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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2238/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica: MIRANDA RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18764/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 Ricorrente_1 indirizzo Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-2794 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2310/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. Ricorrente _1 Ricorrente_1, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento IMU anno 2020 n.
183741/2794 del 22/7/2025, notificato alla parte il 5/9/2025.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto per illegittima tassazione di immobile adibito ad abitazione principale oltrechè a difetto di motivazione del provvedimento.
Napoli obiettivo valore srl si costituisce e resiste alle eccezioni del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Invero dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalla parte resistente non si desume che il ricorrente non possieda la sua abitazione principale dove ha la residenza anagrafica.
Nella specie, la NOV evidenzia esclusivamente che "controllati i consumi delle utenze elettriche (...) per l'anno 2020, vi è solamente 1 kwh erogato per l'intero anno d'imposta".
Per cui secondo la NOV, si desume, che i consumi sarebbero sottodimensianati al normale consumo di un solo occupante.
Tuttavia, tale affermazione risulta effettuata in maniera apodittica senza alcun elemento probatorio a supporto.
Invero, dallo stesso stralcio allegato dalla NOV si evidenzia che i consumi sono analoghi a quelli degli altri anni.
Inoltre, il ricorrente allega a supporto della dimostrazione che si tratti di dimora abituale le fatture dell'Energia Elettrica e del Gas, nonché del consumo dell'Acqua corrisposta al proprio Condominio, anche con l'estratto conto bancario dove vengono appoggiate per il pagamento.
Alla luce di tali prove emerge che la NOV non ha dimostrato che quanto affermato dal ricorrente non sia veritiero e cioè che l'immobile in questione non sia adibito ad abitazione principale.
In base a quanto evidenziato il ricorso è fondato ed in base a ciò occorre accogliere lo stesso.
Le ulteriori doglianze del ricorrente restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna N.O.V. srl al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 250,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica: MIRANDA RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18764/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 Ricorrente_1 indirizzo Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-2794 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2310/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. Ricorrente _1 Ricorrente_1, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento IMU anno 2020 n.
183741/2794 del 22/7/2025, notificato alla parte il 5/9/2025.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto per illegittima tassazione di immobile adibito ad abitazione principale oltrechè a difetto di motivazione del provvedimento.
Napoli obiettivo valore srl si costituisce e resiste alle eccezioni del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Invero dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotta dalla parte resistente non si desume che il ricorrente non possieda la sua abitazione principale dove ha la residenza anagrafica.
Nella specie, la NOV evidenzia esclusivamente che "controllati i consumi delle utenze elettriche (...) per l'anno 2020, vi è solamente 1 kwh erogato per l'intero anno d'imposta".
Per cui secondo la NOV, si desume, che i consumi sarebbero sottodimensianati al normale consumo di un solo occupante.
Tuttavia, tale affermazione risulta effettuata in maniera apodittica senza alcun elemento probatorio a supporto.
Invero, dallo stesso stralcio allegato dalla NOV si evidenzia che i consumi sono analoghi a quelli degli altri anni.
Inoltre, il ricorrente allega a supporto della dimostrazione che si tratti di dimora abituale le fatture dell'Energia Elettrica e del Gas, nonché del consumo dell'Acqua corrisposta al proprio Condominio, anche con l'estratto conto bancario dove vengono appoggiate per il pagamento.
Alla luce di tali prove emerge che la NOV non ha dimostrato che quanto affermato dal ricorrente non sia veritiero e cioè che l'immobile in questione non sia adibito ad abitazione principale.
In base a quanto evidenziato il ricorso è fondato ed in base a ciò occorre accogliere lo stesso.
Le ulteriori doglianze del ricorrente restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna N.O.V. srl al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 250,00 oltre accessori come per legge.