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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 51240 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata in via Cassiodoron.6 presso lo studio degli avv.ti Agostini Paolo e
Bellucci Francesca, che la rapp.no e difendono per mandato in calce all'atto di citazione;
-Parte attrice -
E
(P.IVA in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante corrente SC (MI), rappresentata e Controparte_2
difesa, in forza di procura notarile alle liti allegata in atti dall'avv. Righetti Enrico e dall'avv. Girelli Daniela, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sonnino
Marco sito in Via Dei Tre Orologi n. 14/A - Roma.
-Parte convenuta –
NONCHE'
(P.Iva ), domiciliata in Roma, viale Liegi Controparte_3 P.IVA_2
1C presso lo studio dell' avv. MinutoliI Giuseppe che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in atti. -Chiamata in causa-
NONCHE'
, ( C.F. ), residente in Roma ed ivi elettivamente CP_4 C.F._2 domiciliato in Roma a Via di Villa Pepoli n. 4 presso lo studio dell'avv. Cattarulla Stefano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione..
CONCLUSIONI: come da verbale all'udienza del 04.03.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, della convenuta e della chiamata in causa, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale art. 2049 c.c. della convenuta in relazione ai danni subiti a seguito del crollo di CP_1 una libreria che l'attrice aveva acquistato presso IKEA, avvenuto nella notte tra il 3 ed il
4 settembre 2018. In particolare, nell'atto di citazione, l'attrice sostiene:
- di aver acquistato in data 26.3.2018 presso il Centro Commerciale Ikea di Roma una serie di articoli di mobilio e arredamento, ivi inclusa una cucina e una libreria
“Elvarly Elv” ;
- di aver acquistato, in pari data, da IKEA anche il servizio di montaggio relativo alla sola cucina, per un importo totale di euro 99,00;
- che Ikea incaricava la società che si occupa di solito dei servizi di CP_1
trasporto e montaggio dei mobili acquistati dalla clientela IKEA, che a sua volta incaricava il proprio fornitore la società di Controparte_5
provvedere al montaggio della sola cucina;
- che in data 17.5.2018 si presentava presso l'abitazione della SI.ra il Pt_1
sig. , dipendente della il quale provvedeva al CP_4 Controparte_3
montaggio della cucina Ikea ivi già presente;
- che l'operaio in questione dopo aver dichiarato di aver ottenuto il permesso dalla avrebbe provveduto anche al montaggio della libreria “Elvarly Elv” CP_1 acquistata anch'essa da Ikea lo stesso giorno;
- che, una volta avvenuto l'asserito crollo della libreria, a seguito di denuncia dell'attrice a IKEA, in data 4.9.2018, incaricata di eseguire un CP_1
sopralluogo, si attivava recandosi per il tramite di un operaio rilevatore presso l'abitazione dell'attrice per verificare la natura e l'entità del danno che veniva quantificato in € 18.828,00., e che l'intervento dell'operaio si è concluso con il rimontaggio e la messa in sicurezza della libreria “Elvarly Elv”;
- di aver ricevuto da in data 12.10.2018, e in copia all'ufficio assicurazione, CP_1
una comunicazione con la quale si dava atto di aver accertato i danni contestati e di aver richiesto, ai fini della gestione del risarcimento, la prova di acquisto degli oggetti danneggiati;
- di non aver ricevuto più riscontri da da ottobre 2018. Controparte_1
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. accertare e dichiarare la responsabilità oggettiva o soggettiva per l'evento dannoso verificatosi presso il domicilio dell'attrice nella notte tra il 3 ed il 4 Settembre 2018; b. per l'effetto condannare il responsabile o i responsabili in solido al risarcimento del danno che si indica nella somma di € 18.828,00o nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità; c condannare il responsabile o i responsabili alle spese del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " …previa autorizzazione alla chiamata in causa, … della Controparte_6
(P.IVA con sede legale in Via de la Comunella 180/200, 00128
[...] P.IVA_2
- Roma e del SI. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Via Balsorano 39, 00132 – Roma, per le ragioni e premesse sopra esposte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: (a) in via preliminare e pregiudiziale, per i motivi tutti di cui in narrativa dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva di alla domanda risarcitoria avversaria;
b) nel merito, accertata e Controparte_1 dichiarata l'infondatezza della domanda attorea per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare e respingere integralmente la pretesa risarcitoria avversaria in quanto infondata sia nell'an che nel quantum. c) nella denegata ipotesi e per le ragioni in premessa, dichiarare esclusivi responsabili del danno la ed Controparte_6
il suo incaricato / dipendente SI. e condannare gli stessi in via solidale e/o CP_4
alternativa tra loro al pagamento, se del caso, delle somme ex adverso pretese;
d) in via subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui ove il Giudice dovesse ravvisare un qualche tipo di responsabilità in capo alla odierna conchiudente, condannare la
[...]
ed il suo incaricato / dipendente SI. a manlevare e Controparte_6 CP_4 garantire la in relazione a tutte le somme che quest'ultima fosse Controparte_1
condannata a pagare in questa sede alla SI.ra ; e) in ogni caso, condannare la Pt_1
SI.ra al pagamento in favore di della somma di euro Pt_1 Controparte_1
54,00 per le ragioni di cui parte motiva, oltre agli ulteriori importi a titolo di danni e spese in corso di accertamento. In ogni caso con vittoria nelle spese, diritti ed onorari
(oltre a 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. ed accessori, come per legge). Salvis
Juribus".
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla convenuta, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
conclusioni: IN VIA PRELIMIANRE - accertare e dichiarare vigente un contratto di subappalto tra e e per gli effetti e le ragioni Controparte_7 Controparte_3 espresse in fatto e in diritto autorizzare la chiamata in causa dell'assicurazione della società al fine di esercitare la manleva per eventuali danni. IN VIA CP_1 PRINCIPALE E NEL MERITO - Rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra espresse. IN VIA SUBORDINATA - Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse la coresponsabilità della Controparte_7 nell'obbligazione al risarcimento del danno e per gli effetti condannare quest'ultima e la di lei assicurazione al pagamento dei danni. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- accertare e dichiarare per le ragioni espresse che il danno è avvenuto a seguito del contratto d'opera intervenuto tra il e la e per gli effetti CP_4 Controparte_6 condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Si costituiva in giudizio il terzo il quale chiedeva l'accoglimento delle CP_4 seguenti conclusioni: “ In via principale preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del SI. in quanto estraneo CP_4
ai fatti addebitatigli;
in via principale nel merito, accertare e dichiarare infondate e non provate tutte le domande delle controparti ed in particolare quelle nei confronti del SI. per i motivi di cui in premessa e per l'effetto rigettare in totole pretese CP_4
risarcitorie e/o di manleva e/o di garanzia avanzate nei confronti del SI. CP_4
IN OGNI CASO, con condanna delle controparti al pagamento dei compensi di lite, oltre
15% per spese generali, I.V.A.eC.P.A.”.
La causa veniva riassegnata a questo giudicante per surroga e veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 04.03.2024.
Anzitutto occorre procedere con l'inquadramento normativo della causa.
L'attrice cita in giudizio la invocando l'applicazione degli Controparte_1
artt. 2049 e 2058 cod. civ. sostenendo la responsabilità della stessa in quanto in un primo momento aveva riconosciuto la propria responsabilità, per poi negarla successivamente.
Orbene l'art. 2049 cod. civ. presuppone la subordinazione dei dipendenti alla direzione e alla vigilanza del committente: in buona sostanza, il rapporto giuridico di riferimento è la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente.
Per tale motivo, il contratto d'opera come anche il contratto di appalto e il rapporto tra committente e appaltatore esulano dall'ambito di applicazione di questa norma, in considerazione della tipica autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione ed esecuzione della sua attività. Al riguardo va comunque osservato che il contratto che lega la e la chiamata CP_1
in causa è un contratto di sub-appalto che pertanto occorre tener CP_6 conto delle norme sull'appalto ( l'art. 1655 e segg. del cod. civ.), per ciò che concerne l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la richiesta di manleva in assenza di tempestiva denuncia dell'appaltatore.
Appare tuttavia superfluo passare all'esame delle singole posizioni delle parti e ciò a prescindere dall'esame delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta e dai terzi chiamati, dovendo ritenersi che, in ossequio al principio della ragione più liquida (cfr.
SS.UU. civ. n. 9936/2014, massima: “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost.,
interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti
in giudizio, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”), la domanda di parte attrice non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'attrice prospetta l'applicazione nel caso di specie l'art. 2049 cod. civ. pertanto, trattandosi di un'ipotesi di presunzione assoluta di colpa, al danneggiato non è richiesto di provare la colpevolezza e al committente non è concesso fornire prova contraria dovendo egli rispondere per il fatto illecito commesso da un altro soggetto (il suo dipendente).
Nonostante sia esonerato dalla prova della colpevolezza, il danneggiato ha comunque l'onere di fornire prova del fatto illecito e deve dimostrare che lo stesso sia riconducibile all'attività lavorativa svolta dal dipendente ex art. 2697 cod. civ..
Ebbene risulta provato documentalmente - e comunque la circostanza non è in contestazione tra le parti - che nessun contratto di montaggio era mai stato siglato tra
Ikea, e la SI.ra , avendo l'attrice in data 26.3.2018 acquistato presso il CP_1 Pt_1
Centro Commerciale Ikea di Roma ( NI ) una serie di articoli di mobilio e arredamento, ivi inclusa una cucina e una libreria “Elvarly Elv” nonché il servizio di trasporto e montaggio relativo alla sola cucina, pagando un importo totale di euro 99,00
e che il trasporto e il montaggio della cucina veniva eseguito dal sig. CP_8
dipendente della in data 17.05.2018. Controparte_6
Non risulta provato dall'attrice che l'operaio, incaricato dalla avrebbe CP_1
accettato di montare anche la libreria, sostenendo che sarebbe stato autorizzato telefonicamente dalla società o IKEA ad eseguire l'ulteriore montaggio. CP_1 Non vi è neppure prova documentale dell'ulteriore pagamento a o IKEA della CP_1
ulteriore somma per il montaggio del mobile.
Non vi è alcun riferimento al montaggio della libreria nel “rapporto di servizio”;
Tale documento sottoscritto dall'attrice che conferma l'intervento del SI. ha CP_4
avuto inizio alle ore 8.00 e si è concluso alle ore 12.00 e che l'intervento medesimo ha avuto ad oggetto il montaggio della sola cucina, non è stato contestato né disconosciuto dall'attrice, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. “il giudice deve porre a fondamento della decisione… i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”);
I fatti come dedotti in citazione non hanno trovato alcun conforto neppure con l'escussione del teste indotto dalla stessa attrice sig. il quale all'udienza Testimone_1
del 13.10.2021 dichiarava di essere andato alcune volte a casa dalla sig.ra Pt_1
durate il trasloco e il montaggio dei mobili ma di non ricordare le circostanze di cui mi si chiede né la data precisa.
Di contro il teste ha confermato l'assunto di affermando di Tes_2 CP_8 aver effettuato insieme a il montaggio della cucina presso l'appartamento della CP_4
SI.ra ADR non abbiamo montato nulla di altro solo la cucina;
sul cap 2) è Pt_1
vero, ADR non ricordo bene la sig.ra , ricordo che in casa durante il montaggio Pt_1
vi era una donna;
tale danno è arrivata verso la fine del montaggio della cucina, quando siamo arrivati ci ha aperto il portiere;
Sul cap 3) è vero;
Sul cap 4) è vero quanto mi si legge;
ADR confermo di non avere montato la libreria.
Per le ragioni suesposte la domanda proposta da deve essere rigettata non Pt_1 avendo l'attrice dimostrato che l'evento dannoso sia riconducibile all'attività lavorativa svolta dal dipendente della convenuta e/o della terza chiamata. CP_8
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione non trattata.
Le spese di causa vanno compensate tenuto conto della mancata adesione delle parti convenuta/terzi chiamati, alla procedura di mediazione che se attivata avrebbe consentito all'attrice di prendere atto delle singole posizioni e ponderare meglio l'iniziativa giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma , SEDICESIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.51240 2019 R.G. promossa dalla Parte_1
contro + 2 , così provvede: Controparte_1
a) Rigetta la domanda di Parte_1
b) Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Roma in data 17/03/2025
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 51240 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...]ed ivi Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata in via Cassiodoron.6 presso lo studio degli avv.ti Agostini Paolo e
Bellucci Francesca, che la rapp.no e difendono per mandato in calce all'atto di citazione;
-Parte attrice -
E
(P.IVA in persona del proprio legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante corrente SC (MI), rappresentata e Controparte_2
difesa, in forza di procura notarile alle liti allegata in atti dall'avv. Righetti Enrico e dall'avv. Girelli Daniela, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sonnino
Marco sito in Via Dei Tre Orologi n. 14/A - Roma.
-Parte convenuta –
NONCHE'
(P.Iva ), domiciliata in Roma, viale Liegi Controparte_3 P.IVA_2
1C presso lo studio dell' avv. MinutoliI Giuseppe che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in atti. -Chiamata in causa-
NONCHE'
, ( C.F. ), residente in Roma ed ivi elettivamente CP_4 C.F._2 domiciliato in Roma a Via di Villa Pepoli n. 4 presso lo studio dell'avv. Cattarulla Stefano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione..
CONCLUSIONI: come da verbale all'udienza del 04.03.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di risposta, della convenuta e della chiamata in causa, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale art. 2049 c.c. della convenuta in relazione ai danni subiti a seguito del crollo di CP_1 una libreria che l'attrice aveva acquistato presso IKEA, avvenuto nella notte tra il 3 ed il
4 settembre 2018. In particolare, nell'atto di citazione, l'attrice sostiene:
- di aver acquistato in data 26.3.2018 presso il Centro Commerciale Ikea di Roma una serie di articoli di mobilio e arredamento, ivi inclusa una cucina e una libreria
“Elvarly Elv” ;
- di aver acquistato, in pari data, da IKEA anche il servizio di montaggio relativo alla sola cucina, per un importo totale di euro 99,00;
- che Ikea incaricava la società che si occupa di solito dei servizi di CP_1
trasporto e montaggio dei mobili acquistati dalla clientela IKEA, che a sua volta incaricava il proprio fornitore la società di Controparte_5
provvedere al montaggio della sola cucina;
- che in data 17.5.2018 si presentava presso l'abitazione della SI.ra il Pt_1
sig. , dipendente della il quale provvedeva al CP_4 Controparte_3
montaggio della cucina Ikea ivi già presente;
- che l'operaio in questione dopo aver dichiarato di aver ottenuto il permesso dalla avrebbe provveduto anche al montaggio della libreria “Elvarly Elv” CP_1 acquistata anch'essa da Ikea lo stesso giorno;
- che, una volta avvenuto l'asserito crollo della libreria, a seguito di denuncia dell'attrice a IKEA, in data 4.9.2018, incaricata di eseguire un CP_1
sopralluogo, si attivava recandosi per il tramite di un operaio rilevatore presso l'abitazione dell'attrice per verificare la natura e l'entità del danno che veniva quantificato in € 18.828,00., e che l'intervento dell'operaio si è concluso con il rimontaggio e la messa in sicurezza della libreria “Elvarly Elv”;
- di aver ricevuto da in data 12.10.2018, e in copia all'ufficio assicurazione, CP_1
una comunicazione con la quale si dava atto di aver accertato i danni contestati e di aver richiesto, ai fini della gestione del risarcimento, la prova di acquisto degli oggetti danneggiati;
- di non aver ricevuto più riscontri da da ottobre 2018. Controparte_1
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. accertare e dichiarare la responsabilità oggettiva o soggettiva per l'evento dannoso verificatosi presso il domicilio dell'attrice nella notte tra il 3 ed il 4 Settembre 2018; b. per l'effetto condannare il responsabile o i responsabili in solido al risarcimento del danno che si indica nella somma di € 18.828,00o nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità; c condannare il responsabile o i responsabili alle spese del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " …previa autorizzazione alla chiamata in causa, … della Controparte_6
(P.IVA con sede legale in Via de la Comunella 180/200, 00128
[...] P.IVA_2
- Roma e del SI. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Via Balsorano 39, 00132 – Roma, per le ragioni e premesse sopra esposte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione: (a) in via preliminare e pregiudiziale, per i motivi tutti di cui in narrativa dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva di alla domanda risarcitoria avversaria;
b) nel merito, accertata e Controparte_1 dichiarata l'infondatezza della domanda attorea per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare e respingere integralmente la pretesa risarcitoria avversaria in quanto infondata sia nell'an che nel quantum. c) nella denegata ipotesi e per le ragioni in premessa, dichiarare esclusivi responsabili del danno la ed Controparte_6
il suo incaricato / dipendente SI. e condannare gli stessi in via solidale e/o CP_4
alternativa tra loro al pagamento, se del caso, delle somme ex adverso pretese;
d) in via subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui ove il Giudice dovesse ravvisare un qualche tipo di responsabilità in capo alla odierna conchiudente, condannare la
[...]
ed il suo incaricato / dipendente SI. a manlevare e Controparte_6 CP_4 garantire la in relazione a tutte le somme che quest'ultima fosse Controparte_1
condannata a pagare in questa sede alla SI.ra ; e) in ogni caso, condannare la Pt_1
SI.ra al pagamento in favore di della somma di euro Pt_1 Controparte_1
54,00 per le ragioni di cui parte motiva, oltre agli ulteriori importi a titolo di danni e spese in corso di accertamento. In ogni caso con vittoria nelle spese, diritti ed onorari
(oltre a 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. ed accessori, come per legge). Salvis
Juribus".
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dalla convenuta, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
conclusioni: IN VIA PRELIMIANRE - accertare e dichiarare vigente un contratto di subappalto tra e e per gli effetti e le ragioni Controparte_7 Controparte_3 espresse in fatto e in diritto autorizzare la chiamata in causa dell'assicurazione della società al fine di esercitare la manleva per eventuali danni. IN VIA CP_1 PRINCIPALE E NEL MERITO - Rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra espresse. IN VIA SUBORDINATA - Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse la coresponsabilità della Controparte_7 nell'obbligazione al risarcimento del danno e per gli effetti condannare quest'ultima e la di lei assicurazione al pagamento dei danni. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- accertare e dichiarare per le ragioni espresse che il danno è avvenuto a seguito del contratto d'opera intervenuto tra il e la e per gli effetti CP_4 Controparte_6 condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Si costituiva in giudizio il terzo il quale chiedeva l'accoglimento delle CP_4 seguenti conclusioni: “ In via principale preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del SI. in quanto estraneo CP_4
ai fatti addebitatigli;
in via principale nel merito, accertare e dichiarare infondate e non provate tutte le domande delle controparti ed in particolare quelle nei confronti del SI. per i motivi di cui in premessa e per l'effetto rigettare in totole pretese CP_4
risarcitorie e/o di manleva e/o di garanzia avanzate nei confronti del SI. CP_4
IN OGNI CASO, con condanna delle controparti al pagamento dei compensi di lite, oltre
15% per spese generali, I.V.A.eC.P.A.”.
La causa veniva riassegnata a questo giudicante per surroga e veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 04.03.2024.
Anzitutto occorre procedere con l'inquadramento normativo della causa.
L'attrice cita in giudizio la invocando l'applicazione degli Controparte_1
artt. 2049 e 2058 cod. civ. sostenendo la responsabilità della stessa in quanto in un primo momento aveva riconosciuto la propria responsabilità, per poi negarla successivamente.
Orbene l'art. 2049 cod. civ. presuppone la subordinazione dei dipendenti alla direzione e alla vigilanza del committente: in buona sostanza, il rapporto giuridico di riferimento è la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente.
Per tale motivo, il contratto d'opera come anche il contratto di appalto e il rapporto tra committente e appaltatore esulano dall'ambito di applicazione di questa norma, in considerazione della tipica autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione ed esecuzione della sua attività. Al riguardo va comunque osservato che il contratto che lega la e la chiamata CP_1
in causa è un contratto di sub-appalto che pertanto occorre tener CP_6 conto delle norme sull'appalto ( l'art. 1655 e segg. del cod. civ.), per ciò che concerne l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la richiesta di manleva in assenza di tempestiva denuncia dell'appaltatore.
Appare tuttavia superfluo passare all'esame delle singole posizioni delle parti e ciò a prescindere dall'esame delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta e dai terzi chiamati, dovendo ritenersi che, in ossequio al principio della ragione più liquida (cfr.
SS.UU. civ. n. 9936/2014, massima: “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost.,
interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti
in giudizio, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”), la domanda di parte attrice non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'attrice prospetta l'applicazione nel caso di specie l'art. 2049 cod. civ. pertanto, trattandosi di un'ipotesi di presunzione assoluta di colpa, al danneggiato non è richiesto di provare la colpevolezza e al committente non è concesso fornire prova contraria dovendo egli rispondere per il fatto illecito commesso da un altro soggetto (il suo dipendente).
Nonostante sia esonerato dalla prova della colpevolezza, il danneggiato ha comunque l'onere di fornire prova del fatto illecito e deve dimostrare che lo stesso sia riconducibile all'attività lavorativa svolta dal dipendente ex art. 2697 cod. civ..
Ebbene risulta provato documentalmente - e comunque la circostanza non è in contestazione tra le parti - che nessun contratto di montaggio era mai stato siglato tra
Ikea, e la SI.ra , avendo l'attrice in data 26.3.2018 acquistato presso il CP_1 Pt_1
Centro Commerciale Ikea di Roma ( NI ) una serie di articoli di mobilio e arredamento, ivi inclusa una cucina e una libreria “Elvarly Elv” nonché il servizio di trasporto e montaggio relativo alla sola cucina, pagando un importo totale di euro 99,00
e che il trasporto e il montaggio della cucina veniva eseguito dal sig. CP_8
dipendente della in data 17.05.2018. Controparte_6
Non risulta provato dall'attrice che l'operaio, incaricato dalla avrebbe CP_1
accettato di montare anche la libreria, sostenendo che sarebbe stato autorizzato telefonicamente dalla società o IKEA ad eseguire l'ulteriore montaggio. CP_1 Non vi è neppure prova documentale dell'ulteriore pagamento a o IKEA della CP_1
ulteriore somma per il montaggio del mobile.
Non vi è alcun riferimento al montaggio della libreria nel “rapporto di servizio”;
Tale documento sottoscritto dall'attrice che conferma l'intervento del SI. ha CP_4
avuto inizio alle ore 8.00 e si è concluso alle ore 12.00 e che l'intervento medesimo ha avuto ad oggetto il montaggio della sola cucina, non è stato contestato né disconosciuto dall'attrice, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. “il giudice deve porre a fondamento della decisione… i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”);
I fatti come dedotti in citazione non hanno trovato alcun conforto neppure con l'escussione del teste indotto dalla stessa attrice sig. il quale all'udienza Testimone_1
del 13.10.2021 dichiarava di essere andato alcune volte a casa dalla sig.ra Pt_1
durate il trasloco e il montaggio dei mobili ma di non ricordare le circostanze di cui mi si chiede né la data precisa.
Di contro il teste ha confermato l'assunto di affermando di Tes_2 CP_8 aver effettuato insieme a il montaggio della cucina presso l'appartamento della CP_4
SI.ra ADR non abbiamo montato nulla di altro solo la cucina;
sul cap 2) è Pt_1
vero, ADR non ricordo bene la sig.ra , ricordo che in casa durante il montaggio Pt_1
vi era una donna;
tale danno è arrivata verso la fine del montaggio della cucina, quando siamo arrivati ci ha aperto il portiere;
Sul cap 3) è vero;
Sul cap 4) è vero quanto mi si legge;
ADR confermo di non avere montato la libreria.
Per le ragioni suesposte la domanda proposta da deve essere rigettata non Pt_1 avendo l'attrice dimostrato che l'evento dannoso sia riconducibile all'attività lavorativa svolta dal dipendente della convenuta e/o della terza chiamata. CP_8
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione non trattata.
Le spese di causa vanno compensate tenuto conto della mancata adesione delle parti convenuta/terzi chiamati, alla procedura di mediazione che se attivata avrebbe consentito all'attrice di prendere atto delle singole posizioni e ponderare meglio l'iniziativa giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma , SEDICESIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.51240 2019 R.G. promossa dalla Parte_1
contro + 2 , così provvede: Controparte_1
a) Rigetta la domanda di Parte_1
b) Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Roma in data 17/03/2025
IL Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano