Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del primo protocollo e dall'articolo 11 del secondo protocollo.
Articolo 2 della Legge 25 luglio 1988, n. 336
Articolo 1Articolo 3
- Legge 25 luglio 1988, n. 336
Articolo 2 della Legge 25 luglio 1988, n. 336
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12 agosto 1988
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