CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2024, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OM NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5846 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma- quale giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di ON Di AC, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra numerose sentenze - non specificatamente indicate nel provvedimento -, osservando come le condotte criminose fossero eterogenee tra loro in relazione alle tipologie di reato (artt. 367, 385, 496, 624, 625, 640, 648 cod. pen., art. 2 legge n. 1423 del 1956), ed alle modalità delle condotte;
come rilevante fosse il lasso temporale di commissione dei fatti (ottobre 1998- settembre 2010), e come i luoghi di commissione fossero distanti tra loro. 2. Ricorre per cassazione ON Di AC, a mezzo del difensore avv. NC EN, denunciando violazione di legge, mancanza di motivazione e travisamento delle richieste difensive. Osserva in particolare il ricorrete come con l'originaria istanza non era stata richiesta la continuazione fra tutti i numerosi reati per i quali il Di AC ha riportato condanne ma diverse continuazioni per blocchi omogenei dal punto di vista della tipologia di reato e di tempo di commissione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la sua requisitoria in data 3 novembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La requisitoria è stata depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414-01). 2:11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2 3. L'ordinanza impugnata ha mancato di dialogare con una fondamentale deduzione difensiva, pure specificamente proposta. L'originaria istanza avanzata al Giudice dell'esecuzione dal condannato era infatti volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra diversi gruppi di sentenza. Il Giudicante ha effettuato invece un'analisi complessiva dei fatti reato oggetto delle sentenze comprese nell'istanza, respingendo la stessa sul presupposto che i fatti fossero disomogenei, e fossero stati commessi in contesti geografici diversi ed in un rilevante lasso temporale. 4. Il punto critico segnalato rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5846 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma- quale giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di ON Di AC, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra numerose sentenze - non specificatamente indicate nel provvedimento -, osservando come le condotte criminose fossero eterogenee tra loro in relazione alle tipologie di reato (artt. 367, 385, 496, 624, 625, 640, 648 cod. pen., art. 2 legge n. 1423 del 1956), ed alle modalità delle condotte;
come rilevante fosse il lasso temporale di commissione dei fatti (ottobre 1998- settembre 2010), e come i luoghi di commissione fossero distanti tra loro. 2. Ricorre per cassazione ON Di AC, a mezzo del difensore avv. NC EN, denunciando violazione di legge, mancanza di motivazione e travisamento delle richieste difensive. Osserva in particolare il ricorrete come con l'originaria istanza non era stata richiesta la continuazione fra tutti i numerosi reati per i quali il Di AC ha riportato condanne ma diverse continuazioni per blocchi omogenei dal punto di vista della tipologia di reato e di tempo di commissione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la sua requisitoria in data 3 novembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La requisitoria è stata depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414-01). 2:11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2 3. L'ordinanza impugnata ha mancato di dialogare con una fondamentale deduzione difensiva, pure specificamente proposta. L'originaria istanza avanzata al Giudice dell'esecuzione dal condannato era infatti volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra diversi gruppi di sentenza. Il Giudicante ha effettuato invece un'analisi complessiva dei fatti reato oggetto delle sentenze comprese nell'istanza, respingendo la stessa sul presupposto che i fatti fossero disomogenei, e fossero stati commessi in contesti geografici diversi ed in un rilevante lasso temporale. 4. Il punto critico segnalato rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 17 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente