TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/11/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, nella persona della dr.ssa Giuseppina Valiante, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado, iscritta a ruolo al N. 3257/22 R.G.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Alessandro Maltarolo, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Amatucci, con i quali elegge domicilio in Battipaglia, via Plava, n. 32;
ATTRICE
E
– – nato a [...], ivi residente e domiciliato in via CP_1 C.F._2
Mazzini 21\d, presso l'avv. Vincenzo GRANIERO – – dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce ed ove si richiede l'invio delle comunicazioni a C mezzo fax al n° 0828343063 ovvero con PEC: .salerno. Email_1 CP_2
– , – nata a [...] il [...] e residente a Controparte_4 C.F._4
Battipaglia (SA), via Teodoro De Divitiis, 14;
CONVENUTA COnNTUMACE
OGGETTO: azione revocatoria
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in atti.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno e per ivi sentire accogliere nei loro confronti CP_1 Controparte_4 le seguenti conclusioni: “
In via principale: - accertare per i motivi sopra esposti la sussistenza dei presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto notarile Notaio Dott. di cessione di diritti reali a titolo oneroso n. Repertorio Persona_1
3114, Raccolta n. 2553, stipulato il 13 aprile 2017 in Sassano (SA), e per l'effetto - dichiarare
l'inefficacia del predetto atto nei confronti della creditrice, odierna attrice, sig.ra Parte_1
; - adottare ogni altro più opportuno provvedimento al fine di rendere pienamente efficace
[...]
l'azione revocatoria promossa contro le parti convenute;
- ordinare alla Conservatoria di Salerno di iscrivere o trascrivere la sentenza che pronuncia sulla domanda sopra spiegata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Deduceva l'attrice di essere creditrice della società (di Controparte_5 seguito società ) per l'importo complessivo di € 41.800,00= CP_5
(quarantunomilaottocento/00), oltre spese, compensi e accessori di legge in forza del Decreto
Ingiuntivo n. 7255/2016, R.G. n. 7464/2016-Tribunale di € 7.900,00= (v. doc. 1 fasc. CP_6 [...]
e del Decreto Ingiuntivo n. 19859/2016, R.G. n. 33571/2016-Tribunale di Milano di € Pt_1
33.900,00= (v. doc. 2 fasc. emessi rispettivamente in data 07/03/2016 e in data Parte_1
15/07/2016.
Narrava, poi, che , in qualità di socio amministratore illimitatamente responsabile CP_1 delle società , è debitore in solido delle obbligazioni sociali e che questi, in data CP_5
13/04/2017, a mezzo atto di compravendita a rogito notaio dott. , avente n. repertorio Persona_1
3114 e n. raccolta n. 2553, ha ceduto alla sig.ra il suo diritto di proprietà Controparte_4 pari ad 1/6 di tutti gli immobili di sua proprietà come meglio descritti in atti descritti.
Evidenziava l'attrice che la parte acquirente nella compravendita contestata era a conoscenza del debito suddetto avendo essa stessa ricevuto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la notifica dell'atto di precetto ed essendo, pertanto, a completa conoscenza del pregiudizio che avrebbe subito parte creditrice, odierna attrice, a seguito della cessione.
Ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'actio pauliana, l'attrice articolava le conclusioni sopra articolare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e CP_1 risposta, con cui eccepiva in via preliminare la decadenza e la prescrizione dell'azione ex art. 2091 c.c. spiegata dalla sig.ra , la mancanza degli elementi richiesti dal citato art. 2901 cc, Parte_1 contestando comunque la sussistenza del vantato credito nei propri confronti.
Il convenuto così concludeva: “Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda così come proposta per decadenza, prescrizione e per infondatezza della stessa, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze del Giudizio”.
Non provvedeva alla costituzione in giudizio . Controparte_4 Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa perveniva per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.05.2025, allorché era assegnata in decisione.
E' infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria spiegata.
Invero, l'azione di revocazione, ai sensi dell'art. 2903 c.c., si prescrive decorsi cinque anni dal momento in cui il debitore ha posto in essere l'atto di disposizione di cui si chiede la dichiarazione d'inefficacia.
Nel caso di specie, l'atto di disposizione di cui si chiede la dichiarazione d'inefficacia è intervenuto in data 13/04/2017, mentre la domanda giudiziale di inefficacia dello stesso è intervenuta con la sua notifica del 07/04/2022 - con conseguente interruzione del termine di prescrizione al momento del passaggio per l'atto per la notifica all'Ufficiale giudiziario.
In tal senso è l'insegnamento del giudice delle leggi, (cfr. Sentenza n. 477/2002), secondo cui con riferimento ai soli atti processuali, rileva il principio della differente decorrenza degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, anche agli effetti sostanziali degli stessi.
La domanda revocatoria, ex art. 2901 c.c., articolata dall'odierna attrice, è fondata e va accolta.
Invero, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e cioè: la qualità di creditore del soggetto agente;
l'esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale posto in essere dal debitore;
l'eventus damni;
la scientia fraudis.
1) Qualità di creditore del soggetto agente
L'attrice ha allegato e comprovato di essere creditrice della società Controparte_5
(di seguito società ) per l'importo complessivo di € 41.800,00=
[...] CP_5
(quarantunomilaottocento/00), oltre spese, compensi e accessori di legge in forza del Decreto
Ingiuntivo n. 7255/2016, R.G. n. 7464/2016-Tribunale di di € 7.900,00= (v. doc. 1 fasc. CP_6 [...]
e del Decreto Ingiuntivo n. 19859/2016, R.G. n. 33571/2016-Tribunale di di € Pt_1 CP_6
33.900,00= (v. doc. 2 fasc. emessi rispettivamente in data 07/03/2016 e in data Parte_1
15/07/2016.
Va evidenziato che l'attrice ha allegato e comprovato di avere già infruttuosamente escusso la società senza buon esito, sia con pignoramento mobiliare che con pignoramento presso Controparte_5 terzi, ricavandone poco più di € 600,00, risultando ogni altra dichiarazione negativa.
Risultando, altresì, comprovata la qualità di di amministratore della CP_1 Controparte_5 al tempo della emissione dei decreti ingiuntivi e comprovata la previa, inutile escussione nei confronti del patrimonio della società, viene in rilievo la posizione creditoria di in via illimitata – CP_1 irrilevante essendo la successiva trasformazione – sempre successiva alla emissione e notifica dei decreti monitori nei confronti della in società a responsabilità limitata – essendo Controparte_5 intervenuto il documentato espresso dissenso della creditrice ex art. 2500 c.c.
Giova evidenziare che l'atto pubblico di compravendita di cui viene domandata la revocazione è successivo al sorgere del credito: infatti, l'atto dispositivo è del 13/04/2017, a mezzo atto di compravendita a rogito notaio dott. , avente n. repertorio 3114 e n. raccolta n. 2553, con Persona_1 cui si cedeva a il suo diritto di proprietà pari ad 1/6 di tutti gli immobili di Controparte_4 sua proprietà come meglio descritti in atti descritti;
i decreti ingiuntivi emessi a carico della società sono stati emessi nel marzo e nel luglio 2016.
2) Esistenza di un atto dispositivo
L'atto dispositivo è rappresentato dal menzionato atto pubblico di compravendita immobiliare del
2017.
3) Eventus damni
Con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'onere probatorio del creditore è limitato a dimostrare la variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche;
per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr., cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; cass. civ.,
4.7.2006, n. 15265).
Orbene, nella fattispecie in esame, mentre non è revocabile in dubbio che l'atto di compravendita del
13.04.2017, con cui cedeva a il suo diritto di proprietà CP_1 Controparte_4 pari ad 1/6 di tutti gli immobili di sua proprietà come meglio descritti in atti descritti, sia idoneo a determinare una variazione, quantomeno qualitativa, del patrimonio di , rendendo più CP_1 difficile il soddisfacimento del credito dell'odierna attrice, tramutando il bene immobile in danaro, che
è bene facilmente occultabile, e, quindi, meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, con il conseguente pericolo di un'eventuale infruttuosità dell'azione esecutiva (cfr., in termini, cass. civ.,
1.6.2000, n. 7262), il convenuto debitore, da parte sua, non ha offerto alcun elemento di prova volto a dimostrare che il suo patrimonio, anche dopo l'atto di vendita immobiliare del 13.04.2017, era in grado di garantire, senza difficoltà, il soddisfacimento delle ragioni creditore dell'attrice. Da tutte le considerazioni che precedono consegue che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
4) Scientia damni
L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni.
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr., cass. civ., 1.6.2000, n. 7262).
La prova della scientia damni, da parte del debitore e del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui accertamento è devoluto al giudice di merito (cfr., in termini, cass. civ., 27.3.2007, n.
7507; cass. civ., 17.8.2011, n. 17327).
Il debitore, , era certamente consapevole del fatto che l'atto del 13.04.2017, con cui CP_1 vendeva le quote dei beni immobili di sua proprietà, recava un pregiudizio alle ragioni creditorie della perché quest'ultima non avrebbe potuto soddisfare coattivamente le sue ragioni creditore Parte_1 su quel bene, né il debitore ha mai allegato, prima ancora che provato, di essere proprietario di ulteriori beni sui quali la creditrice potesse soddisfare le sue ragioni.
D'altro canto, l'atto dispositivo è successivo alle notifiche dei decreti ingiuntivi effettuate anche direttamente nei confronti di , il che rende evidente la sua conoscenza delle ragioni CP_1 creditore dell'attrice.
Ma anche la terza acquirente, può ben ritenersi consapevole del pregiudizio Controparte_4 arrecato all'odierna attrice dall'atto di compravendita del 13.04.2017, in quanto madre di CP_1
e con lui convivente;
tal ché. in considerazione degli strettissimi rapporti di parentela intercorrenti
[...] con l'alienante, non poteva ignorare che quest'ultimo era debitore nei confronti di Parte_1
in forza dei decreti ingiuntivi sopra richiamati;
ciò a maggior ragione al lume della
[...] circostanza che fu proprio a sottoscrivere l'avviso di ricevimento e ritirare il plico Controparte_4 contenente l'atto di precetto in rinnovazione, dal quale era possibile evincere l'esistenza del credito e di una procedura esecutiva nei confronti della società di cui il figlio era soccio amministratore.
Inoltre, non poteva ignorare che l'atto di compravendita del 13.04.2017, con cui Controparte_4 acquistava dal figlio le quote di proprietà di quest'ultimo sui beni immobili in atti CP_1 descritti, recasse pregiudizio alle ragioni della in quanto si privava di Parte_1 CP_1 quote di proprietà immobiliare, facilmente aggredibili in via esecutiva, in cambio di danaro, un bene molto più difficilmente aggredibile in via esecutiva, perché facilmente occultabile.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, non ha depositato note istruttorie e non ha CP_1 articolato prove;
la convenuta è rimasta contumace, senza addurre possibili ragioni Parte_1 idonee ad escludere la sua consapevolezza del danno arrecato alle ragioni creditorie dell'attrice.
Alla luce considerazioni esposte, la domanda revocatoria proposta da deve essere Parte_1 accolta e, quindi, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di Parte_1 compravendita immobiliare per Notaio Dott. di cessione di diritti reali a titolo oneroso n. Persona_1
Repertorio 3114, Raccolta n. 2553, stipulato il 13 aprile 2017 in Sassano (SA).
Non è fondata la domanda di condanna del convenuto costituito per lite temeraria.
La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr. Tribunale , Ascoli Piceno , sez. I , 06/05/2025 ,
n. 231) – non allegato nel caso di specie.
Delle spese del giudizio
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ss.mm. tenendo conto del valore del credito vantato dall'attore, e dei parametri medi per tutte le voci, fuorché per quella istruttoria, da liquidare ai minimi in ragione della esiguità dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona della dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda, proposta dalla attrice, di revocazione, ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di compravendita atto di Parte_1 compravendita a rogito notaio dott. , avente n. repertorio 3114 e n. raccolta n. Persona_1
2553;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
3) Condanna i convenuti, e , in solido tra loro, al rimborso in CP_1 Controparte_4 favore di delle spese processuali, che liquida in € 567,02 per esborsi, € Parte_1
6.713,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
Salerno, 7.11.2025
Il Giudice Unico Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, nella persona della dr.ssa Giuseppina Valiante, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado, iscritta a ruolo al N. 3257/22 R.G.
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Alessandro Maltarolo, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Amatucci, con i quali elegge domicilio in Battipaglia, via Plava, n. 32;
ATTRICE
E
– – nato a [...], ivi residente e domiciliato in via CP_1 C.F._2
Mazzini 21\d, presso l'avv. Vincenzo GRANIERO – – dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce ed ove si richiede l'invio delle comunicazioni a C mezzo fax al n° 0828343063 ovvero con PEC: .salerno. Email_1 CP_2
– , – nata a [...] il [...] e residente a Controparte_4 C.F._4
Battipaglia (SA), via Teodoro De Divitiis, 14;
CONVENUTA COnNTUMACE
OGGETTO: azione revocatoria
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in atti.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno e per ivi sentire accogliere nei loro confronti CP_1 Controparte_4 le seguenti conclusioni: “
In via principale: - accertare per i motivi sopra esposti la sussistenza dei presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto notarile Notaio Dott. di cessione di diritti reali a titolo oneroso n. Repertorio Persona_1
3114, Raccolta n. 2553, stipulato il 13 aprile 2017 in Sassano (SA), e per l'effetto - dichiarare
l'inefficacia del predetto atto nei confronti della creditrice, odierna attrice, sig.ra Parte_1
; - adottare ogni altro più opportuno provvedimento al fine di rendere pienamente efficace
[...]
l'azione revocatoria promossa contro le parti convenute;
- ordinare alla Conservatoria di Salerno di iscrivere o trascrivere la sentenza che pronuncia sulla domanda sopra spiegata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Deduceva l'attrice di essere creditrice della società (di Controparte_5 seguito società ) per l'importo complessivo di € 41.800,00= CP_5
(quarantunomilaottocento/00), oltre spese, compensi e accessori di legge in forza del Decreto
Ingiuntivo n. 7255/2016, R.G. n. 7464/2016-Tribunale di € 7.900,00= (v. doc. 1 fasc. CP_6 [...]
e del Decreto Ingiuntivo n. 19859/2016, R.G. n. 33571/2016-Tribunale di Milano di € Pt_1
33.900,00= (v. doc. 2 fasc. emessi rispettivamente in data 07/03/2016 e in data Parte_1
15/07/2016.
Narrava, poi, che , in qualità di socio amministratore illimitatamente responsabile CP_1 delle società , è debitore in solido delle obbligazioni sociali e che questi, in data CP_5
13/04/2017, a mezzo atto di compravendita a rogito notaio dott. , avente n. repertorio Persona_1
3114 e n. raccolta n. 2553, ha ceduto alla sig.ra il suo diritto di proprietà Controparte_4 pari ad 1/6 di tutti gli immobili di sua proprietà come meglio descritti in atti descritti.
Evidenziava l'attrice che la parte acquirente nella compravendita contestata era a conoscenza del debito suddetto avendo essa stessa ricevuto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la notifica dell'atto di precetto ed essendo, pertanto, a completa conoscenza del pregiudizio che avrebbe subito parte creditrice, odierna attrice, a seguito della cessione.
Ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'actio pauliana, l'attrice articolava le conclusioni sopra articolare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e CP_1 risposta, con cui eccepiva in via preliminare la decadenza e la prescrizione dell'azione ex art. 2091 c.c. spiegata dalla sig.ra , la mancanza degli elementi richiesti dal citato art. 2901 cc, Parte_1 contestando comunque la sussistenza del vantato credito nei propri confronti.
Il convenuto così concludeva: “Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda così come proposta per decadenza, prescrizione e per infondatezza della stessa, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze del Giudizio”.
Non provvedeva alla costituzione in giudizio . Controparte_4 Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa perveniva per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21.05.2025, allorché era assegnata in decisione.
E' infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria spiegata.
Invero, l'azione di revocazione, ai sensi dell'art. 2903 c.c., si prescrive decorsi cinque anni dal momento in cui il debitore ha posto in essere l'atto di disposizione di cui si chiede la dichiarazione d'inefficacia.
Nel caso di specie, l'atto di disposizione di cui si chiede la dichiarazione d'inefficacia è intervenuto in data 13/04/2017, mentre la domanda giudiziale di inefficacia dello stesso è intervenuta con la sua notifica del 07/04/2022 - con conseguente interruzione del termine di prescrizione al momento del passaggio per l'atto per la notifica all'Ufficiale giudiziario.
In tal senso è l'insegnamento del giudice delle leggi, (cfr. Sentenza n. 477/2002), secondo cui con riferimento ai soli atti processuali, rileva il principio della differente decorrenza degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, anche agli effetti sostanziali degli stessi.
La domanda revocatoria, ex art. 2901 c.c., articolata dall'odierna attrice, è fondata e va accolta.
Invero, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e cioè: la qualità di creditore del soggetto agente;
l'esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale posto in essere dal debitore;
l'eventus damni;
la scientia fraudis.
1) Qualità di creditore del soggetto agente
L'attrice ha allegato e comprovato di essere creditrice della società Controparte_5
(di seguito società ) per l'importo complessivo di € 41.800,00=
[...] CP_5
(quarantunomilaottocento/00), oltre spese, compensi e accessori di legge in forza del Decreto
Ingiuntivo n. 7255/2016, R.G. n. 7464/2016-Tribunale di di € 7.900,00= (v. doc. 1 fasc. CP_6 [...]
e del Decreto Ingiuntivo n. 19859/2016, R.G. n. 33571/2016-Tribunale di di € Pt_1 CP_6
33.900,00= (v. doc. 2 fasc. emessi rispettivamente in data 07/03/2016 e in data Parte_1
15/07/2016.
Va evidenziato che l'attrice ha allegato e comprovato di avere già infruttuosamente escusso la società senza buon esito, sia con pignoramento mobiliare che con pignoramento presso Controparte_5 terzi, ricavandone poco più di € 600,00, risultando ogni altra dichiarazione negativa.
Risultando, altresì, comprovata la qualità di di amministratore della CP_1 Controparte_5 al tempo della emissione dei decreti ingiuntivi e comprovata la previa, inutile escussione nei confronti del patrimonio della società, viene in rilievo la posizione creditoria di in via illimitata – CP_1 irrilevante essendo la successiva trasformazione – sempre successiva alla emissione e notifica dei decreti monitori nei confronti della in società a responsabilità limitata – essendo Controparte_5 intervenuto il documentato espresso dissenso della creditrice ex art. 2500 c.c.
Giova evidenziare che l'atto pubblico di compravendita di cui viene domandata la revocazione è successivo al sorgere del credito: infatti, l'atto dispositivo è del 13/04/2017, a mezzo atto di compravendita a rogito notaio dott. , avente n. repertorio 3114 e n. raccolta n. 2553, con Persona_1 cui si cedeva a il suo diritto di proprietà pari ad 1/6 di tutti gli immobili di Controparte_4 sua proprietà come meglio descritti in atti descritti;
i decreti ingiuntivi emessi a carico della società sono stati emessi nel marzo e nel luglio 2016.
2) Esistenza di un atto dispositivo
L'atto dispositivo è rappresentato dal menzionato atto pubblico di compravendita immobiliare del
2017.
3) Eventus damni
Con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'onere probatorio del creditore è limitato a dimostrare la variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche;
per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr., cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; cass. civ.,
4.7.2006, n. 15265).
Orbene, nella fattispecie in esame, mentre non è revocabile in dubbio che l'atto di compravendita del
13.04.2017, con cui cedeva a il suo diritto di proprietà CP_1 Controparte_4 pari ad 1/6 di tutti gli immobili di sua proprietà come meglio descritti in atti descritti, sia idoneo a determinare una variazione, quantomeno qualitativa, del patrimonio di , rendendo più CP_1 difficile il soddisfacimento del credito dell'odierna attrice, tramutando il bene immobile in danaro, che
è bene facilmente occultabile, e, quindi, meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, con il conseguente pericolo di un'eventuale infruttuosità dell'azione esecutiva (cfr., in termini, cass. civ.,
1.6.2000, n. 7262), il convenuto debitore, da parte sua, non ha offerto alcun elemento di prova volto a dimostrare che il suo patrimonio, anche dopo l'atto di vendita immobiliare del 13.04.2017, era in grado di garantire, senza difficoltà, il soddisfacimento delle ragioni creditore dell'attrice. Da tutte le considerazioni che precedono consegue che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
4) Scientia damni
L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni.
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr., cass. civ., 1.6.2000, n. 7262).
La prova della scientia damni, da parte del debitore e del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui accertamento è devoluto al giudice di merito (cfr., in termini, cass. civ., 27.3.2007, n.
7507; cass. civ., 17.8.2011, n. 17327).
Il debitore, , era certamente consapevole del fatto che l'atto del 13.04.2017, con cui CP_1 vendeva le quote dei beni immobili di sua proprietà, recava un pregiudizio alle ragioni creditorie della perché quest'ultima non avrebbe potuto soddisfare coattivamente le sue ragioni creditore Parte_1 su quel bene, né il debitore ha mai allegato, prima ancora che provato, di essere proprietario di ulteriori beni sui quali la creditrice potesse soddisfare le sue ragioni.
D'altro canto, l'atto dispositivo è successivo alle notifiche dei decreti ingiuntivi effettuate anche direttamente nei confronti di , il che rende evidente la sua conoscenza delle ragioni CP_1 creditore dell'attrice.
Ma anche la terza acquirente, può ben ritenersi consapevole del pregiudizio Controparte_4 arrecato all'odierna attrice dall'atto di compravendita del 13.04.2017, in quanto madre di CP_1
e con lui convivente;
tal ché. in considerazione degli strettissimi rapporti di parentela intercorrenti
[...] con l'alienante, non poteva ignorare che quest'ultimo era debitore nei confronti di Parte_1
in forza dei decreti ingiuntivi sopra richiamati;
ciò a maggior ragione al lume della
[...] circostanza che fu proprio a sottoscrivere l'avviso di ricevimento e ritirare il plico Controparte_4 contenente l'atto di precetto in rinnovazione, dal quale era possibile evincere l'esistenza del credito e di una procedura esecutiva nei confronti della società di cui il figlio era soccio amministratore.
Inoltre, non poteva ignorare che l'atto di compravendita del 13.04.2017, con cui Controparte_4 acquistava dal figlio le quote di proprietà di quest'ultimo sui beni immobili in atti CP_1 descritti, recasse pregiudizio alle ragioni della in quanto si privava di Parte_1 CP_1 quote di proprietà immobiliare, facilmente aggredibili in via esecutiva, in cambio di danaro, un bene molto più difficilmente aggredibile in via esecutiva, perché facilmente occultabile.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, non ha depositato note istruttorie e non ha CP_1 articolato prove;
la convenuta è rimasta contumace, senza addurre possibili ragioni Parte_1 idonee ad escludere la sua consapevolezza del danno arrecato alle ragioni creditorie dell'attrice.
Alla luce considerazioni esposte, la domanda revocatoria proposta da deve essere Parte_1 accolta e, quindi, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di Parte_1 compravendita immobiliare per Notaio Dott. di cessione di diritti reali a titolo oneroso n. Persona_1
Repertorio 3114, Raccolta n. 2553, stipulato il 13 aprile 2017 in Sassano (SA).
Non è fondata la domanda di condanna del convenuto costituito per lite temeraria.
La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr. Tribunale , Ascoli Piceno , sez. I , 06/05/2025 ,
n. 231) – non allegato nel caso di specie.
Delle spese del giudizio
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ss.mm. tenendo conto del valore del credito vantato dall'attore, e dei parametri medi per tutte le voci, fuorché per quella istruttoria, da liquidare ai minimi in ragione della esiguità dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona della dr.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda, proposta dalla attrice, di revocazione, ex art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di compravendita atto di Parte_1 compravendita a rogito notaio dott. , avente n. repertorio 3114 e n. raccolta n. Persona_1
2553;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
3) Condanna i convenuti, e , in solido tra loro, al rimborso in CP_1 Controparte_4 favore di delle spese processuali, che liquida in € 567,02 per esborsi, € Parte_1
6.713,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
Salerno, 7.11.2025
Il Giudice Unico Dr.ssa Giuseppina Valiante