TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2263/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel.
Dott.ssa Elisa REMONTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2263/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da nata a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Parte_1 C.F._1 in Via Asproni n.23 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Serra (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo e
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Cagliari, in P.zza Galileo Galilei n.12 presso e nello studio dell'Avv. Carlitria Bellu (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
27/06/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I minori figli, che avranno residenza principale presso il domicilio della madre, saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
3) Il padre potrà vedere i minori figli quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e di quelli scolastici e ludici dei minori, impegnandosi a comunicare il giorno e l'ora prescelti con preavviso di 24 ore. Il potrà prelevarli dal domicilio materno in OR TO e CP_1 condurli con sé presso il proprio domicilio o presso quello dei propri genitori;
le parti concordano che la permanenza dei minori presso il padre, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, sarà volta per volta concordata fra i genitori in relazione al turno di ferie del padre, prevedendosi che il comunichi il CP_1 periodo prescelto entro il mese di giugno di ogni anno e consentendo che lo stesso possa trascorrere giorni
15 anche non consecutivi con i figlioli. Analogamente per le festività tradizionali di Natale, Capodanno e
Pasqua il padre si obbliga a comunicare alla madre con almeno 10 giorni di preavviso la sua attuale disponibilità a vedere e tenere con sé i minori in coincidenza con le giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, restando inteso che i genitori cureranno l'alternanza delle festività sopra richiamate.
4) Le parti convengono che il , a titolo di concorso per il mantenimento dei soli minori figli conviventi CP_1 con la madre, si obblighi a corrispondere al domicilio della moglie separata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici Istat, e a partecipare in ragione del 50% alle spese straordinarie (ivi comprese quelle per le attività ludiche) necessarie per
l'istruzione dei minori e per la loro salute che dovranno essere preventivamente concordate fra le parti e che non siano rimborsabili a cura del S.S.N.; Par 5) le parti convengono che l'assegno unico per i figli a carico del collocatario, sia riservato alla sola ”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025 ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in RT RR (SS) in Controparte_1 Parte_1 data 02 febbraio 2013 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di RT
RR (SS) per l'anno 2013, N. 1, Parte II, Serie A, dalla cui unione sono nati i figli Persona_1
(10/12/2010) e (09/07/2012) minori di età. Persona_2
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 06/04/2018, RG
1932/2017, n. 3567/2018.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RT RR (SS) in data 02/02/2013 tra nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...] e nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di RT RR (SS) Anno 2013, Nr. 1, Parte II,
Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR TO (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel.
Dott.ssa Elisa REMONTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2263/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da nata a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Parte_1 C.F._1 in Via Asproni n.23 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Serra (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo e
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Cagliari, in P.zza Galileo Galilei n.12 presso e nello studio dell'Avv. Carlitria Bellu (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
27/06/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I minori figli, che avranno residenza principale presso il domicilio della madre, saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
3) Il padre potrà vedere i minori figli quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e di quelli scolastici e ludici dei minori, impegnandosi a comunicare il giorno e l'ora prescelti con preavviso di 24 ore. Il potrà prelevarli dal domicilio materno in OR TO e CP_1 condurli con sé presso il proprio domicilio o presso quello dei propri genitori;
le parti concordano che la permanenza dei minori presso il padre, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, sarà volta per volta concordata fra i genitori in relazione al turno di ferie del padre, prevedendosi che il comunichi il CP_1 periodo prescelto entro il mese di giugno di ogni anno e consentendo che lo stesso possa trascorrere giorni
15 anche non consecutivi con i figlioli. Analogamente per le festività tradizionali di Natale, Capodanno e
Pasqua il padre si obbliga a comunicare alla madre con almeno 10 giorni di preavviso la sua attuale disponibilità a vedere e tenere con sé i minori in coincidenza con le giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, restando inteso che i genitori cureranno l'alternanza delle festività sopra richiamate.
4) Le parti convengono che il , a titolo di concorso per il mantenimento dei soli minori figli conviventi CP_1 con la madre, si obblighi a corrispondere al domicilio della moglie separata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici Istat, e a partecipare in ragione del 50% alle spese straordinarie (ivi comprese quelle per le attività ludiche) necessarie per
l'istruzione dei minori e per la loro salute che dovranno essere preventivamente concordate fra le parti e che non siano rimborsabili a cura del S.S.N.; Par 5) le parti convengono che l'assegno unico per i figli a carico del collocatario, sia riservato alla sola ”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025 ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in RT RR (SS) in Controparte_1 Parte_1 data 02 febbraio 2013 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di RT
RR (SS) per l'anno 2013, N. 1, Parte II, Serie A, dalla cui unione sono nati i figli Persona_1
(10/12/2010) e (09/07/2012) minori di età. Persona_2
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 06/04/2018, RG
1932/2017, n. 3567/2018.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RT RR (SS) in data 02/02/2013 tra nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...] e nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di RT RR (SS) Anno 2013, Nr. 1, Parte II,
Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR TO (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi