Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2446 del 2023 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2446 del 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 05.07.85, rappresentata e difesa dall'avv. GIOIELLA EUGENIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 30.08.83
- RESISTENTE contumace–
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.11.23 a convenuto Parte_1 in giudizio . La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- L'istante in data 23.03.2009 ha contratto matrimonio concordatario in Terranova da Sibari con;
Controparte_1 Per_
- Dal matrimonio sono nate due figlie: nata in [...] il [...] e Per_1 nata in [...] il [...].
- Dopo anni di unione felice, è venuta definitivamente meno ogni comunione materiale e spirituale con il coniuge e, quindi, l'istante ha inteso addivenire alla separazione coniugale con ricorso del 01.07.2022 evidenziando che il venir meno dell'affectio coniugalis fosse diretta conseguenza della condotta censurabile mantenuta dal coniuge resistente, atteso che quest'ultimo aveva intrapreso una relazione extraconiugale con altra persona;
- Il coniuge resistente, inoltre, già dal 2021 aveva inspiegabilmente omesso qualsivoglia assistenza spirituale e materiale, non solo alla moglie, ma soprattutto alle due figlie minorenni, omissione tutt'ora gravemente perdurante.
- Nel corso del procedimento di separazione coniugale iscritto al n. 1576/2022 r.g., tuttavia, il coniuge addiveniva ad un accordo consensuale sottoscritto Controparte_1 in data 21.12.2022 in relazione al quale venivano di comune accordo stabilite le
condizioni della separazione e, dunque, veniva da entrambi i coniugi richiesta la trasformazione della separazione in consensuale.
- In data 06.04.2023 veniva emesso dal Tribunale di Castrovillari il decreto di omologa della separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la propria dimora ove lo riterranno più opportuno;
a-La casa coniugale sita in Terranova da Sibari alla via Magna Grecia n. 3, rimarrà assegnata a , la quale ne è proprietaria, con tutto il mobilio ivi Parte_1 insistente;
si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento Controparte_2 Per_ delle figlie minori e , la somma di € 400,00 mensile a far data da oggi Per_1 rivalutabile secondo gli indici istat con periodicità annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , nonché si obbliga a versare il 50% delle Parte_1 Per_ spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie minorenni e;
Per_1 Per_ c-L'affidamento delle figlie minori e sarà esclusivo in favore della madre Per_1
, con collocamento anagrafico di entrambe presso la sua abitazione;
Parte_1
avrà diritto di far visita alle figlie minori presso la casa coniugale Controparte_1 ogni volta che lo vorrà e, tenuto conto delle esigenze e della volontà delle figlie, potrà trascorre due pomeriggi a settimana con le stesse presso la casa della nonna paterna
in Terranova da Sibari alla via Mortelluzza n. 53; Persona_3
d- Entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista personale economico;
e- I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale e di mantenimento e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
- Risulta decorso il termine di Legge previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970 e, in difetto di riconciliazione della convivenza coniugale tra i coniugi e nell'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, l'istante si è determinata nel procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni contenute nel suddetto provvedimento di omologa della separazione personale, pur tenendo conto che il coniuge resistente non ha inteso versare con costanza l'importo del mantenimento delle due figlie minorenni, nonché ha omesso qualsivoglia visita alle medesime.
Tanto premesso, a concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1
a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.03.2009 in
Terranova da Sibari tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato di civile del medesimo Comune al n. 2 parte 2 serie A anno 2009 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Terranova da Sibari di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
b. Disporre l'obbligo a carico di di corrispondere, a titolo di contributo di Controparte_1 Per_ mantenimento delle figlie minori e la somma di € 400,00 mensile a far data da Per_1 oggi rivalutabile secondo gli indici istat con periodicità annuale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , nonché l'obbligo a versare il 50% delle spese Parte_1 Per_ straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie minorenni e Per_1 Per_ c. Disporre l'affidamento delle figlie minori e in via esclusiva in favore della Per_1 madre , con collocamento anagrafico di entrambe presso la sua abitazione, Parte_1 con diritto di di far visita alle figlie minori presso la casa coniugale ogni Controparte_1 volta che lo vorrà, tenuto conto delle esigenze e della volontà delle figlie;
d. Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Terranova da Sibari alla via Magna
Grecia n. 3 a , la quale ne è proprietaria, con tutto il mobilio ivi insistente;
Parte_1
e. Con vittoria di spese e compensi di lite. R.G. n. 2446 del 2023 - Pag. 3 di 5
Non si è costituita parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza e di quella successiva, per effetto della rinnovazione disposta con ordinanza del 10.5.24.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo.
Con ordinanza depositata in Cancelleria in data 7.11.24 ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti – con la conferma delle condizioni relative ad affidamento, collocazione e visite delle minori e di quelle concernenti l'assegnazione della casa coniugale ed il contributo al mantenimento – nonché quelli relativi all'approfondimento istruttorio ritenuto necessario. In assenza di richieste di prova orale dell'unica parte costituita, la causa è stata istruita per mezzo della relazione della g.d.f. nonché per mezzo dell'approfondimento del Servizio Sociale del Comune di Terranova da Sibari.
3. Conclusioni delle parti.
All'udienza del giorno 14.1.25 la parte ricorrente ha concluso come in atti, rinunciando ai termini per il deposito delle conclusionali e le repliche ex art. 473bis.28 c.p.c.
4. Declaratoria di contumacia di parte resistente.
Prima di tutto va dichiarata la contumacia di , parte che nonostante Controparte_1 la regolare notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto ex art. 473bis.21 c.p.c., per effetto della intervenuta rinnovazione della notifica disposta con ordinanza del 10.5.24 non si è costituita.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 13.4.23 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale o giudice delegato è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
6. Statuizioni accessorie.
Quanto alle statuizioni accessorie, tenuto conto della data recente del decreto di omologa e dell'assenza di rilevanti sopravvenienze, può essere confermato quanto concordato dai coniugi in sede di separazione.
6.1. In particolare, nulla deve essere statuito quanto ad affidamento, collocazione e visite in relazione a dal momento che ella è ormai maggiorenne. Per_1
6.2. Quanto alla figlia minore, anche alla luce della relazione del Servizio Sociale in atti, Per_ deve essere confermato l'affido esclusivo di alla madre perché, all'attualità, l'affidamento della stessa anche al padre si appalesa contrario agli interessi della minore.
A base di tale decisione militano le considerazioni che si vanno ad esporre. R.G. n. 2446 del 2023 - Pag. 4 di 5
In primo luogo, è pacifico tra le parti che, dopo la separazione, l'esercizio del diritto del padre di visita della figlia non sia avvenuto con regolarità. In secondo luogo, lo stesso resistente in sede di omologa della separazione ha richiesto l'affido esclusivo della figlia alla madre. In terzo luogo, il resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, ha dimostrato, con il proprio contegno processuale, un non pieno interesse verso le sorti dell'affido della figlia. Tali circostanze, unitariamente considerate, giustificano la scelta del regime, a tutt'oggi residuale, dell'affido mono – genitoriale e l'individuazione della madre quale unico genitore idoneo (cfr. Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Quanto alla disciplina del diritto- dovere del padre di visitare la figlia, ritiene il Collegio che, considerata l'età della minore e la saltuaria frequentazione del padre, può essere confermato quanto già statuito in sede di omologa, con l'ulteriore precisazione che il padre potrà tenere con sé la minore almeno un weekend al mese, dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 21.00, con iniziale pernottamento della minore sempre presso la propria abitazione e progressiva possibilità, nel corso del tempo ed in caso di riscontro positivo, di un pernottamento anche presso l'abitazione del padre, attesa la disponibilità manifestata dalla madre e sempre nel rispetto delle volontà e delle esigenze di Per_
Si sollecitano, altresì, soprattutto per il resistente, i menzionati “interventi mirati per migliorare la qualità delle relazioni” già consigliati dal Servizio Sociale competente, che potranno svolgersi anche mensilmente, su iniziativa delle parti stesse. 6.3. Deve essere confermata anche l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ivi convivendo la con le due figlie, una minorenne ed un'altra maggiorenne ma non Pt_1 economicamente autosufficiente.
6.4. Anche sotto il profilo del contributo del genitore non collocatario al mantenimento delle figlie, deve essere confermato quanto già statuito in sede di separazione, alla luce della domanda della ricorrente e dell'assenza di contrarie evenienze. Per_ Invero, quanto a attesa la minore età non vi è dubbio che entrambi i genitori debbano contribuire al suo mantenimento.
Quanto a in primo luogo deve osservarsi che sussiste la legittimazione della Per_1 ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore della figlia maggiorenne, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 4188 del 2006; Cass. Civ. n. 11320 del 2005; Cass. Civ. n. 9238 del 1996).
Inoltre, essendo la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente (in assenza di prova escludente tale dovere incombente sulla parte odierna contumace, cfr. Cass. Civ. 11828 del 2009), secondo l'allegazione di parte ricorrente, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento. Tenuto conto, quindi, del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento in via diretta della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. sopra indicati, norma applicabile anche in materia di divorzio. Tenuto conto della domanda di parte ricorrente, dell'età delle figlie, degli impegni di studio, delle esigenze di vita e di relazione delle stesse, nonché dei ridotti tempi di presenza presso il padre e, quindi, della ridotta partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole e considerati altresì i documenti in atti (v. relazione della g.d.f., da cui emerge pacificamente che il resistente svolga attività lavorativa) deve essere confermato quanto già pattuito dai coniugi in sede di separazione. Per l'effetto, ritiene il Collegio, alla luce di tutte le considerazioni espresse, che sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma R.G. n. 2446 del 2023 - Pag. 5 di 5
mensile complessiva di euro 400,00 (quattrocento/00), per i due figli, pari ad euro 200,00 per ogni figlio, da corrispondersi alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio del 2026.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche per i figli, purché documentate.
7. Il regime delle spese
Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo che le spese del procedimento debbano gravare sulle parti in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
B. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO celebrato in
Terranova da Sibari in data 23/03/2009 TRA e Parte_1 CP_1
, come sopra generalizzati (atto n.2, parte 2, serie A, reg atti matrimonio anno
[...]
2009); C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
la figlia minore ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre CP_3
e diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in motivazione;
E. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere, a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della prole, un assegno mensile di € 400,00 (200 euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di gennaio 2026, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
F. ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
G. COMPENSA le spese di lite;
H. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. I. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16.1.25.
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia