Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12830/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12830 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: cessione del credito
TRA
, p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rapp.te p.t., ai presenti fini rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata in calce all'atto di citazione in giudizio, dall'avv. Giovanna Annibale, c.f. , con studio in San C.F._1
Giorgio a Cremano (NA), alla via F. De Lauzieres n. 46, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: p.e.c.
fax 081.471448 Email_1
ATTRICE
E
, c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
Ercolano (NA) alla Via Panoramica 314, ai fini del presente giudizio
elettivamente domiciliata in Napoli, Largo Sermoneta 24, presso lo studio dall'avv. Walter Gaspari (c.f. ), che la rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di costituzione in giudizio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo pec: ovvero al Email_2
seguente numero fax 0817611914
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate per l'udienza del 19/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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La domanda proposta COOPERATIVA è solo in parte Controparte_2
fondata e pertanto, va accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e di inammissibilità ed improcedibilità della stessa stante il mancato esperimento della mediazione e/o negoziazione assistita formulata dalla convenuta, in quanto del tutto infondata. Come già
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osservato dal Giudice, nella persona della dott.ssa Gargia, all'udienza del
25/11/2021, non sussiste alcuna nullità e/o improcedibilità della domanda attorea, si legge, infatti, nel verbale: “Ritenuto che non sussiste la nullità dell'atto di citazione, posto che parte attrice ha chiaramente indicato sia il petitum che la causa petendi, avendo ad oggetto, la domanda attorea, il pagamento del corrispettivo di un dedotto contratto di appalto di lavori stipulato dalle parti;
ritenuto che
la presente controversia non rientri tra quelle per le quali è previsto, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione, mentre non è possibile, alla presente udienza, rilevare l'improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita (che va eccepita o rilevata entro la prima udienza, come previsto dall'art. 3 del D.L. 132/14);”.
Passando all'esame nel merito della domanda, va osservato che le eccezioni di inadempimento contrattuale sollevate da parte attrice nei confronti della convenuta possono trovare accoglimento solo in parte perché prive di fondamento e non provate. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Ciò posto, parte attrice, a sostegno della domanda, ha depositato in giudizio la DIA n. prot. 29828 del 28/06/2013 rilasciata dal Comune di Ercolano, il progetto e la piantina dell'appartamento in cui sono state effettuate le ristrutturazioni, il computo metrico dei lavori a misura, molteplici fatture di acquisto di materiali, le foto dell'immobile relative all'avanzamento dei lavori, copia dell'assegno di € 5.000,00 più IVA versato in acconto dalla convenuta e la relativa fattura n. 22/2013, l'attestato
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di sopralluogo per il collaudo della caldaia e le lettere di costituzione in mora del 06/10/2017 e del 18/05/2020, assolvendo soltanto in parte all'onere probatorio richiesto.
Invero, va precisato che nel caso di specie ciò che è oggetto di contestazione non è l'an ma il quantum della pretesa creditoria, in quanto non risulta depositato in giudizio alcun preventivo stipulato tra le parti né, tantomeno, il computo metrico depositato in atti dall'attrice e non sottoscritto dalla convenuta può assurgere ad elemento di prova sufficiente per determinare il corrispettivo pattuito. A tal riguardo, la convenuta, all'udienza dell'11/04/2022, durante l'interrogatorio formale, sul capo b) risponde: “è vero che effettuammo insieme un sopralluogo con il geom. ma il Pt_2 preventivo e il computo metrico che fu redatto dal era di € Pt_2
16.262,48, come da copia del preventivo che è stata depositata in atti;
il computo metrico non fu mai firmato da me;
dall'importo dello stesso, poi occorreva levare a mio parere alcune voci, perché non furono fatti alcuni lavori;
” e sul capo i) precisa: “io ho pagato tutto quello che avevamo concordato.”, riconoscendo, quindi, di aver pattuito con l'impresa un corrispettivo per l'appalto per l'importo di € 16.262,48, in luogo dei €
30.381,32 richiesti dall'attrice, sulla base di un preventivo che, differentemente da quanto affermato, non risulta depositato in atti nonchè di aver già saldato il dovuto, senza però fornire alcuna prova in merito dato che l'unico pagamento provato è quello di € 5.000,00 più IVA risultante dalla copia del bonifico depositata in atti dall'attrice e confermato dalla stessa convenuta che, sul capo c), afferma: “io accettai il computo metrico da me esibito e l'accordo era che il avrebbe dichiarato solo € 5000,00 Pt_2 mentre il resto sarebbe stato pagato “a nero”; io poi ho effettuato il pagamento di € 5000,00 il 12/7/2013, con assegno”.
