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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/09/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 2599/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...] e residente in (C.F. Parte_1
), residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Sara Morolli (CF: ) PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Email_1
Via Cavour, 34, come da mandato allegato al ricorso e
nato a [...] il [...] (C.F. ) residente Controparte_1 C.F._3 in Trento Via Maccani, 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Annelise Filz del Foro di Trento
(C.F. - PEC: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il suo studio in Trento, Via S. Vigilio, 5 - come da mandato allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 05 giugno 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 24 settembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05 giugno 2025.
All'udienza del 24 settembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge. 2) L'immobile coniugale, sito in Trento, via Paris n. 24 (così tavolarmente contraddistinto: CC , Per_1
P.T. 3532, p.ed. 1908, pp.mm. 3 e 15) viene assegnato alla OR , che vi vivrà con Pt_1 la figlia e in quanto collocataria della stessa. 3) Stante la situazione di invalidità della Per_2 figlia i coniugi concordano che si prenderanno cura della ragazza organizzandosi tra Per_2
loro in modo anche da permettere al signor di frequentare la figlia. Il signor CP_1 CP_1 avviserà almeno 48 ore prima la OR circa giorno e orario in cui farà visita a Pt_1
o la prenderà con sé per alcune ore compatibilmente alle contingenti condizioni di Per_2 salute della stessa. Le comunicazioni su questo aspetto dovranno intervenire esclusivamente tra genitori. Nell'ipotesi che vi siano più visite mensili, queste avverranno in modo alternato tra giorni infrasettimanali e nel weekend. 4) I coniugi concordano che il signor si CP_1 farà carico integralmente del mantenimento ordinario e straordinario della figlia , Per_3
con lui convivente. 5) La figlia atteso le indennità che percepisce, può definirsi Per_2 economicamente autosufficiente. Tali indennità continueranno a essere gestite dalla OR
sulla base delle disposizioni e autorizzazioni del Giudice Tutelare. 6) La OR Pt_1
percepirà l'assegno unico e assegno al nucleo relative alla figlia ed ogni altra Pt_1 Per_2
eventuale indennità, ove prevista. 7) Il signor percepirà l'assegno unico e assegno al CP_1 nucleo relative alla figlia ed ogni altra eventuale indennità, ove prevista. 8) Il signor Per_3 si farà interamente carico del mutuo in essere sull'immobile coniugale di sua CP_1
proprietà. 9) La OR si impegna a consegnare al signor entro 10 giorni Pt_1 CP_1 dal deposito del presente ricorso i seguenti beni: borsone rosso Ducati, bicchieri in cantina, colonna in cantina (scatola alta 2 ml), freezer. 10) Ciascun coniuge provvederà alle spese legali del relativo avvocato, con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse delle figlie maggiorenni, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 05-06-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 26 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi