Articolo 2 della Legge 25 luglio 1988, n. 336
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 agosto 1988
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del primo protocollo e dall'articolo 11 del secondo protocollo.
Entrata in vigore il 12 agosto 1988