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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5953/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAMPA ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del consulente tecnico in fase di
ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “ Dalla raccolta dei dati anamnestici, dalla documentazione medica agli atti e dall'obiettività rilevata durante la valutazione, si evince che il ricorrente è affetto da diverticolosi del sigma, esiti di resezione gastrica, ipoacusia bilaterale, deterioramento cognitivo, adenoma ipofisario, demenza corpi di Lewy, insufficienza renale cronica al III° stadio, artrosi poliarticolare.L'insieme di tali patologie determina attualmente una condizione medico-legale di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e portatore di handicap comma 3 art. 3 legge 104/92 così nel dettaglio quantificato e giustificato: demenza corpi di Lewy: patologia neurodegenerativa dell'età adulta ad andamento cronico e progressivo caratterizzata, a differenza della malattia di Alzheimer, dalla presenza di una sindrome disesecutiva ascrivibile alla disfunzione dei lobi frontali che si manifesta con severa incapacità nella programmazione della normale quotidianità come il planning e il problem solving, associata alla presenza di fenomeni dispercettivi di tipo allucinatorio visivo e uditivo, disturbi comportamentali come disinibizione e disforia e alla co-presenza di una sindrome extrapiramidale tipo parkinson di entità tale da interferire con le usuali attività sociali e lavorative;
nel caso in esame esordita nel marzo 2023, evoluto progressivamente in senso peggiorativo fino all'attuale condizione quantificabile come in stadio avanzato e gravata da episodi confusionali, di disorientamento in una condizione di completa dipendenza;
diverticolosi del sigma e esiti di resezione gastrica: patologie dell'apparato gastroenterico caratterizzate rispettivamente dalla presenza di estroflessioni diverticolari nel tratto colico responsabili delle alterazioni disfunzionali dell'alvo + esiti chirurgici di asportazione parziale dello stomaco a moderata incidenza funzionale ipoacusia bilaterale: patologia della sfera neurosensoriale caratterizzata da una riduzione della capacità uditiva;
nel caso in esame documentata da esame audiometrico, a moderata incidenza funzionale, udito sociale parzialmente compromesso: adenoma ipofisario: patologia neoplastica dell'apparato endocrino in follow-up clinico negativo;
insufficienza renale cronica al III° stadio: patologia dell'apparato renale caratterizzata da una insufficiente funzionalità dello stesso;
nel caso in esame documentata dall'alterazione degli indici di funzionalità (creatininemia) e da referti clinici specialistici;
artrosi poliarticolare: patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da una riduzione della motilità globale;
nel caso in esame responsabile insieme con la patologia neurologica della necessità di assistenza da parte di terzi nell'assunzione della stazione eretta, nei passaggi posturali e nella deambulazione;
In considerazione di quanto detto ribadisco che la raccolta dei dati anamnestici, la ri-valutazione medico-legale e la documentazione in atti permettono di considerare il periziando invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e portatore di handicap comma 3 art. 3 legge 104/92; la decorrenza di tale riconoscimento dall' ottobre 2024, epoca presunta del peggioramento del quadro clinico generale e di quello neurologico in particolare, determinante per il diritto al beneficio”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra- sanitari deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto. In considerazione della decorrenza del diritto, successiva alla domanda amministrativa e al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
17.05.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 da OTTOBRE 2024 e condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennità di accompagnamento oltre interessi CP_1
o rivalutazione come per legge, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo