ed eccependo l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse, stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo a seguito dell'intervenuta modifica legislativa dell'art. 12 del d.P.R. 602/1973. Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.
Per quanto evocati in giudizio, non si sono costituiti in giudizio né l' Controparte_1
, né , sebbene regolarmente citati dall'appellante, per cui ne va
[...] Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Nel giudizio di primo grado, il contribuente ha dedotto di avere avuto conoscenza Controparte_2 dell'esistenza della cartella di pagamento n. 02820150035439351 a seguito di spontanea richiesta dell'estratto di ruolo di propria pertinenza all'agente della riscossione, lamentando la omessa notificazione della cartella sottesa. Pertanto, oggetto della impugnazione è il solo estratto di ruolo.
Orbene, l'opposizione così incardinata deve essere dichiarata inammissibile, in accoglimento del primo motivo di appello. La possibilità per il contribuente di proporre opposizione all'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale.
In una prima fase, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'estratto di ruolo fosse impugnabile, sebbene con esclusivo riferimento al proprio contenuto, ossia al ruolo e alla cartella esattoriale, laddove quest'ultima non fosse stata validamente notificata dall'ente riscossore.
Pertanto, si ammetteva l'azione di impugnazione dell'estratto di ruolo, mediante la quale il contribuente aveva la facoltà di recuperare la tutela che gli era stata, di fatto, preclusa dal difetto di notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19704 del 2015).
All'opposto, si sosteneva la carenza di interesse ad agire quando l'impugnazione dell'estratto di ruolo fosse proposta nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento. In tal caso, infatti, non si riscontravano le condizioni che giustificavano una tutela recuperatoria in favore del contribuente, il quale, pur avendo avuto conoscenza del diritto di credito vantato nei suoi confronti, non aveva proposto regolare opposizione alla cartella nei termini previsti dalla legge (cfr. Cass. n.
22946 del 2016).
In sintesi, la regolare notifica della cartella comportava, ad avviso della Corte, il venir meno dell'esigenza che si voleva soddisfare consentendo l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul tema ha, tuttavia, significativamente inciso l'intervento del legislatore, che ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento a specifiche condizioni.
La disposizione contenuta nel comma 4 bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, poi sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, recita testualmente: “l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. La norma sembra, quindi, confermare che l'azione in questione sia, in ogni caso, finalizzata a superare lo stato di incertezza circa la posizione debitoria, in assenza di un atto impositivo autonomamente impugnabile.
Inoltre, viene ammessa anche l'impugnazione attraverso l'estratto ruolo della cartella invalidamente notificata, ma soltanto in tre casi:
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
Pa
2) blocco di pagamenti da parte della
3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Sono poi intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza
6/09/2022 n. 26283/2022), le quali hanno confermato la legittimità della menzionata novella normativa e l'hanno considerata applicabile anche ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e
18 d.lgs. n. 46/1999 per i contributi;
art. 27 L. 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), affermando il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6/9/2022).
Peraltro, anche a prescindere dalla pur chiarita retroattività della disciplina di cui alla legge 17 dicembre 2021, n. 215, va considerato processo pendente, ai fini dell'applicazione della normativa suddetta, anche il procedimento in esame, atteso che la sentenza è del 24 giugno 2024, quindi in ogni caso successiva alla disposizione in oggetto.
Facendo applicazione dei principi su richiamati, l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo a parte opponente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
d'altro canto, l'estratto di ruolo impugnato non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis cit., né l'opponente ha allegato la ricorrenza di tali presupposti.
Pertanto, difettava nell'opponente l'interesse ad agire con riferimento alla domanda di primo grado. Alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta da CP_2
innanzi al Giudice di pace di Napoli nord andava dichiarata inammissibile.
[...]
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli nord, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 5411 del 24/06/2024 del Giudice di pace di Napoli nord, così provvede:
- Dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_3 CP_2
;
[...]
- Accoglie integralmente l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_2
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo, visto il decreto che disponeva la trattazione scritta;
lette le note scritte depositate dalla parte costituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. aventi ad oggetto la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
DECIDE la controversia mediante pronuncia della sentenza che segue.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo R.G. 7004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Benedetta Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 7004 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5411/2024 del Giudice di pace di
Napoli nord pubblicata il 24/06/2024
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di Controparte_2 C.F._2 primo grado dall'Avv. Luca Corvino;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione della udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 16 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della e dell' Parte_1 [...]
, aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_1 Controparte_2
c.p.c. avverso l'estratto di ruolo dal quale si evinceva l'esistenza della cartella esattoriale n.
02820150035439351, relativa a sanzioni amministrative, sostenendo di averne avuto conoscenza mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' Controparte_1
, in mancanza di notifica.
