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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 880/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 880/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 31/01/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 20 gennaio 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 29/02/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 141/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 25/07/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 29/05/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 25/07/2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt.
473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 30 gennaio 2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
20/01/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 20/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025, che di seguito si riproducono:
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Lughignano di Casale sul Sile (TV) in data 2 agosto 2008,
B) ordinare al Comune di Casale sul Sile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, avendo il dottor trasferito la propria residenza in Mogliano Veneto Pt_2
(TV) alla via Italo Svevo n, 39/A e la dott. mantenuto la propria in Marcon, in quella che fu la casa Parte_1 familiare, conferita in fondo patrimoniale (doc. 3).
D) I figli minori, e verranno affidati ad entrambi i genitori sulla base del prospetto che segue (quattro Per_1 Per_2 giorni con il padre e tre con la madre). Le parti si danno atto che la collocazione di seguito indicata potrà subire variazioni, previo accordo, in funzione delle loro esigenze lavorative o delle richieste e delle necessità, anche di relazione, dei figli:
Durante le vacanze scolastiche estive saranno mantenuti i periodi di collocamento sopra indicati, salvo che per il periodo di vacanza che i genitori concorderanno per trascorrerlo con i figli in via esclusiva;
qualora un genitore non possa trascorrere con i figli il periodo di vacanza durante l'estate potrà farlo in altro periodo, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di relazione dei figli.
Durante gli altri periodi di vacanza scolastica i genitori concorderanno una permanenza con i figli suddivisa equamente, secondo le proporzioni su indicate.
E) Ciascun coniuge contribuirà al mantenimento dei figli nel periodo in cui saranno con lui e le spese straordinarie, di qualunque genere, saranno preventivamente concordate e, poi, ripartite al cinquanta per cento.
F) I coniugi, ai sensi del disposto degli articoli 473-bis.12, primo comma, e 473-bis. 51 c.p.c. dichiarano che le rispettive situazioni reddituali riferite agli ultimi tre anni sono risultanti dalle dichiarazioni allegate sub. docc. 4/1-3 – 5/1-3 e che comunque, reciprocamente rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti l'uno dall'altro.
G) I coniugi hanno regolato fuori da questo atto i loro restanti rapporti patrimoniali.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse dei minori e , non potrà che andare accolta con le Per_1 Per_2 conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/08/2008 tra Pt_1
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] Parte_2 di Casale sul Sile, al n. 27, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2008;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 31/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 880/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 880/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 31/01/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 20 gennaio 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 29/02/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 141/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 25/07/2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 29/05/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 25/07/2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt.
473-bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 30 gennaio 2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
20/01/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 20/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025, che di seguito si riproducono:
“A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Lughignano di Casale sul Sile (TV) in data 2 agosto 2008,
B) ordinare al Comune di Casale sul Sile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, avendo il dottor trasferito la propria residenza in Mogliano Veneto Pt_2
(TV) alla via Italo Svevo n, 39/A e la dott. mantenuto la propria in Marcon, in quella che fu la casa Parte_1 familiare, conferita in fondo patrimoniale (doc. 3).
D) I figli minori, e verranno affidati ad entrambi i genitori sulla base del prospetto che segue (quattro Per_1 Per_2 giorni con il padre e tre con la madre). Le parti si danno atto che la collocazione di seguito indicata potrà subire variazioni, previo accordo, in funzione delle loro esigenze lavorative o delle richieste e delle necessità, anche di relazione, dei figli:
Durante le vacanze scolastiche estive saranno mantenuti i periodi di collocamento sopra indicati, salvo che per il periodo di vacanza che i genitori concorderanno per trascorrerlo con i figli in via esclusiva;
qualora un genitore non possa trascorrere con i figli il periodo di vacanza durante l'estate potrà farlo in altro periodo, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di relazione dei figli.
Durante gli altri periodi di vacanza scolastica i genitori concorderanno una permanenza con i figli suddivisa equamente, secondo le proporzioni su indicate.
E) Ciascun coniuge contribuirà al mantenimento dei figli nel periodo in cui saranno con lui e le spese straordinarie, di qualunque genere, saranno preventivamente concordate e, poi, ripartite al cinquanta per cento.
F) I coniugi, ai sensi del disposto degli articoli 473-bis.12, primo comma, e 473-bis. 51 c.p.c. dichiarano che le rispettive situazioni reddituali riferite agli ultimi tre anni sono risultanti dalle dichiarazioni allegate sub. docc. 4/1-3 – 5/1-3 e che comunque, reciprocamente rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento essendo economicamente indipendenti l'uno dall'altro.
G) I coniugi hanno regolato fuori da questo atto i loro restanti rapporti patrimoniali.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse dei minori e , non potrà che andare accolta con le Per_1 Per_2 conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/08/2008 tra Pt_1
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] Parte_2 di Casale sul Sile, al n. 27, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2008;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 31/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca