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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4919 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61603/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 61603/2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni, Parte_1
n. 52, presso lo studio dell'Avv. Altobella Cattani, che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata in via telematica, unitamente all'atto di citazione attrice
E
pagina 1 di 16 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , Controparte_2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'avv. Luigi Giuliano che li rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta convenuti
Oggetto: contratto d'appalto
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre
2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'attrice ha reiterato la richiesta di disporre una ctu tecnica e contabile al fine di riscontrare la corrispondenza tra i lavori previsti in contratto e quelli eseguiti, quantificare il danno per i lavori non eseguiti a regola d'arte e determinare le penali previste per il ritardo nella esecuzione dei lavori e verificare se i convenuti avevano provveduto ad inviare agli enti preposti le prescritte certificazioni ai fini delle detrazioni fiscali e, in caso di omesso invio, quantificare il relativo danno. Ha quindi domandato in via principale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto concluso in data 9.12.2020 sia per le opere non effettuate, quale l'installazione dell'impianto fotovoltaico e i relativi accumulatori, sia per quelle non eseguite a regola d'arte sia per la mancanza del collaudo finale e l'invio delle certificazioni all' per fruire delle detrazioni fiscali, con condanna dei CP_3 convenuti, in solido tra loro, a restituire la somma di € 25.363,64, corrisposta in data 9.03.2022 per le opere non effettuate, oltre al risarcimento del danno per i lavori non eseguiti a regola d'arte e per le maggiori spese per l'energia elettrica pagina 2 di 16 pagata dal 30.04.2021 e alle penali per il ritardo da calcolare ai sensi dell'art. 7 del contratto. Ha chiesto la condanna dei convenuti al collaudo dei lavori e all'invio delle prescritte certificazioni agli enti preposti, con condanna, in caso contrario, al risarcimento del danno in misura pari alle detrazioni di cui non avrebbe potuto fruire. Si è riportata alle difese svolte nei propri scritti con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte. I convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €
42.884,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i lavori eseguiti non previsti nel contratto di appalto. In via istruttoria hanno insistito nelle relative istanze e nella richiesta di ctu.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la domanda introduttiva di giudizio ha esposto di aver Parte_1
concluso, in data 9.12.2020, con un Controparte_4 contratto di appalto per l'esecuzione, presso il proprio immobile, sito in
Bracciano, Via Traversa della Selciatella, n. 6, di alcuni interventi di riqualificazione energetica, ai sensi del DL n. 34/2020, consistenti nella realizzazione del cappotto termico esterno, di un nuovo impianto di riscaldamento e di un impianto per la produzione di acqua calda;
nella sostituzione degli infissi e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico con accumulatori;
il tutto comprensivo della progettazione esecutiva e degli adempimenti correlati alle pratiche finalizzate al recupero fiscale.
L'attrice, dato atto che erano anche stati previsti lavori di ristrutturazione pagina 3 di 16 completa dei locali cantina e tecnici al piano interrato, per un corrispettivo a corpo di € 140.000,00 oltre IVA, interamente versato, ha riferito che era stata prevista una durata dei lavori di 120 giorni così che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 30 aprile 2021 e ha rilevato che il
EL era stato nominato quale direttore dei lavori. Dato atto di aver incautamente sottoscritto una relazione, che prevedeva una revisione del prezzo per € 28.400,00, la ha lamentato che la controparte, alla Pt_1 data del 20 aprile 2022, non aveva installato l'impianto fotovoltaico e non aveva eseguito i lavori a regola d'arte, avendo, al contrario, lasciato scoperti i fili dell'energia elettrica. Rilevato che non era stato effettuato il collaudo finale e l'invio all' dei certificati funzionali ad usufruire delle CP_3 detrazioni fiscale, richiamati i tentativi di raggiungimento di una soluzione in via transattiva della lite e la diffida ad adempiere, inviata alla controparte, ha proposto le domande, come riportate in epigrafe.
Con decreto ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. del 6.12.2022, la data della prima udienza è stata differita al 14.02.2023 e, con comparsa depositata il 18.01.2023, si sono costituiti i convenuti i quali hanno contestato la domanda restitutoria proposta dalla controparte, osservando che, in data 8.03.2022, era stata concordata un'integrazione del corrispettivo riferita all'impianto fotovoltaico, che non era mai stata versata, con la conseguenza che non ne poteva essere chiesta la restituzione. Dato, quindi, atto che i lavori commissionati erano stati eseguiti a regola d'arte, hanno evidenziato che l'attrice ne pretendeva il completamento, pur senza volerne corrispondere il prezzo di cui all'accordo di revisione, precisando che la mancata installazione dell'impianto trovava ragione nella difficoltà di reperire i materiali e nei pagina 4 di 16 relativi tempi di attesa nonché nella volontà manifestata dalla di Pt_1 voler risolvere il contratto. I convenuti hanno altresì riferito che erano stati eseguiti lavori extra presso il locale seminterrato/caldaia per un valore di €
33.000,00, IVA inclusa. Hanno, quindi, rilevato che l'attrice aveva modificato l'ordine di acquisto degli infissi delle due camere da letto del piano rialzato, determinando un ulteriore costo di € 7.320,00 per la relativa sostituzione, unitamente ad una spesa di € 1.100,00 per il relativo smontaggio e rimontaggio. Dopo aver quindi lamentato di aver fornito quattro motori collegati agli infissi, non previsti nel contratto di appalto, per un costo di € 1.464,00, IVA inclusa, hanno proposto la domanda riconvenzionale come riportata in epigrafe.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte, si osserva che costituiscono circostanze pacifiche tra le parti e/o documentali che, in data
9.12.2020, la e avevano concluso Pt_1 Controparte_4 un contratto, con cui la convenuta era stata incaricata di realizzare, presso l'immobile indicato in citazione, opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria mirate alla riqualificazione energetica, comprensive della progettazione esecutiva degli interventi, della presentazione delle pratiche edilizie e della presentazione della documentazione necessaria per il recupero fiscale, consistenti nella realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pompa di calore, nella realizzazione del cappotto termico esterno, nella realizzazione di un nuovo impianto di produzione acqua calda sanitaria a pompa di calore, nella sostituzione degli infissi, nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico, con i relativi accumulatori, e nella ristrutturazione completa dei locali cantina e tecnici al piano interrato. Era stato previsto che l'ing.
pagina 5 di 16 avrebbe curato la progettazione esecutiva degli interventi e le CP_2 pratiche edilizie necessarie per l'esecuzione dei lavori, avrebbe presentato la documentazione e le asseverazioni richieste dal decreto rilancio e avrebbe seguito la direzione dei lavori. A titolo di corrispettivo era stato concordato un prezzo a corpo di € 140.000,00 oltre IVA, con la precisazione che il prezzo non era “suscettibile di alcuna modifica in quanto, per atto espresso, in esso sono state considerate tutte le possibili variazioni dei costi di mano d'opera e dei materiali”. Al contempo era stato previsto che la committente aveva la facoltà di non fare eseguire, in tutto o in parte, alcuni lavori e, in tal caso, dal compenso complessivo sarebbe stato detratto il relativo valore specifico indicato nell'offerta accettata riferita alla voce ineseguita. Le parti avevano concordato una durata complessiva dei lavori pari a 120 giorni così che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 30 aprile 2021 e avevano previsto, in caso di ritardo, una penale di € 140,00, oltre IVA, al giorno per un importo massimo pari al
10% del contratto di appalto (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
Risulta, quindi, che la in data Controparte_5
8.03.2022, dato atto dell'aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera e del contestuale aggiornamento del prezziario DEI, avevano concordato di aumentare il corrispettivo dall'importo, originariamente previsto di € 154.000,00, IVA inclusa, a quello di € 182.400,00 IVA compresa. Avevano, quindi, stabilito che l'attrice avrebbe pagato entro il 9 marzo 2022 la fattura già emessa di € 19.800,00; parte convenuta avrebbe installato l'impianto fotovoltaico con le relative batterie entro il 9.04.2022 e avrebbe emesso la fattura finale di € 28.400,00 e, dopo il relativo pagamento, avrebbe predisposto la documentazione tecnica e fiscale da pagina 6 di 16 caricare sulla piattaforma e avrebbe seguito la relativa pratica (cfr. CP_3 all. 4 di parte attrice).
Costituisce circostanza pacifica tra le parti, che, con nota del 6 luglio 2022,
l'attrice, dopo aver richiamato il contratto di appalto concluso il 9.12.2020, che prevedeva un prezzo, insuscettibile di modifica di € 140.000,00 oltre
IVA per tutte le lavorazioni affidate alla convenuta, interamente versato, prevedendo una durata dei lavori pari a 120 giorni, dato atto che non erano state ultimate le opere appaltate, mancando l'installazione dell'impianto fotovoltaico, e rilevato che alcuni lavori non erano stati realizzati a regola d'arte, che mancava il collaudo finale e non era stata inviata la certificazione all' per fruire delle detrazioni fiscali, aveva CP_3 diffidato l' a completare i lavori, a procedere al Controparte_4 relativo collaudo e all'invio dei certificati all preavvertendo che, CP_3 altrimenti, il contrato sarebbe stato risolto di diritto e avrebbe agito per la restituzione della somma di € 25.363,64 già corrisposta per le opere ineseguite, per il risarcimento del danno e per il pagamento della penale prevista in contratto (cfr. all. 6 all'atto di citazione).
3. Ciò posto va preliminarmente evidenziato che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito affinché possa essere oggetto di accertamento sia in fatto che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. n. 6618 del 16 marzo 2018).
pagina 7 di 16 Va, infatti, considerato che la specifica deduzione dell'inadempimento contestato è funzionale a circoscrivere esattamente il thema decidendum e a mettere la controparte nelle condizioni di svolgere le proprie difese e di adempiere all'onere di provare di aver eseguito le obbligazioni cui era tenuta.
Tanto chiarito si osserva che dalla disamina dell'atto introduttivo di giudizio e delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. emerge che i lavori non eseguiti correttamente avrebbero riguardato alcuni infissi per i quali erano stati lasciati scoperti i fili elettrici.
Premesso che gli infissi che presentavano il vizio in questione sono stati tardivamente indicati solo nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., si osserva, sin da subito, che si tratta di un difetto che può essere facilmente eliminato così da non poter giustificare la risoluzione del contratto.
Dovrà, quindi, essere esaminata nel merito la domanda di risoluzione con riferimento alla contestata mancata installazione dell'impianto fotovoltaico, cui è conseguito il mancato collaudo dei lavori e l'omesso invio delle certificazioni all' CP_3
4. Al riguardo si osserva che, diversamente da quanto evidenziato dall'attrice, il rapporto negoziale intercorso tra le parti è regolato sia dal contratto originario del 9.12.2020 sia dal successivo accordo, concluso l'8.03.2022, per rideterminare il corrispettivo dovuto all' Controparte_4 con contestuale revisione dei termini di esecuzione delle prestazioni mancanti.
Se è, infatti, vero che il contratto originario già contemplava la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e indicava il prezzo dovuto pagina 8 di 16 all'appaltatore a corpo, così da includere anche il corrispettivo per la relativa realizzazione è altresì vero che le parti, nell'esercizio della relativa autonomia negoziale, avevano deciso di rivedere le condizioni economiche inizialmente pattuite, concordando una maggiorazione nel corrispettivo dovuto alla convenuta.
Invero, ogni profilo afferente la valutazione economica dell'affare esula dal sindacato giurisdizionale ed è rimesso alla libera determinazione delle parti nell'esercizio della loro libertà negoziale.
Né vi sono ragioni per invalidare o risolvere tale contratto così da ritenere che il rapporto tra le parti debba essere disciplinato unicamente dal contratto originario del 9.12.2020.
Sul punto, con riguardo alle deduzioni svolte dall'attrice nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. si osserva che dalla disamina dell'accordo dell'8.03.2022 non emerge che le parti avevano concordato una revisione del prezzo per la necessità di adeguarlo ad una normativa sopravvenuta, ma per tenere conto di un sopravvenuto incremento dei prezzi, non considerato dalla normativa inizialmente vigente.
In ogni caso l'eventuale erroneità di tale premessa ovvero la sua scarsa pertinenza al caso di specie non può determinare la nullità del contratto, che non può essere, pertanto, invalidato in assenza di altra domanda o eccezione a tal fine proposta e della specifica allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei presupposti, a tal fine, normativamente previsti.
Ne consegue che l'accordo dell'8 marzo 2022 integra le originarie previsioni del contratto del 9.12.2020 per regolamentare il rapporto di appalto.
pagina 9 di 16 5. Ciò posto si osserva che è pacifica la mancata installazione dell'impianto fotovoltaico a cura della società convenuta.
Tale inadempimento alla stessa imputabile, non essendo stato dimostrato il dedotto ritardo nell'invio dei materiali, è, tuttavia, inidoneo a determinare la risoluzione del contratto.
Al riguardo va, infatti, richiamato quanto sopra esposto in ordine alla necessità di avere riguardo al contratto del 9.12.2020, come integrato dall'accordo dell'8.03.2022, per determinare la disciplina applicabile al rapporto per cui è causa.
Da quanto sopra consegue, infatti, in primo luogo, che la tempistica per la realizzazione dei lavori appaltati era quella determinata dall'accordo dell'8.03.2022, con la conseguenza che il lavoro in parola doveva essere realizzato per il 9.04.2022.
Ne consegue che atteso il carattere non essenziale del termine in parola, deve escludersi che alla data del 21.07.2022, decorso il termine di quindici giorni dalla diffida ad adempiere del 5.07.2022, fosse maturato un ritardo così rilevante da giustificare la risoluzione del rapporto tanto più ove si consideri che, per il resto, i lavori affidati in appalto erano stati eseguiti, e si valuti il contenuto della predetta diffida e della lettera del 22.04.2022 che l'aveva preceduta.
A tale ultimo proposito si osserva che dalla disamina di tali atti, come dedotto dalla convenuta, emerge che, come espressamente e inequivocabilmente evidenziato, la riteneva che il rapporto di Pt_1 appalto doveva essere regolato unicamente dal contratto del 9.12.2020 e dava per assodato di aver interamente corrisposto il prezzo e di non essere tenuta ad ulteriori pagamenti.
pagina 10 di 16 Tale presa di posizione giustifica la mancata esecuzione dell'impianto fotovoltaico, anche se il relativo corrispettivo doveva essere versato dopo la realizzazione, dovendo, sul punto, essere richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta” (cfr. Cass n. 97 del 9.01.1997 nonché Cass. n. 9637 del
16.07.2001).
Si osserva, infine, che la proposizione della domanda di risoluzione del contratto giustifica la successiva mancata esecuzione della prestazione da parte della convenuta (cfr. Cass. n. 13118 del 13.05.2024) tanto più che, come dedotto dalla stessa attrice quest'ultima, in corso di causa, ha incaricato terzi dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, procurandosi, quindi, la prestazione che non era stata eseguita.
Va, dunque, respinta la domanda di risoluzione del contratto.
6. Ne consegue che va disattesa anche la domanda proposta dall'attrice per conseguire la condanna della controparte alla restituzione della somma di €
25.363,64.
Sul punto si osserva altresì che è incontestato che l'attrice non ha provveduto al pagamento della predetta somma, specificamente riferita all'installazione dell'impianto fotovoltaico, laddove gli ulteriori importi versati costituivano il corrispettivo per gli altri interventi eseguiti dalla convenuta. Non può, infatti, assumere rilievo il fatto che il contratto originario del 9.12.2020 aveva ad oggetto anche l'installazione pagina 11 di 16 dell'impianto fotovoltaico così che il corrispettivo di € 140.000,00, ivi concordato, si riferiva anche a tale lavoro.
Deve, infatti, considerarsi che con l'accordo dell'8.03.2022 le parti avevano rivisto l'intero corrispettivo concordato e non solo quello relativo all'impianto fotovoltaico così da aggiornare anche il prezzo delle altre lavorazioni già realizzate.
7. Venendo ora alle altre domande proposte, si osserva che la pacifica mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico determina l'obbligo per la convenuta di versare alla controparte la penale pattuita per il ritardo, da calcolare con riferimento all'intervallo temporale intercorrente tra la data in cui tale intervento doveva essere ultimato e quella in cui l'inadempimento della ha trovato CP_4 Controparte_4 giustificazione nella posizione assunta dalla controparte in ordine alla indisponibilità a corrispondere ulteriori compensi.
In particolare, considerato che, con l'accordo dell'8 marzo 2022, le parti avevano rivisto la tempistica relativa alla realizzazione di tale intervento va considerato, quale termine finale per l'installazione dell'impianto, il
9.04.2022.
In ragione di tale accordo deve, infatti, ritenersi superata la tempistica precedentemente concordata e, quindi, il termine originariamente pattuito del 30.04.2021.
Ciò posto va considerato il lasso intercorrente tra la predetta data del
9.04.201 e il 22.04.2021 quando il legale della , per conto di Pt_1 quest'ultima, aveva rilevato che il corrispettivo dovuto alla
[...] era stato interamente saldato, evidenziando il carattere Controparte_4 omnicomprensivo del prezzo pattuito e osservando che quanto riportato pagina 12 di 16 nella relazione dell'8.03.2022 contrastava con gli accordi raggiunti, così inequivocabilmente manifestando l'indisponibilità a corrispondere l'importo pattuito in tale sede.
Si tratta di 12 giorni, con la conseguenza che è dovuta la somma complessiva di € 1.680,00, determinata considerando € 140,00 al giorno.
8. Ciò posto si osserva che va respinta la domanda risarcitoria proposta.
Quanto ai lavori mal eseguiti va richiamato quanto sopra esposto in ordine alla genericità delle deduzioni svolte in ordine all'individuazione degli infissi che presentavano il difetto lamentato, indicati in quelli presenti in salotto solo nella seconda memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Inoltre, l'attrice non ha chiarito se il difetto in questione era stato o meno riparato.
Per quanto concerne il prezzo relativo alla maggior spesa sostenuta per la somministrazione dell'energia elettrica va evidenziato che la previsione di una penale e, quindi, la determinazione forfetaria del danno subito preclude la possibilità di chiedere il ristoro del danno in questione, corrispondente proprio al pregiudizio subito a causa del ritardo nella ultimazione dei lavori.
9. Quanto sopra esposto in ordine al fatto che la mancata installazione dell'impianto fotovoltaico trova la sua giustificazione nella posizione assunta dalla in ordine al prezzo dovuto alla controparte, Pt_1 giustifica anche la successiva condotta tenuta dalla società in ordine al mancato collaudo dei lavori e all'invio della documentazione all' CP_3 trattandosi di prestazioni che ne presupponevano l'ultimazione.
Ne consegue che va respinta anche la domanda di adempimento proposta.
pagina 13 di 16 10. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda volta a conseguire la condanna della convenuta al risarcimento del danno, consistente nella mancata fruizione delle agevolazioni fiscali, in assenza di una specifica indicazione del pregiudizio di cui è stato chiesto il ristoro, in ciò considerata peraltro la documentazione prodotta dalla convenuta in allegato alle note di trattazione scritta del 12.09.2022, con riguardo agli adempimenti posti in essere in relazione alla pratica in questione.
11. Venendo ora alla disamina delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, si osserva che deve essere rigettata la domanda proposta al fine di conseguire la condanna della al pagamento della somma di € Pt_1
33.000,00 per i lavori extra realizzati presso il locale seminterrato caldaia.
Come osservato dalla parte istante, tali lavori erano previsti nel contratto del 9.12.2020, con cui era stata affidata alla Controparte_4 anche la “ristrutturazione completa dei locali cantina e tecnici al piano interrato” così da comprendere anche l'intervento per il quale è stato chiesto il pagamento di un compenso con la domanda proposta in via riconvenzionale.
Né può assumere alcun rilievo il fatto che i benefici fiscali normativamente previsti non coprano la lavorazione in questione, trattandosi di un aspetto del tutto diverso da quello che assume rilievo nel caso di specie, in cui va riscontrato unicamente se la convenuta abbia il diritto di pretendere un compenso per tale lavorazione, che deve essere negato, avendo le parti aver incluso nel prezzo complessivo di € 140.000,00 le lavorazioni di cui si discute.
12. Analoghe considerazioni vanno espresse con riferimento alla domanda di pagamento di un compenso per la sostituzione di due infissi.
pagina 14 di 16 Sul punto la convenuta ha riferito che aveva ordinato due infissi a CP_6 tre ante apribili da installare nella camera da letto dell'attrice, che quest'ultima aveva, a sua insaputa sostituito, ordinandone due a vasistas che, dopo essere stati montati, erano stati sostituiti in quanto inidonei in ragione della vigente normativa, così che la Controparte_4 aveva dovuto sopportare il costo relativo all'acquisto degli infissi sostitutivi e la spesa per lo smontaggio degli infissi a vasistas e per la posa di quelli sostitutivi.
Al riguardo si osserva che il contratto concluso tra le parti includeva la sostituzione degli infissi tra le lavorazioni che dovevano essere eseguite dalla convenuta.
Ciò posto è evidente, da un lato, che le caratteristiche degli infissi da installare, salva la compatibilità con quelli previsti dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali, dovevano essere decise dalla committente e che eventuali inidoneità degli infissi prescelti dovevano essere segnalate dall'appaltatrice ovvero dal fornitore cui la stessa appaltatrice si era rivolta e dal direttore dei lavori, prima di procedere alla relativa posa in opera.
Chiarito quanto sopra non vi sono ragioni per ritenere gli infissi a vasistas vietati dalla normativa in materia di bonus fiscali ovvero incompatibili con la possibilità di fruire di tali agevolazioni, con la conseguenza che non può essere imputato all'attrice il costo della relativa sostituzione.
13. Nulla è dovuto per l'acquisto del condizionatore attesa la tardività della domanda a tal fine proposa.
14. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite, stante l'accoglimento marginale della domanda della parte istante.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• condanna al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di € 1.680,00 oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice per conseguire il risarcimento del danno per la mancata fruizione dei benefici fiscali;
• rigetta per il resto le domande proposte dalle parti;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 16 marzo 2025
Il Giudice
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 61603/2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni, Parte_1
n. 52, presso lo studio dell'Avv. Altobella Cattani, che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata in via telematica, unitamente all'atto di citazione attrice
E
pagina 1 di 16 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e , Controparte_2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'avv. Luigi Giuliano che li rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta convenuti
Oggetto: contratto d'appalto
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre
2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. L'attrice ha reiterato la richiesta di disporre una ctu tecnica e contabile al fine di riscontrare la corrispondenza tra i lavori previsti in contratto e quelli eseguiti, quantificare il danno per i lavori non eseguiti a regola d'arte e determinare le penali previste per il ritardo nella esecuzione dei lavori e verificare se i convenuti avevano provveduto ad inviare agli enti preposti le prescritte certificazioni ai fini delle detrazioni fiscali e, in caso di omesso invio, quantificare il relativo danno. Ha quindi domandato in via principale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto concluso in data 9.12.2020 sia per le opere non effettuate, quale l'installazione dell'impianto fotovoltaico e i relativi accumulatori, sia per quelle non eseguite a regola d'arte sia per la mancanza del collaudo finale e l'invio delle certificazioni all' per fruire delle detrazioni fiscali, con condanna dei CP_3 convenuti, in solido tra loro, a restituire la somma di € 25.363,64, corrisposta in data 9.03.2022 per le opere non effettuate, oltre al risarcimento del danno per i lavori non eseguiti a regola d'arte e per le maggiori spese per l'energia elettrica pagina 2 di 16 pagata dal 30.04.2021 e alle penali per il ritardo da calcolare ai sensi dell'art. 7 del contratto. Ha chiesto la condanna dei convenuti al collaudo dei lavori e all'invio delle prescritte certificazioni agli enti preposti, con condanna, in caso contrario, al risarcimento del danno in misura pari alle detrazioni di cui non avrebbe potuto fruire. Si è riportata alle difese svolte nei propri scritti con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte. I convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €
42.884,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i lavori eseguiti non previsti nel contratto di appalto. In via istruttoria hanno insistito nelle relative istanze e nella richiesta di ctu.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la domanda introduttiva di giudizio ha esposto di aver Parte_1
concluso, in data 9.12.2020, con un Controparte_4 contratto di appalto per l'esecuzione, presso il proprio immobile, sito in
Bracciano, Via Traversa della Selciatella, n. 6, di alcuni interventi di riqualificazione energetica, ai sensi del DL n. 34/2020, consistenti nella realizzazione del cappotto termico esterno, di un nuovo impianto di riscaldamento e di un impianto per la produzione di acqua calda;
nella sostituzione degli infissi e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico con accumulatori;
il tutto comprensivo della progettazione esecutiva e degli adempimenti correlati alle pratiche finalizzate al recupero fiscale.
L'attrice, dato atto che erano anche stati previsti lavori di ristrutturazione pagina 3 di 16 completa dei locali cantina e tecnici al piano interrato, per un corrispettivo a corpo di € 140.000,00 oltre IVA, interamente versato, ha riferito che era stata prevista una durata dei lavori di 120 giorni così che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 30 aprile 2021 e ha rilevato che il
EL era stato nominato quale direttore dei lavori. Dato atto di aver incautamente sottoscritto una relazione, che prevedeva una revisione del prezzo per € 28.400,00, la ha lamentato che la controparte, alla Pt_1 data del 20 aprile 2022, non aveva installato l'impianto fotovoltaico e non aveva eseguito i lavori a regola d'arte, avendo, al contrario, lasciato scoperti i fili dell'energia elettrica. Rilevato che non era stato effettuato il collaudo finale e l'invio all' dei certificati funzionali ad usufruire delle CP_3 detrazioni fiscale, richiamati i tentativi di raggiungimento di una soluzione in via transattiva della lite e la diffida ad adempiere, inviata alla controparte, ha proposto le domande, come riportate in epigrafe.
Con decreto ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. del 6.12.2022, la data della prima udienza è stata differita al 14.02.2023 e, con comparsa depositata il 18.01.2023, si sono costituiti i convenuti i quali hanno contestato la domanda restitutoria proposta dalla controparte, osservando che, in data 8.03.2022, era stata concordata un'integrazione del corrispettivo riferita all'impianto fotovoltaico, che non era mai stata versata, con la conseguenza che non ne poteva essere chiesta la restituzione. Dato, quindi, atto che i lavori commissionati erano stati eseguiti a regola d'arte, hanno evidenziato che l'attrice ne pretendeva il completamento, pur senza volerne corrispondere il prezzo di cui all'accordo di revisione, precisando che la mancata installazione dell'impianto trovava ragione nella difficoltà di reperire i materiali e nei pagina 4 di 16 relativi tempi di attesa nonché nella volontà manifestata dalla di Pt_1 voler risolvere il contratto. I convenuti hanno altresì riferito che erano stati eseguiti lavori extra presso il locale seminterrato/caldaia per un valore di €
33.000,00, IVA inclusa. Hanno, quindi, rilevato che l'attrice aveva modificato l'ordine di acquisto degli infissi delle due camere da letto del piano rialzato, determinando un ulteriore costo di € 7.320,00 per la relativa sostituzione, unitamente ad una spesa di € 1.100,00 per il relativo smontaggio e rimontaggio. Dopo aver quindi lamentato di aver fornito quattro motori collegati agli infissi, non previsti nel contratto di appalto, per un costo di € 1.464,00, IVA inclusa, hanno proposto la domanda riconvenzionale come riportata in epigrafe.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte, si osserva che costituiscono circostanze pacifiche tra le parti e/o documentali che, in data
9.12.2020, la e avevano concluso Pt_1 Controparte_4 un contratto, con cui la convenuta era stata incaricata di realizzare, presso l'immobile indicato in citazione, opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria mirate alla riqualificazione energetica, comprensive della progettazione esecutiva degli interventi, della presentazione delle pratiche edilizie e della presentazione della documentazione necessaria per il recupero fiscale, consistenti nella realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pompa di calore, nella realizzazione del cappotto termico esterno, nella realizzazione di un nuovo impianto di produzione acqua calda sanitaria a pompa di calore, nella sostituzione degli infissi, nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico, con i relativi accumulatori, e nella ristrutturazione completa dei locali cantina e tecnici al piano interrato. Era stato previsto che l'ing.
pagina 5 di 16 avrebbe curato la progettazione esecutiva degli interventi e le CP_2 pratiche edilizie necessarie per l'esecuzione dei lavori, avrebbe presentato la documentazione e le asseverazioni richieste dal decreto rilancio e avrebbe seguito la direzione dei lavori. A titolo di corrispettivo era stato concordato un prezzo a corpo di € 140.000,00 oltre IVA, con la precisazione che il prezzo non era “suscettibile di alcuna modifica in quanto, per atto espresso, in esso sono state considerate tutte le possibili variazioni dei costi di mano d'opera e dei materiali”. Al contempo era stato previsto che la committente aveva la facoltà di non fare eseguire, in tutto o in parte, alcuni lavori e, in tal caso, dal compenso complessivo sarebbe stato detratto il relativo valore specifico indicato nell'offerta accettata riferita alla voce ineseguita. Le parti avevano concordato una durata complessiva dei lavori pari a 120 giorni così che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 30 aprile 2021 e avevano previsto, in caso di ritardo, una penale di € 140,00, oltre IVA, al giorno per un importo massimo pari al
10% del contratto di appalto (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
Risulta, quindi, che la in data Controparte_5
8.03.2022, dato atto dell'aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera e del contestuale aggiornamento del prezziario DEI, avevano concordato di aumentare il corrispettivo dall'importo, originariamente previsto di € 154.000,00, IVA inclusa, a quello di € 182.400,00 IVA compresa. Avevano, quindi, stabilito che l'attrice avrebbe pagato entro il 9 marzo 2022 la fattura già emessa di € 19.800,00; parte convenuta avrebbe installato l'impianto fotovoltaico con le relative batterie entro il 9.04.2022 e avrebbe emesso la fattura finale di € 28.400,00 e, dopo il relativo pagamento, avrebbe predisposto la documentazione tecnica e fiscale da pagina 6 di 16 caricare sulla piattaforma e avrebbe seguito la relativa pratica (cfr. CP_3 all. 4 di parte attrice).
Costituisce circostanza pacifica tra le parti, che, con nota del 6 luglio 2022,
l'attrice, dopo aver richiamato il contratto di appalto concluso il 9.12.2020, che prevedeva un prezzo, insuscettibile di modifica di € 140.000,00 oltre
IVA per tutte le lavorazioni affidate alla convenuta, interamente versato, prevedendo una durata dei lavori pari a 120 giorni, dato atto che non erano state ultimate le opere appaltate, mancando l'installazione dell'impianto fotovoltaico, e rilevato che alcuni lavori non erano stati realizzati a regola d'arte, che mancava il collaudo finale e non era stata inviata la certificazione all' per fruire delle detrazioni fiscali, aveva CP_3 diffidato l' a completare i lavori, a procedere al Controparte_4 relativo collaudo e all'invio dei certificati all preavvertendo che, CP_3 altrimenti, il contrato sarebbe stato risolto di diritto e avrebbe agito per la restituzione della somma di € 25.363,64 già corrisposta per le opere ineseguite, per il risarcimento del danno e per il pagamento della penale prevista in contratto (cfr. all. 6 all'atto di citazione).
3. Ciò posto va preliminarmente evidenziato che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito affinché possa essere oggetto di accertamento sia in fatto che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. Cass. n. 6618 del 16 marzo 2018).
pagina 7 di 16 Va, infatti, considerato che la specifica deduzione dell'inadempimento contestato è funzionale a circoscrivere esattamente il thema decidendum e a mettere la controparte nelle condizioni di svolgere le proprie difese e di adempiere all'onere di provare di aver eseguito le obbligazioni cui era tenuta.
Tanto chiarito si osserva che dalla disamina dell'atto introduttivo di giudizio e delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. emerge che i lavori non eseguiti correttamente avrebbero riguardato alcuni infissi per i quali erano stati lasciati scoperti i fili elettrici.
Premesso che gli infissi che presentavano il vizio in questione sono stati tardivamente indicati solo nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., si osserva, sin da subito, che si tratta di un difetto che può essere facilmente eliminato così da non poter giustificare la risoluzione del contratto.
Dovrà, quindi, essere esaminata nel merito la domanda di risoluzione con riferimento alla contestata mancata installazione dell'impianto fotovoltaico, cui è conseguito il mancato collaudo dei lavori e l'omesso invio delle certificazioni all' CP_3
4. Al riguardo si osserva che, diversamente da quanto evidenziato dall'attrice, il rapporto negoziale intercorso tra le parti è regolato sia dal contratto originario del 9.12.2020 sia dal successivo accordo, concluso l'8.03.2022, per rideterminare il corrispettivo dovuto all' Controparte_4 con contestuale revisione dei termini di esecuzione delle prestazioni mancanti.
Se è, infatti, vero che il contratto originario già contemplava la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e indicava il prezzo dovuto pagina 8 di 16 all'appaltatore a corpo, così da includere anche il corrispettivo per la relativa realizzazione è altresì vero che le parti, nell'esercizio della relativa autonomia negoziale, avevano deciso di rivedere le condizioni economiche inizialmente pattuite, concordando una maggiorazione nel corrispettivo dovuto alla convenuta.
Invero, ogni profilo afferente la valutazione economica dell'affare esula dal sindacato giurisdizionale ed è rimesso alla libera determinazione delle parti nell'esercizio della loro libertà negoziale.
Né vi sono ragioni per invalidare o risolvere tale contratto così da ritenere che il rapporto tra le parti debba essere disciplinato unicamente dal contratto originario del 9.12.2020.
Sul punto, con riguardo alle deduzioni svolte dall'attrice nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. si osserva che dalla disamina dell'accordo dell'8.03.2022 non emerge che le parti avevano concordato una revisione del prezzo per la necessità di adeguarlo ad una normativa sopravvenuta, ma per tenere conto di un sopravvenuto incremento dei prezzi, non considerato dalla normativa inizialmente vigente.
In ogni caso l'eventuale erroneità di tale premessa ovvero la sua scarsa pertinenza al caso di specie non può determinare la nullità del contratto, che non può essere, pertanto, invalidato in assenza di altra domanda o eccezione a tal fine proposta e della specifica allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei presupposti, a tal fine, normativamente previsti.
Ne consegue che l'accordo dell'8 marzo 2022 integra le originarie previsioni del contratto del 9.12.2020 per regolamentare il rapporto di appalto.
pagina 9 di 16 5. Ciò posto si osserva che è pacifica la mancata installazione dell'impianto fotovoltaico a cura della società convenuta.
Tale inadempimento alla stessa imputabile, non essendo stato dimostrato il dedotto ritardo nell'invio dei materiali, è, tuttavia, inidoneo a determinare la risoluzione del contratto.
Al riguardo va, infatti, richiamato quanto sopra esposto in ordine alla necessità di avere riguardo al contratto del 9.12.2020, come integrato dall'accordo dell'8.03.2022, per determinare la disciplina applicabile al rapporto per cui è causa.
Da quanto sopra consegue, infatti, in primo luogo, che la tempistica per la realizzazione dei lavori appaltati era quella determinata dall'accordo dell'8.03.2022, con la conseguenza che il lavoro in parola doveva essere realizzato per il 9.04.2022.
Ne consegue che atteso il carattere non essenziale del termine in parola, deve escludersi che alla data del 21.07.2022, decorso il termine di quindici giorni dalla diffida ad adempiere del 5.07.2022, fosse maturato un ritardo così rilevante da giustificare la risoluzione del rapporto tanto più ove si consideri che, per il resto, i lavori affidati in appalto erano stati eseguiti, e si valuti il contenuto della predetta diffida e della lettera del 22.04.2022 che l'aveva preceduta.
A tale ultimo proposito si osserva che dalla disamina di tali atti, come dedotto dalla convenuta, emerge che, come espressamente e inequivocabilmente evidenziato, la riteneva che il rapporto di Pt_1 appalto doveva essere regolato unicamente dal contratto del 9.12.2020 e dava per assodato di aver interamente corrisposto il prezzo e di non essere tenuta ad ulteriori pagamenti.
pagina 10 di 16 Tale presa di posizione giustifica la mancata esecuzione dell'impianto fotovoltaico, anche se il relativo corrispettivo doveva essere versato dopo la realizzazione, dovendo, sul punto, essere richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta” (cfr. Cass n. 97 del 9.01.1997 nonché Cass. n. 9637 del
16.07.2001).
Si osserva, infine, che la proposizione della domanda di risoluzione del contratto giustifica la successiva mancata esecuzione della prestazione da parte della convenuta (cfr. Cass. n. 13118 del 13.05.2024) tanto più che, come dedotto dalla stessa attrice quest'ultima, in corso di causa, ha incaricato terzi dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, procurandosi, quindi, la prestazione che non era stata eseguita.
Va, dunque, respinta la domanda di risoluzione del contratto.
6. Ne consegue che va disattesa anche la domanda proposta dall'attrice per conseguire la condanna della controparte alla restituzione della somma di €
25.363,64.
Sul punto si osserva altresì che è incontestato che l'attrice non ha provveduto al pagamento della predetta somma, specificamente riferita all'installazione dell'impianto fotovoltaico, laddove gli ulteriori importi versati costituivano il corrispettivo per gli altri interventi eseguiti dalla convenuta. Non può, infatti, assumere rilievo il fatto che il contratto originario del 9.12.2020 aveva ad oggetto anche l'installazione pagina 11 di 16 dell'impianto fotovoltaico così che il corrispettivo di € 140.000,00, ivi concordato, si riferiva anche a tale lavoro.
Deve, infatti, considerarsi che con l'accordo dell'8.03.2022 le parti avevano rivisto l'intero corrispettivo concordato e non solo quello relativo all'impianto fotovoltaico così da aggiornare anche il prezzo delle altre lavorazioni già realizzate.
7. Venendo ora alle altre domande proposte, si osserva che la pacifica mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico determina l'obbligo per la convenuta di versare alla controparte la penale pattuita per il ritardo, da calcolare con riferimento all'intervallo temporale intercorrente tra la data in cui tale intervento doveva essere ultimato e quella in cui l'inadempimento della ha trovato CP_4 Controparte_4 giustificazione nella posizione assunta dalla controparte in ordine alla indisponibilità a corrispondere ulteriori compensi.
In particolare, considerato che, con l'accordo dell'8 marzo 2022, le parti avevano rivisto la tempistica relativa alla realizzazione di tale intervento va considerato, quale termine finale per l'installazione dell'impianto, il
9.04.2022.
In ragione di tale accordo deve, infatti, ritenersi superata la tempistica precedentemente concordata e, quindi, il termine originariamente pattuito del 30.04.2021.
Ciò posto va considerato il lasso intercorrente tra la predetta data del
9.04.201 e il 22.04.2021 quando il legale della , per conto di Pt_1 quest'ultima, aveva rilevato che il corrispettivo dovuto alla
[...] era stato interamente saldato, evidenziando il carattere Controparte_4 omnicomprensivo del prezzo pattuito e osservando che quanto riportato pagina 12 di 16 nella relazione dell'8.03.2022 contrastava con gli accordi raggiunti, così inequivocabilmente manifestando l'indisponibilità a corrispondere l'importo pattuito in tale sede.
Si tratta di 12 giorni, con la conseguenza che è dovuta la somma complessiva di € 1.680,00, determinata considerando € 140,00 al giorno.
8. Ciò posto si osserva che va respinta la domanda risarcitoria proposta.
Quanto ai lavori mal eseguiti va richiamato quanto sopra esposto in ordine alla genericità delle deduzioni svolte in ordine all'individuazione degli infissi che presentavano il difetto lamentato, indicati in quelli presenti in salotto solo nella seconda memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Inoltre, l'attrice non ha chiarito se il difetto in questione era stato o meno riparato.
Per quanto concerne il prezzo relativo alla maggior spesa sostenuta per la somministrazione dell'energia elettrica va evidenziato che la previsione di una penale e, quindi, la determinazione forfetaria del danno subito preclude la possibilità di chiedere il ristoro del danno in questione, corrispondente proprio al pregiudizio subito a causa del ritardo nella ultimazione dei lavori.
9. Quanto sopra esposto in ordine al fatto che la mancata installazione dell'impianto fotovoltaico trova la sua giustificazione nella posizione assunta dalla in ordine al prezzo dovuto alla controparte, Pt_1 giustifica anche la successiva condotta tenuta dalla società in ordine al mancato collaudo dei lavori e all'invio della documentazione all' CP_3 trattandosi di prestazioni che ne presupponevano l'ultimazione.
Ne consegue che va respinta anche la domanda di adempimento proposta.
pagina 13 di 16 10. Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda volta a conseguire la condanna della convenuta al risarcimento del danno, consistente nella mancata fruizione delle agevolazioni fiscali, in assenza di una specifica indicazione del pregiudizio di cui è stato chiesto il ristoro, in ciò considerata peraltro la documentazione prodotta dalla convenuta in allegato alle note di trattazione scritta del 12.09.2022, con riguardo agli adempimenti posti in essere in relazione alla pratica in questione.
11. Venendo ora alla disamina delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, si osserva che deve essere rigettata la domanda proposta al fine di conseguire la condanna della al pagamento della somma di € Pt_1
33.000,00 per i lavori extra realizzati presso il locale seminterrato caldaia.
Come osservato dalla parte istante, tali lavori erano previsti nel contratto del 9.12.2020, con cui era stata affidata alla Controparte_4 anche la “ristrutturazione completa dei locali cantina e tecnici al piano interrato” così da comprendere anche l'intervento per il quale è stato chiesto il pagamento di un compenso con la domanda proposta in via riconvenzionale.
Né può assumere alcun rilievo il fatto che i benefici fiscali normativamente previsti non coprano la lavorazione in questione, trattandosi di un aspetto del tutto diverso da quello che assume rilievo nel caso di specie, in cui va riscontrato unicamente se la convenuta abbia il diritto di pretendere un compenso per tale lavorazione, che deve essere negato, avendo le parti aver incluso nel prezzo complessivo di € 140.000,00 le lavorazioni di cui si discute.
12. Analoghe considerazioni vanno espresse con riferimento alla domanda di pagamento di un compenso per la sostituzione di due infissi.
pagina 14 di 16 Sul punto la convenuta ha riferito che aveva ordinato due infissi a CP_6 tre ante apribili da installare nella camera da letto dell'attrice, che quest'ultima aveva, a sua insaputa sostituito, ordinandone due a vasistas che, dopo essere stati montati, erano stati sostituiti in quanto inidonei in ragione della vigente normativa, così che la Controparte_4 aveva dovuto sopportare il costo relativo all'acquisto degli infissi sostitutivi e la spesa per lo smontaggio degli infissi a vasistas e per la posa di quelli sostitutivi.
Al riguardo si osserva che il contratto concluso tra le parti includeva la sostituzione degli infissi tra le lavorazioni che dovevano essere eseguite dalla convenuta.
Ciò posto è evidente, da un lato, che le caratteristiche degli infissi da installare, salva la compatibilità con quelli previsti dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali, dovevano essere decise dalla committente e che eventuali inidoneità degli infissi prescelti dovevano essere segnalate dall'appaltatrice ovvero dal fornitore cui la stessa appaltatrice si era rivolta e dal direttore dei lavori, prima di procedere alla relativa posa in opera.
Chiarito quanto sopra non vi sono ragioni per ritenere gli infissi a vasistas vietati dalla normativa in materia di bonus fiscali ovvero incompatibili con la possibilità di fruire di tali agevolazioni, con la conseguenza che non può essere imputato all'attrice il costo della relativa sostituzione.
13. Nulla è dovuto per l'acquisto del condizionatore attesa la tardività della domanda a tal fine proposa.
14. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite, stante l'accoglimento marginale della domanda della parte istante.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• condanna al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di € 1.680,00 oltre Parte_1 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
• dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice per conseguire il risarcimento del danno per la mancata fruizione dei benefici fiscali;
• rigetta per il resto le domande proposte dalle parti;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 16 marzo 2025
Il Giudice
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