CASS
Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
Massime • 1
In tema di reati paesaggistici, edilizi e sismici, è soggetta al rilascio di permesso di costruire e non alla presentazione della SCIA la realizzazione, su aree interessate da un piano paesaggistico già adottato ma non ancora approvato, di lavori edili contrastanti con le previste misure di salvaguardia, posto che la "ratio" delle stesse risiede nella necessità di anticipare la tutela a un momento antecedente la definitiva adozione del piano medesimo, così precludendo qualsivoglia intervento che vi si ponga in contrasto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2024, n. 29344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29344 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ELRB IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte di appello di Lecce - sez. dist. di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al reato di cui alla seconda parte del capo D) dell'imputazione, al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. ed alla negata applicazione degli artt. 131-bis, 62-bis e 62, primo comma, n. 6), cod. pen., per omessa motivazione, nonché il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 29344 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 21/03/2024 1. Con sentenza del 15 marzo 2023, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Taranto resa in data 17 maggio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 734 cod. pen. (capo B), e 71 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando invece la condanna alla pena condizionalmente sospesa di mesi 2 di reclusione, per i reati di cui al capo D) dell'imputazione, previsti dagli artt. 81 e 481 cod. pen., per avere il ricorrente, in qualità di direttore dei lavori, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, attestato il falso nella S.C.I.A. presentata il 29 dicembre 2014, allorché ha dichiarato, con riferimento al PPTR adottato dalla Regione Puglia ed al PAI, che l'immobile non fosse assoggettato ad alcun vincolo, nonché per avere dichiarato falsamente, nella S.C.I.A. in sanatoria del 28 novembre 2016, che i lavori fossero conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, fossero stati compatibili con la normativa in materia sismica e non avessero interessato le parti strutturali dell'edificio. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, mediante il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano il vizio di motivazione - afferente sia alla condotta materiale relativa alla presentazione della S.C.I.A. in data 29 dicembre 2016, sia alla presunta esistenza giuridica, oltre che dei vincoli paesaggistici al momento di tale asseverazione, anche di uno specifico vincolo idrogeologico sull'immobile in esame - nonché la conseguente violazione degli artt. 125 e 546, comma 1, n. 1), cod. proc. pen., e l'erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento all'art. 481 cod. pen. e ad altre norme di cui è necessario tenere conto (artt. 181, 143, 134 del d.lgs. n. 42 del 2004 e atti normativi di settore), in relazione all'elemento oggettivo del reato di cui al capo D). In primo luogo, sostiene il ricorrente che la Corte di appello di Lecce avrebbe omesso qualsivoglia riferimento alla materialità della condotta di falso relativa alla S.C.I.A. del 29 dicembre 2016. Il giudice di secondo grado, infatti, da un lato, si sarebbe limitato alla trattazione della sola condotta afferente alla S.C.I.A. del 2014; dall'altro, si sarebbe, invece, erroneamente astenuto dall'affrontare nel merito le questioni concernenti l'effettiva sussistenza del reato di cui al capo C) dell'imputazione, dichiarato estinto per prescrizione, omettendo di considerare che il solo eventuale accertamento positivo della prescritta violazione contestata avrebbe consentito di sostenere la falsità della condotta di cui al capo D), costituendone un antecedente logico, giacché in tanto l'attestazione dedotta avrebbe potuto dirsi falsa, in quanto il relativo tipo di opera fosse stato suscettibile 2 di essere ascritto alle categorie per cui sono richieste l'autorizzazione e le denunce relative;
di talché, nel caso di specie, ancor più evidente risulterebbe la totale carenza motivazionale lamentata sul punto, non potendosi dedurre le ragioni della decisione neanche dalle considerazioni relative al predetto capo C). Né i giudici di merito si sarebbero adeguatamente confronl:ati con le doglianze difensive, sollevate con l'atto di appello, concernenti la necessità di qualificare le lavorazioni effettuate in termini di opere minori, come tali prive di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici, omettendo di precisare quale fosse il substrato fattuale e normativo costituente, nel caso di specie, l'elemento oggettivo del falso contestato. Quanto, invece, alle censure relative alla presunta esistenza giuridica, oltre che dei vincoli paesaggistici al momento di tale asseverazione, anche di uno specifico vincolo idrogeologico sull'immobile in questione, rileva il ricorrente la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Quest'ultimo, infatti, avrebbe ribadito la condotta dolosa del ELRB, omissiva della dichiarazione di sottoposizione dell'immobile ai vincoli in esame, salvo poi richiamare successivamente una pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 19146 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 273195) che - a) effettuando una ricognizione della normativa prevista dal d.lgs. n. 42 del 2004 e, segnatamente, delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 63 del 2008 agli artt. 134, comma 1, lettera c), 143 e 146 del primo decreto;
b) fissando il principio di diritto secondo cui «non sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004, gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi della lettera e) dell'art. 143, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004»; c) prevedendo che «Gli interventi eseguiti su dette aree ed immobili senza autorizzazione non sono punibili ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 ma restano punibili ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001» - consentirebbe, invece, di ricondurre l'immobile in esame nell'alveo di quei beni che, rientrando nella categoria degli «ulteriori contesti», non potrebbero dirsi «beni paesaggistici» e, pertanto, non necessiterebbero di specifica autorizzazione per cgli interventi edilizi. Parimenti contraddittoria apparirebbe la motivazione della sentenza gravata in punto di applicabilità della disciplina di cui al PPTR della Regione Puglia. La Corte di appello, ritenendo coerente la mancanza di indicazioni nel certificato di destinazione urbanistica relativo all'immobile con la mancata approvazione del piano, ne avrebbe, in un primo momento, implicitamente ammesso la mancata approvazione, salvo poi ritenere comunque sussistente, sul piano giuridico, al momento della presentazione della S.C.I.A., il vincolo in questione, omettendo di considerare che il PPTR, pur adottato con delibera del 2 agosto 2013, sarebbe stato definitivamente approvato con d.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, di talché 3 Ak esso - come risultante dalla stessa sentenza impugnata e dagli allegati ivi addotti - non sarebbe stato ancora in vigore alla data di presentazione della prima S.C.I.A. (29 dicembre 2014). La Corte di appello sarebbe, pertanto, incorsa in un vizio di manifesta illogicità, presupponendo essa che il ricorrente avrebbe dovuto ricavare l'esistenza del vincolo dalla mera adozione del piano, ancorché non ancora approvato definitivamente, da parte della Regione. A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama anche l'art. 143, primo e terzo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004, che, nella parte in cui prevede un termine per provvedere all'approvazione del piano, alla scadenza del quale non vi sarebbe alcun automatismo, dovendo intervenire il potere sostitutivo dell'autorità amministrativa ministeriale. Il ricorrente lamenta, inoltre, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza, a carico dell'immobile in questione, di un vero e proprio vincolo paesaggistico anche a seguito dell'entrata in vigore del PPTR. Pur a fronte del fatto che - avendo tale atto individuato quale «ulteriore contesto» il «Parco multifunzionale della valle dei trulli» e disposto l'obbligo, per i soggetti pubblici competenti, di individuare e tutelare, all'interno di tale area, i beni specifici oggetto di tutela, valendo l'individuazione della predetta area solo come direttiva - la cisterna interrata di proprietà dell'originario coimputato e oggetto di giudizio non sarebbe risultata tra gli oltre trecento elementi individuati dal comune di Martina Franca come beni da tutelare, né essa sarebbe stata censita - come risulta dalle prove testimoniali acquisite al dibattimento - come bene paesaggistico oggetto di tutela, la Corte di appello si sarebbe limitata a dare atto dell'adozione delle norme di salvaguardia e dell'inserimento dell'area in quella SIC «Murgia Sud Est» e nella cartografia «Ambiti territoriali Estesi», senza tuttavia, spiegare se il bene oggetto di lavori, anche qualora rientrante nella relativa area, fosse stato specificamente indicato come bene sottoposto a tale tutela, così ulteriormente contravvenendo alla vigente normativa di settore ed altresì violando l'art. 481 cod. pen. relativamente al profilo oggettivo del fatto di reato previsto. Per quanto attiene, infine, al vincolo idrogeologico ex PAI, specifica la ricostruzione difensiva che la Corte di appello avrebbe fallacemente omesso di confrontarsi con le doglianze avanzate nei motivi di appello, secondo le quali, in particolare: a) nessuna traccia dell'esistenza di un Piano di Assetto Idrogeologico e delle relative perimetrazioni sarebbe esistita nella certificazione di destinazione urbanistica allegata all'atto di compravendita, con cui il coimputato committente acquistò la proprietà del fondo rustico con fabbricato a trulli interessati dall'odierna vicenda;
b) lo Sportello Unico per l'Edilizia, a seguito della ricezione della S.C.I.A., non si sarebbe mai adoperato per acquisire l'atto di assenso dell'Autorità di Bacino per l'esecuzione delle opere segnalate;
c) l'applicabilità dei vinc:oli del PAI sarebbe 4 pressocché irrilevante nel caso di specie, non rientrando le aree interessate dalla S.C.I.A. né tra quelle ad alta né tra quelle a media o bassa pericolosità idraulica;
d) la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate con la SCIA con il contenuto della normativa PAI sarebbe stata oggetto di verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità di bacino della Puglia. 2.2. In secondo luogo, si lamentano il vizio di motivazione, in ordine agli artt. 190, 603, 546, 581, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 223 e 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen, e la mancata acquisizione di prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., anche con riferimento agli artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU, per violazione del diritto al contraddittorio tecnico e del diritto alla prova, per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'acquisizione della consulenza tecnica di parte, decisiva ai fini del giudizio. In particolare, vi sarebbe carenza assoluta di motivazione, da parte del giudice dell'appello, sulle ragioni per le quali la richiesta consulenza di parte non avrebbe dovuto essere acquisita. La Corte di appello di Lecce, infatti, avrebbe erroneamente omesso di motivare in ordine alla decidibilità del giudizio allo stato degli atti e sulla presunta superfluità della negata rinnovazione istruttoria, la quale, all'opposto, secondo quanto sostenuto dalla difesa, offrendo un'accurata analisi della normativa complementare ed extrapenale, avrebbe consentito, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rinnovazione istruttoria, di colmare le lacune e le manifeste illogicità rilevanti. A fronte dei molteplici difetti motivazionali rilevati sub 2.1., il consulente tecnico della difesa, del resto, avrebbe potuto chiarire che: a) né la individuazione nel PPTR dell'ulteriore contesto costituito dal <
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al reato di cui alla seconda parte del capo D) dell'imputazione, al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. ed alla negata applicazione degli artt. 131-bis, 62-bis e 62, primo comma, n. 6), cod. pen., per omessa motivazione, nonché il rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 29344 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 21/03/2024 1. Con sentenza del 15 marzo 2023, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Taranto resa in data 17 maggio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 734 cod. pen. (capo B), e 71 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando invece la condanna alla pena condizionalmente sospesa di mesi 2 di reclusione, per i reati di cui al capo D) dell'imputazione, previsti dagli artt. 81 e 481 cod. pen., per avere il ricorrente, in qualità di direttore dei lavori, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, attestato il falso nella S.C.I.A. presentata il 29 dicembre 2014, allorché ha dichiarato, con riferimento al PPTR adottato dalla Regione Puglia ed al PAI, che l'immobile non fosse assoggettato ad alcun vincolo, nonché per avere dichiarato falsamente, nella S.C.I.A. in sanatoria del 28 novembre 2016, che i lavori fossero conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, fossero stati compatibili con la normativa in materia sismica e non avessero interessato le parti strutturali dell'edificio. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, mediante il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano il vizio di motivazione - afferente sia alla condotta materiale relativa alla presentazione della S.C.I.A. in data 29 dicembre 2016, sia alla presunta esistenza giuridica, oltre che dei vincoli paesaggistici al momento di tale asseverazione, anche di uno specifico vincolo idrogeologico sull'immobile in esame - nonché la conseguente violazione degli artt. 125 e 546, comma 1, n. 1), cod. proc. pen., e l'erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento all'art. 481 cod. pen. e ad altre norme di cui è necessario tenere conto (artt. 181, 143, 134 del d.lgs. n. 42 del 2004 e atti normativi di settore), in relazione all'elemento oggettivo del reato di cui al capo D). In primo luogo, sostiene il ricorrente che la Corte di appello di Lecce avrebbe omesso qualsivoglia riferimento alla materialità della condotta di falso relativa alla S.C.I.A. del 29 dicembre 2016. Il giudice di secondo grado, infatti, da un lato, si sarebbe limitato alla trattazione della sola condotta afferente alla S.C.I.A. del 2014; dall'altro, si sarebbe, invece, erroneamente astenuto dall'affrontare nel merito le questioni concernenti l'effettiva sussistenza del reato di cui al capo C) dell'imputazione, dichiarato estinto per prescrizione, omettendo di considerare che il solo eventuale accertamento positivo della prescritta violazione contestata avrebbe consentito di sostenere la falsità della condotta di cui al capo D), costituendone un antecedente logico, giacché in tanto l'attestazione dedotta avrebbe potuto dirsi falsa, in quanto il relativo tipo di opera fosse stato suscettibile 2 di essere ascritto alle categorie per cui sono richieste l'autorizzazione e le denunce relative;
di talché, nel caso di specie, ancor più evidente risulterebbe la totale carenza motivazionale lamentata sul punto, non potendosi dedurre le ragioni della decisione neanche dalle considerazioni relative al predetto capo C). Né i giudici di merito si sarebbero adeguatamente confronl:ati con le doglianze difensive, sollevate con l'atto di appello, concernenti la necessità di qualificare le lavorazioni effettuate in termini di opere minori, come tali prive di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici, omettendo di precisare quale fosse il substrato fattuale e normativo costituente, nel caso di specie, l'elemento oggettivo del falso contestato. Quanto, invece, alle censure relative alla presunta esistenza giuridica, oltre che dei vincoli paesaggistici al momento di tale asseverazione, anche di uno specifico vincolo idrogeologico sull'immobile in questione, rileva il ricorrente la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Quest'ultimo, infatti, avrebbe ribadito la condotta dolosa del ELRB, omissiva della dichiarazione di sottoposizione dell'immobile ai vincoli in esame, salvo poi richiamare successivamente una pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 19146 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 273195) che - a) effettuando una ricognizione della normativa prevista dal d.lgs. n. 42 del 2004 e, segnatamente, delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 63 del 2008 agli artt. 134, comma 1, lettera c), 143 e 146 del primo decreto;
b) fissando il principio di diritto secondo cui «non sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004, gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi della lettera e) dell'art. 143, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004»; c) prevedendo che «Gli interventi eseguiti su dette aree ed immobili senza autorizzazione non sono punibili ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 ma restano punibili ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001» - consentirebbe, invece, di ricondurre l'immobile in esame nell'alveo di quei beni che, rientrando nella categoria degli «ulteriori contesti», non potrebbero dirsi «beni paesaggistici» e, pertanto, non necessiterebbero di specifica autorizzazione per cgli interventi edilizi. Parimenti contraddittoria apparirebbe la motivazione della sentenza gravata in punto di applicabilità della disciplina di cui al PPTR della Regione Puglia. La Corte di appello, ritenendo coerente la mancanza di indicazioni nel certificato di destinazione urbanistica relativo all'immobile con la mancata approvazione del piano, ne avrebbe, in un primo momento, implicitamente ammesso la mancata approvazione, salvo poi ritenere comunque sussistente, sul piano giuridico, al momento della presentazione della S.C.I.A., il vincolo in questione, omettendo di considerare che il PPTR, pur adottato con delibera del 2 agosto 2013, sarebbe stato definitivamente approvato con d.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, di talché 3 Ak esso - come risultante dalla stessa sentenza impugnata e dagli allegati ivi addotti - non sarebbe stato ancora in vigore alla data di presentazione della prima S.C.I.A. (29 dicembre 2014). La Corte di appello sarebbe, pertanto, incorsa in un vizio di manifesta illogicità, presupponendo essa che il ricorrente avrebbe dovuto ricavare l'esistenza del vincolo dalla mera adozione del piano, ancorché non ancora approvato definitivamente, da parte della Regione. A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama anche l'art. 143, primo e terzo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004, che, nella parte in cui prevede un termine per provvedere all'approvazione del piano, alla scadenza del quale non vi sarebbe alcun automatismo, dovendo intervenire il potere sostitutivo dell'autorità amministrativa ministeriale. Il ricorrente lamenta, inoltre, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza, a carico dell'immobile in questione, di un vero e proprio vincolo paesaggistico anche a seguito dell'entrata in vigore del PPTR. Pur a fronte del fatto che - avendo tale atto individuato quale «ulteriore contesto» il «Parco multifunzionale della valle dei trulli» e disposto l'obbligo, per i soggetti pubblici competenti, di individuare e tutelare, all'interno di tale area, i beni specifici oggetto di tutela, valendo l'individuazione della predetta area solo come direttiva - la cisterna interrata di proprietà dell'originario coimputato e oggetto di giudizio non sarebbe risultata tra gli oltre trecento elementi individuati dal comune di Martina Franca come beni da tutelare, né essa sarebbe stata censita - come risulta dalle prove testimoniali acquisite al dibattimento - come bene paesaggistico oggetto di tutela, la Corte di appello si sarebbe limitata a dare atto dell'adozione delle norme di salvaguardia e dell'inserimento dell'area in quella SIC «Murgia Sud Est» e nella cartografia «Ambiti territoriali Estesi», senza tuttavia, spiegare se il bene oggetto di lavori, anche qualora rientrante nella relativa area, fosse stato specificamente indicato come bene sottoposto a tale tutela, così ulteriormente contravvenendo alla vigente normativa di settore ed altresì violando l'art. 481 cod. pen. relativamente al profilo oggettivo del fatto di reato previsto. Per quanto attiene, infine, al vincolo idrogeologico ex PAI, specifica la ricostruzione difensiva che la Corte di appello avrebbe fallacemente omesso di confrontarsi con le doglianze avanzate nei motivi di appello, secondo le quali, in particolare: a) nessuna traccia dell'esistenza di un Piano di Assetto Idrogeologico e delle relative perimetrazioni sarebbe esistita nella certificazione di destinazione urbanistica allegata all'atto di compravendita, con cui il coimputato committente acquistò la proprietà del fondo rustico con fabbricato a trulli interessati dall'odierna vicenda;
b) lo Sportello Unico per l'Edilizia, a seguito della ricezione della S.C.I.A., non si sarebbe mai adoperato per acquisire l'atto di assenso dell'Autorità di Bacino per l'esecuzione delle opere segnalate;
c) l'applicabilità dei vinc:oli del PAI sarebbe 4 pressocché irrilevante nel caso di specie, non rientrando le aree interessate dalla S.C.I.A. né tra quelle ad alta né tra quelle a media o bassa pericolosità idraulica;
d) la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate con la SCIA con il contenuto della normativa PAI sarebbe stata oggetto di verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità di bacino della Puglia. 2.2. In secondo luogo, si lamentano il vizio di motivazione, in ordine agli artt. 190, 603, 546, 581, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 223 e 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen, e la mancata acquisizione di prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., anche con riferimento agli artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU, per violazione del diritto al contraddittorio tecnico e del diritto alla prova, per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'acquisizione della consulenza tecnica di parte, decisiva ai fini del giudizio. In particolare, vi sarebbe carenza assoluta di motivazione, da parte del giudice dell'appello, sulle ragioni per le quali la richiesta consulenza di parte non avrebbe dovuto essere acquisita. La Corte di appello di Lecce, infatti, avrebbe erroneamente omesso di motivare in ordine alla decidibilità del giudizio allo stato degli atti e sulla presunta superfluità della negata rinnovazione istruttoria, la quale, all'opposto, secondo quanto sostenuto dalla difesa, offrendo un'accurata analisi della normativa complementare ed extrapenale, avrebbe consentito, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rinnovazione istruttoria, di colmare le lacune e le manifeste illogicità rilevanti. A fronte dei molteplici difetti motivazionali rilevati sub 2.1., il consulente tecnico della difesa, del resto, avrebbe potuto chiarire che: a) né la individuazione nel PPTR dell'ulteriore contesto costituito dal <