La circostanza è stata confermata anche dai testimoni escussi, i quali hanno dichiarato che, a parte l'acconto di € 5.000,00 più IVA, nulla è stato
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corrisposto dalla convenuta a saldo del prezzo. All'udienza dell'11/04/2022, escusso il teste di parte attrice, sig. , in qualità di direttore Testimone_1 tecnico dei lavori, sul capo c) risponde: “è vero, fu versato un acconto di circa € 5000,00, il resto doveva essere versato man mano con l'avanzamento dei lavori;
null'altro è stato versato;
non prendo i soldi in contanti, anche perché vi era la pratica di DIA e quindi doveva essere tutto fatturato;
” e sul capo d) precisa: “è vero, ma nonostante i diversi solleciti non versarono alcunchè, dicendo che poi ci avrebbero pagati;
”, infine, sul capo i) conferma:
“è vero”; anche il secondo teste, il sig. , dipendente della Testimone_2 società attrice, ha confermato la circostanza, infatti, sul capo c) risponde: “per il prezzo, posso dire che qualche volta ho sentito parlare il geom. e Pt_2 la sig. che dicevano che il geometra aveva ricevuto un acconto di € CP_1
5000,00, ma non ero presente al momento del pagamento di questo acconto;
davanti a me non sono mai stati fatti pagamenti;
ricordo che il geometra insisteva per avere altri acconti, ma la sig. diceva che avrebbe pagato dopo.
Poiché il proprietario dell'appartamento era un amico del geometra allora lui si fidava della signora che gli era stata presentata dal CP_1 proprietario della casa.”, mentre, con riferimento all'esistenza dei due diversi preventivi dedotti dalle parti, il teste afferma sul capo b): “è vero, fu fatto prima un sopralluogo e all'esito il sig. fece un preventivo scritto (ma Pt_2
non ricordo di quanto), poi in un secondo momento prima di iniziare i lavori, la sig. aggiunse altri lavori da fare (ad esempio, pavimentazione, CP_1
intonaci, ed altre cose che non ricordo) e pertanto il preventivo cambiò; ero presente anche io quando fu esibito il secondo preventivo (più alto) alla sig.
, non ricordo se era presente anche il marito;
”, confermandone CP_1
l'esistenza, ma non il prezzo pattuito, che, pertanto, non risulta provato.
Alla luce di quanto premesso, ne consegue l'accoglimento parziale della domanda per il minor importo riconosciuto dalla convenuta durante l'interrogatorio formale dell'11/04/2022 e pertanto, detratto l'acconto di €
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5.000,00 più IVA già corrisposto dalla convenuta con bonifico del
12/07/2013, l'importo residuo ancora dovuto dalla debitrice è pari alla somma di € 11.262,48 oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali, a decorrere dalla costituzione in mora del 06/10/2017 sino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per la compensazione parziale, in misura di 1/4 delle spese di lite del giudizio, con condanna della convenuta alle restanti spese dell'attrice. Esse vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda accolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
, in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra eccezione, così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda formulata dall'attrice e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento del corrispettivo del contratto di appalto non ancora versato, quantificato nel minor importo di €
11.262,48 oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali, a decorrere dalla costituzione in mora del 06/10/2017 sino al soddisfo;
2) Compensa nella misura di 1/4 le spese di lite tra le parti e condanna la convenuta alla rifusione delle restanti spese sostenute dall'attrice, che si liquidano in € 198,00 per spese esenti ed € 3.807,75 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli il 23/01/2025
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Il Giudice on.
Dr. Francesco Russo
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