Art. 3.
All'onere di lire 11.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 si provvedera', rispettivamente, mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 e del capitolo 5381 dello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 11.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 si provvedera', rispettivamente, mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967 e del capitolo 5381 dello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.