Articolo 16 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 15Articolo 17
Versione
17 dicembre 1988
Art. 16. 1. Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3.L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988