[...]
Aveva quindi dedotto l'inesistenza della notifica della suddetta cartella e l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 76 d.P.R. 634/1972.
Si erano costituite in primo grado le parti convenute, sostenendo l'inammissibilità della domanda attorea e l'infondatezza della pretesa nel merito.
Con la sentenza n. 5411/2024, pubblicata il 24/06/2024, il Giudice di pace di Napoli nord aveva dichiarato ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, accogliendola nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito, con condanna dei convenuti in solido alla refusione delle spese.
Con atto di citazione in appello, la ha qui chiesto la riforma della sentenza del Parte_1
Giudice di pace di Napoli nord, lamentando l'erroneità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure ed eccependo l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse, stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo a seguito dell'intervenuta modifica legislativa dell'art. 12 del d.P.R. 602/1973. Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.
Per quanto evocati in giudizio, non si sono costituiti in giudizio né l' Controparte_1
, né , sebbene regolarmente citati dall'appellante, per cui ne va
[...] Controparte_2 dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Nel giudizio di primo grado, il contribuente ha dedotto di avere avuto conoscenza Controparte_2 dell'esistenza della cartella di pagamento n. 02820150035439351 a seguito di spontanea richiesta dell'estratto di ruolo di propria pertinenza all'agente della riscossione, lamentando la omessa notificazione della cartella sottesa. Pertanto, oggetto della impugnazione è il solo estratto di ruolo.
Orbene, l'opposizione così incardinata deve essere dichiarata inammissibile, in accoglimento del primo motivo di appello. La possibilità per il contribuente di proporre opposizione all'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale.
In una prima fase, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'estratto di ruolo fosse impugnabile, sebbene con esclusivo riferimento al proprio contenuto, ossia al ruolo e alla cartella esattoriale, laddove quest'ultima non fosse stata validamente notificata dall'ente riscossore.
Pertanto, si ammetteva l'azione di impugnazione dell'estratto di ruolo, mediante la quale il contribuente aveva la facoltà di recuperare la tutela che gli era stata, di fatto, preclusa dal difetto di notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19704 del 2015).
All'opposto, si sosteneva la carenza di interesse ad agire quando l'impugnazione dell'estratto di ruolo fosse proposta nonostante la regolare notifica della cartella di pagamento. In tal caso, infatti, non si riscontravano le condizioni che giustificavano una tutela recuperatoria in favore del contribuente, il quale, pur avendo avuto conoscenza del diritto di credito vantato nei suoi confronti, non aveva proposto regolare opposizione alla cartella nei termini previsti dalla legge (cfr. Cass. n.
22946 del 2016).
In sintesi, la regolare notifica della cartella comportava, ad avviso della Corte, il venir meno dell'esigenza che si voleva soddisfare consentendo l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul tema ha, tuttavia, significativamente inciso l'intervento del legislatore, che ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento a specifiche condizioni.
La disposizione contenuta nel comma 4 bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, poi sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, recita testualmente: “l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. La norma sembra, quindi, confermare che l'azione in questione sia, in ogni caso, finalizzata a superare lo stato di incertezza circa la posizione debitoria, in assenza di un atto impositivo autonomamente impugnabile.
Inoltre, viene ammessa anche l'impugnazione attraverso l'estratto ruolo della cartella invalidamente notificata, ma soltanto in tre casi:
1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
Pa
2) blocco di pagamenti da parte della
3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Sono poi intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza
6/09/2022 n. 26283/2022), le quali hanno confermato la legittimità della menzionata novella normativa e l'hanno considerata applicabile anche ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e
18 d.lgs. n. 46/1999 per i contributi;
art. 27 L. 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), affermando il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6/9/2022).
Peraltro, anche a prescindere dalla pur chiarita retroattività della disciplina di cui alla legge 17 dicembre 2021, n. 215, va considerato processo pendente, ai fini dell'applicazione della normativa suddetta, anche il procedimento in esame, atteso che la sentenza è del 24 giugno 2024, quindi in ogni caso successiva alla disposizione in oggetto.
Facendo applicazione dei principi su richiamati, l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo a parte opponente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
d'altro canto, l'estratto di ruolo impugnato non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis cit., né l'opponente ha allegato la ricorrenza di tali presupposti.
Pertanto, difettava nell'opponente l'interesse ad agire con riferimento alla domanda di primo grado. Alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta da CP_2
innanzi al Giudice di pace di Napoli nord andava dichiarata inammissibile.
[...]
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli nord, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 5411 del 24/06/2024 del Giudice di pace di Napoli nord, così provvede:
- Dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_3 CP_2
;
[...]
- Accoglie integralmente l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_2
- Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo