Art. 20.
Se l'amministrazione del Comune non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente articolo 19, il pagamento delle somme dovute al Monte-pensioni, l'esattore comunale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore del Monte-pensioni entro i dieci giorni successivi.
Se l'amministrazione di ogni altro Ente contemplato nel precedente articolo non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute al Monte-pensioni, il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore del Monte-pensioni entro i dieci giorni successivi.
La mancanza, di fondi non esonera l'esattore comunale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo sempreche' le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilita' sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.
Se l'esattore, il tesoriere o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si puo' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.
Le indennita' di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri e cassieri speciali vanno a beneficio del Monte-pensioni.
Quando, nei riguardi degli asili d'infanzia eretti in ente morale e dei Patronati scolastici sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti al Monte-pensioni, il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' dichiarare decaduti gli Enti predetti dall'iscrizione al Monte-pensioni.
In tale caso gli insegnanti hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti al Monte-pensioni, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facolta' di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennita' di cui alla lettera a) del successivo articolo 35 o la pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 36.
Gli Enti soggetti all'iscrizione al Monte-pensioni, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi al Monte-pensioni.
Gli elenchi dei debitori morosi sono trasmessi dai competenti uffici alla Direzione generale della Cassa Depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 25 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, comprendendovi l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino alla fine del penultimo mese precedente a ciascun elenco.
Se l'amministrazione del Comune non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente articolo 19, il pagamento delle somme dovute al Monte-pensioni, l'esattore comunale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore del Monte-pensioni entro i dieci giorni successivi.
Se l'amministrazione di ogni altro Ente contemplato nel precedente articolo non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute al Monte-pensioni, il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore del Monte-pensioni entro i dieci giorni successivi.
La mancanza, di fondi non esonera l'esattore comunale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo sempreche' le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilita' sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento dalla data dei pagamenti.
Se l'esattore, il tesoriere o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si puo' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.
Le indennita' di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri e cassieri speciali vanno a beneficio del Monte-pensioni.
Quando, nei riguardi degli asili d'infanzia eretti in ente morale e dei Patronati scolastici sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti al Monte-pensioni, il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' dichiarare decaduti gli Enti predetti dall'iscrizione al Monte-pensioni.
In tale caso gli insegnanti hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti al Monte-pensioni, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facolta' di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennita' di cui alla lettera a) del successivo articolo 35 o la pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 36.
Gli Enti soggetti all'iscrizione al Monte-pensioni, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi al Monte-pensioni.
Gli elenchi dei debitori morosi sono trasmessi dai competenti uffici alla Direzione generale della Cassa Depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 25 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, comprendendovi l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino alla fine del penultimo mese precedente a ciascun elenco.