Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3895/2023 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ENZO PAOLINI Parte_1
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE NACCARATO
resistente Oggetto: differenze retributive per mansioni superiori FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso depositato il 6 ottobre 2023 e ritualmente notificato la dott.ssa conveniva davanti a questo Giudice l' Parte_1 [...]
e, premesso di lavorare alle dipendenze Controparte_1 dell'azienda convenuta dal 17 ottobre 2011, inquadrata, fino al 31 dicembre 2021, nella categoria C) CCNL Comparto Sanità (assistente amministrativo), esponeva che - in data 01.05.2015, a seguito del collocamento in pensione del Rag. , si era occupata con assunzione diretta di Persona_1 responsabilità, di tutte le mansioni in precedenza esercitate dal collega, tra cui il coordinamento delle attività svolte nelle sedi periferiche dalle risorse umane in forza all'UOC Servizi Finanziari inerenti contabilizzazione e pagamento stipendi e contributi del personale dipendente e convenzionato;
svolgendo, inoltre, in qualità di responsabile del procedimento, attività istruttoria degli atti amministrativi inerenti le problematiche contabili del personale e manteneva direttamente i contatti con il responsabile del settore economico previdenziale dell' Umane. Parte_2
1
§ E' fondata la preliminare eccezione di prescrizione dei crediti azionati sollevata dalla convenuta . Controparte_1
Si premette che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, 2 perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione …” (S.U. sentenza n. 36197 del 28.12.2023). Rileva, allora, il Tribunale che la domanda volta alla corresponsione delle differenze retributive per mansioni superiori è relativa ad un periodo decorrente dal 28.03.2014. Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito da una lettera di messa in mora pervenuta all' in data 04.05.2020, con la Controparte_1 conseguenza che devono ritenersi estinti tutti i pretesi crediti maturati fino al 03.05.2015.
§ Tanto premesso, si osserva che l'art. 56 del D.lgs. n. 29/93 così come sostituito dall'art. 25 D.lgs. n. 80/98, così statuisce “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai ccnl ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive
.L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore…..”. Ai sensi di detta norma l'esercizio di fatto di mansioni lavorative diverse e superiori rispetto a quelle individuate all'atto di assunzione o nel prosieguo del rapporto per effetto di promozione o di avanzamento in carriera, vale a dire disimpegnate autonomamente dal lavoratore senza un formale atto di conferimento, oltre a non avere alcun effetto ai fini dell'inquadramento, ossia dello stabile mutamento della qualifica di titolarità, non dovrebbe dare neppure titolo alla temporanea corresponsione della differenza di stipendio. Deroghe a tale principio sono date dall'ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e di vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi e comunque per non più di 12 mesi e sempre che ci sia un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione (comma 2). Con una norma di chiusura è stato poi stabilito che fino alla stipula dei nuovi CCNL l'eventuale svolgimento di mansioni superiori ancorché autorizzato non può comportare il diritto a differenze retributive né tanto meno a stabili avanzamenti di carriera. In definitiva:
3 1) il lavoratore pubblico con rapporto di lavoro privatistico deve essere adibito allo svolgimento delle sole mansioni corrispondenti alla posizione funzionale per la quale è stato assunto;
2) il divieto di mutamento di mansioni viene ammesso: a) per sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
b) per vacanza di posti in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi;
3) in questi casi è comunque necessario un atto di investitura del dirigente responsabile della struttura operativa di assegnazione per avere diritto al differenziato trattamento economico;
4) se l'adibizione a mansioni superiori è avvenuta comunque al di fuori delle ipotesi normativamente e tassativamente previste, e cioè in presenza di espressa declaratoria di nullità dell'assegnazione a mansioni superiori spettano comunque al lavoratore le differenze retributive;
4) fino alla stipula di nuovi CCNL l'eventuale svolgimento di mansioni superiori non comporta il diritto a differenze retributive né a stabili avanzamenti di carriera (comma 6 art. 25 D.lgs. 80/98 che ha modificato l'art. 56 D.lgs. n.29/93). La specialità della nuova disciplina delle mansioni superiori rispetto a quella privatistica dell'art. 2103 c.c. si giustifica ampiamente attesa la natura del rapporto di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche nel cui contesto gli avanzamenti di carriera si realizzano su base concorsuale, il che rende impossibile la valorizzazione di semplici incombenze lavorative superiori conferite o svolte al di fuori di tali procedimenti selettivi aperti alla partecipazione degli aventi titolo. Era stata esclusa dalla giurisprudenza amministrativa l'applicazione dell'art. 36 Cost. che sancisce il principio della corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato alla fattispecie dell'espletamento di mansioni superiori concorrendo nel pubblico impiego altri principi di pari rilevanza costituzionali (art.97) e cioè quelli del buon andamento e dell'imparzialità della PA. Tuttavia l'art. 56 del D.lgs. n. 29/93 è stato modificato in parte dall'art. 15 del D.lgs. n. 387/98 pubblicato nella GU del 7.11.98, nel senso del riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori in attesa della nuova disciplina demandata alla contrattazione collettiva “…fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore” 4 Detto articolo sopprimendo dunque il riferimento alle “differenze retributive” recato dalla norma di cui all'art. 56 citato ha riaperto, sia pure con decorrenza dalla sua entrata in vigore (7.11.98) la questione della retribuibilità dell'espletamento di mansioni superiori. Con detta modifica, dunque, il legislatore ha inteso in sostanza anticipare l'operatività della disciplina del citato articolo 56, se pure solo ai fini retributivi, in prima battuta, rinviata all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. Il diritto del dipendente pubblico, in definitiva, al trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza, in ragione dello svolgimento di funzioni proprie della prima deve essere riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 387. Con la modifica, dunque, il legislatore ha inteso anticipare l'operatività della disciplina del citato articolo 56, se pure solo ai fini retributivi, in prima battuta rinviata all'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. Ma in ogni caso lo svolgimento di mansioni superiori, per dar diritto alle differenze retributive deve essere in qualche modo noto al datore di lavoro. In tal senso si giustifica la terminologia usata “il prestatore di lavoro può essere adibito “(comma 2) “…si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione” (comma 3) “quando l'utilizzazione sia disposta” (comma 4) “…è nulla l'assegnazione...il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente” (comma 5). Ne deriva che compete la maggior retribuzione in tutti i casi di svolgimento di mansioni superiori ad eccezione di quelle “sponte” poste in essere dall'impiegato senza che ne sia consapevole il datore di lavoro. Più di recente le S.U. sono nuovamente intervenute sulla questione della retribuibilità delle mansioni superiori di fatto svolte dai dipendenti pubblici, affermando il principio per cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 5 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost” (n. 25837 dell'11.12.2007). Dunque la Corte, muovendo dall'art. 36 della Costituzione, ha operato una svolta rispetto al pregresso suo orientamento, già proprio della giurisprudenza amministrativa ed ha escluso che l'assegnazione di mansioni superiori debba essere preceduta, ai fini del diritto alle conseguenti differenze di retribuzione, da un atto formale di conferimento dell'incarico, essendo sufficiente che tali mansioni siano state di fatto svolte,
“anche fuori dei casi consentiti e “sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”. Più di recente: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Sez. L., n. 18808 del 7.8.2013). Ancor più di recente: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Sez. L. n. 2102/2019). Con riferimento alle posizioni organizzative è stato affermato l'identico principio: “Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il 6 riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” (Sez. L. n. 8141/2018).
§ Tanto premesso, deve ritenersi infondata la domanda volta ad ottenere l'accertamento del “diritto della ricorrente al conferimento dell'Incarico di Funzione Organizzativa di elevata complessità ai sensi del CCNL triennio 2019/2021 Comparto Sanità del 02.11.2022, a decorrere dal 01.01.2022”. Tale capo della domanda, infatti, pur essendo finalizzato al solo accertamento del diritto al conferimento dell'incarico in assenza di una domanda di condanna, non può trovare accoglimento, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale
“L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
§ Quanto alle declaratorie contrattuali, rileva il Tribunale che secondo CCNL Comparto Sanità, in atti, appartengono alla categoria C), “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. Appartengono, invece, alla categoria D), “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Dunque, l'elemento qualificante proprio della categoria D), rispetto alla categoria precedente, è, da un lato la posizione di lavoro richiedente autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali, e dall'altro che tali posizioni siano caratterizzate da discrezionalità operativa” 7 § Ciò posto, osserva il Tribunale che la domanda volta alla corresponsione delle differenze di retribuzione meriti di essere accolta nei limiti di seguito indicati, essendo emerso dalla esperita prova per testi e dalla documentazione in atti la fondatezza dell'assunto attoreo, di un esercizio continuativo e prevalente, nel periodo dedotto in ricorso, di attività connotata nei termini richiesti dalla declaratoria della categoria D). Ha dichiarato la teste , già dirigente dell'U.O.C. Testimone_1
“Gestione Risorse Economiche e Finanziarie”: “Confermo che per un periodo abbastanza lungo, che però non so indicare con precisione, la ricorrente ha svolto le stesse mansioni già svolte in precedenza dal ragioniere . Da un dato Per_1 momento in poi, che non so precisare, alcune funzioni proprie della funzione organizzativa ed in particolare il pagamento della specialistica convenzionata esterna e dei fitti passivi sono stati attribuiti ad altri dipendenti, mentre la ricorrente ha continuato a svolgere compiti relativi al pagamento degli stipendi, che erano il dato caratterizzante della posizione organizzativa oltre che la funzione prevalente. Si occupava del versamento dei contributi all dei premi CP_2 all , dei tributi (IRPEF) e più in generale di tutto quello che riguardava la CP_3 posizione dei dipendenti…di fatto i compiti relativi a quella posizione organizzativa, con le modalità e i limiti sopra riportati, alla ricorrente Parte_1
ADR Avv. Naccarato: L'Unita Operativa si occupava di
[...] Controparte_4 tutti i pagamenti dei creditori, fossero essi dipendenti o terzi (per esempio fornitori). La ricorrente si occupava prevalentemente dei pagamenti dei dipendenti con tutti gli adempimenti connessi cui ho fatto sopra riferimento. La specialistica convenzionata esterna era stata affidata alla dott.ssa che non era titolare di Per_2 posizione organizzativa, il pagamento dei fitti al dott. , che non era titolare di Per_3 posizione organizzativa… Viene mostrato alla teste l'allegato n. 22 del ricorso. La teste riconosce come propria la sottoscrizione posta in calce al documento” (in tale documento, redatto in data 25.11.2020 e denominato “Relazione Attività Svolta”, la teste, quale dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, rilevava che la ricorrente ha svolto, “in completa autonomia”, le funzioni del responsabile Ufficio Stipendi, dopo il pensionamento di questi. Teste , dipendente con mansioni di assistente Testimone_2 amministrativo: “Capitolo 1: “Confermo la circostanza di cui al capitolo. In particolare, confermo che, dopo il pensionamento del collega , la Per_1 ricorrente si è occupata degli stipendi ed anche dell'emissione dei mandati per il versamento dei contributi. Per quanto riguarda il coordinamento delle attività svolte nelle sedi periferiche, posso dire che al momento del subentro della ricorrente 8 al le sedi periferiche non esistevano più e, quindi, la stessa si occupava Per_1 del pagamento degli stipendi e dei contributi nella sede centrale che aveva a quel punto competenza provinciale. Ricordo che la ricorrente ha firmato delle delibere come Responsabile del procedimento con riferimento ai Servizi finanziari. Sicuramente aveva rapporti col Responsabile del settore economico previdenziale dell ” ADR del Giudice: “Il Dott. era Parte_3 Per_1 sicuramente titolare di una posizione organizzativa di cui non ricordo la denominazione, anzi la ricordo ed era l'Ufficio Uscite. Non sono in grado di ricordare quali fossero tutte le competenze relative alla posizione organizzativa di cui era titolare il e, quindi, non so dire se la ricorrente, dopo il Per_1 pensionamento del , si sia occupata di tutte queste competenze. Ricordo Per_1 solo che si occupava di retribuzioni e dell'emissione dei mandati per il versamento dei contributi, come già detto sopra”. ADR dell'Avv. Naccarato: “Il si Per_1 occupava anche delle verifiche di cassa presso le casse ticket. La ricorrente sicuramente non si occupava di questo”. Teste “Sono Direttore Amministrativo dell n passato, Testimone_3 CP_5 fino al 2020, ho svolto il ruolo di Direttore dell e nel 2021 Parte_3 sono stato Direttore dell'Ufficio Affari generali Capitolo 1: “Il rag. era Per_1 titolare di una Posizione organizzativa cd. “Uscite” e posso dire che di fatto dopo il pensionamento del rag. , la Dott.sa è subentrata a questi Per_1 Parte_1 nell'esercizio dei compiti, di tutte competenze e responsabilità propri della suddetta posizione organizzativa. Le competenze proprie della posizione organizzativa di cui era titolare il sono esattamente quelle indicate nel capitolo e di cui mi Per_1 viene data lettura”. Si dà atto che viene rammostrato al teste il documento allegato n. 22 al fascicolo di parte ricorrente e il teste conferma il contenuto affermando di avere conoscenza diretta di quanto certificato dalla firmataria del documento Dott.ssa Direttore dei Servizi Finanziari”. Tes_1
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni e dei dati emergenti dalla documentazione in atti si può ritenere che la dott.ssa attesa Parte_1 la natura dei compiti disimpegnati ed in considerazione della “completa autonomia” e della “responsabilità propria” di cui ha parlato il teste Tes_3 nel confermare le circostanze indicate nel capitolo 1) del ricorso, nonché del carattere esclusivo delle tali compiti di fatto svolti, abbia espletato mansioni riconducibili alla declaratoria della categoria D, che si riferisce, appunto, a posizioni di lavoro caratterizzate autonomia e responsabilità proprie. Alla ricorrente, pertanto, per i periodi oggetto della domanda e nei limiti della dichiarata prescrizione (04.05.2015/31.12.2015; 01.01.206/31.12.2016; 01.05.2021/31.12.2021) compete l'importo, correttamente calcolato sulla 9 base di parametri del livello D CCNL Comparto Sanità e detratto il percepito, di euro 4.310,01.
§ Ritiene il Tribunale che, per contro, non competa alla ricorrente l'importo richiesto a titolo di indennità di posizione organizzativa. I compiti già disimpegnati dal Rag. nei quali la ricorrente è Per_1 subentrata (in quasi tutti, stando alle deposizioni dei testi Tes_1
e ) non connotano la posizione organizzativa
[...] Testimone_2
(Uscite) di cui il Rag. era titolare, ma le mansioni proprie della Per_1 categoria D allo stesso assegnata. Tale conclusione è giustificata dal documento in data 13.10.2009 (allegato n. 5 alla memoria difensiva, con oggetto “Assegnazione Carichi di Lavoro”) ove sono indicate le mansioni assegnate al Rag. , con la seguente Per_1 specificazione: “Con riguardo alla posizione organizzativa di cui Ella è titolare, deve coordinare le attività sopra enumerate e svolte nelle sedi periferiche dalle risorse umane in forza all'Uoc Servizi Finanziari”. La peculiarità propria della posizione organizzativa “Uscite” era proprio il coordinamento delle attività indicate nel documento “svolte nelle sedi periferiche dalle risorse umane in forza all'Uoc Servizi Finanziari”. E tale coordinamento sicuramente non è stato svolto dalla dott.ssa posto che, come riferito dal teste , “al Parte_1 Testimone_2 momento del subentro della ricorrente al le sedi periferiche non Per_1 esistevano più”, perché soppresse, con conseguente venir meno della necessità di un coordinamento (si è trattato in sostanza di una razionalizzazione dell'organizzazione, con accentramento dei servizi presso la sede di . CP_1
Considerato, allora, che neanche gli altri testi escussi hanno fatto specifico riferimento a compiti di coordinamento da parte della ricorrente delle attività svolte preso le sedi periferiche (perché, appunto, soppresse) deve ritenersi che la dott.ssa sia subentrata al Rag. Parte_1 Per_1 nell'espletamento delle mansioni proprie della categoria D, ma non nella posizione organizzativa di cui questi era titolare. Riscontrano tale conclusione anche i documenti prodotti da parte attrice, da cui risulta che alla stessa sono state assegnate, prima in via temporanea e poi in modo definitivo, mansioni proprie della categoria D, senza alcun riferimento alla posizione organizzativa “Uscite”, tra l'altro verosimilmente non più prevista nell'organizzazione dell' dopo il pensionamento del
10 Rag. , non essendo menzionata negli atti aziendali (cfr. allegati n. Per_1
7 e 19 del fascicolo di parte convenuta). La stessa ricorrente, infatti, non afferma che la posizione organizzativa
“Uscite” sia ancora prevista nell'organizzazione aziendale, tant'è la stessa ha chiesto genericamente il riconoscimento del diritto al conferimento di un incarico di funzione organizzativa di elevata complessità, senza alcuna specificazione e senza alcun riferimento alla posizione organizzativa nella quale assume di essere subentrata. La convenuta , pertanto, deve Controparte_1 essere condannata alla corresponsione del solo importo di euro 4.310,01. Sulla somma riconosciuta dovranno, infine, essere computati e liquidati i soli interessi legali (dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino all'integrale soddisfo), atteso il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria previsto in materia di pubblico impiego dall'art. 22, comma 36° L. 23.12.1994 n. 724.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso condanna l
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.310,01, oltre interessi legali. Compensa le spese di lite. Cosenza, 07/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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